Reato di sfruttamento del lavoro se il contratto part-time è fittizio

5 Agosto 2022

Il Sole 24 Ore 5 luglio 2022 di Enzo De Fusco

Condannata l’impresa i cui dipendenti seguivano orari da tempo pieno

Sussiste l’ipotesi di reato di sfruttamento del lavoro di cui all’articolo 603 bis del Codice penale nel caso di impiego a tempo pieno di lavoratori assunti formalmente a part time e retribuiti come tali. Il principio innovativo è stato stabilito dalla IV Sezione penale della Cassazione con la sentenza 24388/22 del 24 giugno. La Corte chiarisce anche quale sia il momento di perfezionamento del reato, ribadendo cosa debba intendersi per «stato di bisogno» del lavoratore.

La vicenda vede coinvolta una azienda i cui dipendenti, nonostante la formale modifica del contratto da full a part time, avevano continuato a lavorare per un numero di ore corrispondenti al contratto a tempo pieno, percependo la retribuzione prevista dal Ccnl per i part time. Era stato altresì accertato che i lavoratori non usufruivano delle ferie, della riduzione dell’orario lavoro, dei giorni di assenza e permesso previsti dalla contrattazione collettiva, lavorando tutti i giorni e per 48 ore settimanali in alta stagione.

In tale contesto, la Cassazione, a cui era stato fatto ricorso contro l’ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro, ha ritenuto sussistente il requisito del fumus commissi delicti, avendo il Tribunale fatto corretto riferimento alle modalità di impiego. Viene così confermato il sequestro di somme corrispondenti alle retribuzioni non corrisposte ai lavoratori, facendoli falsamente figurare a part time, e che i giudici considerano un ingiusto profitto acquisito illegittimamente dagli indagati.

La difesa dei due imprenditori indagati eccepiva la non sussistenza del reato per essere i rapporti di lavoro sorti prima del 4 novembre 2016, data di entrata in vigore della legge 199/2016 che ha modificato l’articolo 603-bis del Codice penale e distinto l’ipotesi di intermediazione illecita, il cosiddetto caporalato, da quella di sfruttamento del lavoro, condotta invece propria del datore di lavoro.

Sul punto, la Corte ha chiarito che il Tribunale correttamente aveva fatto riferimento, quale momento iniziale di commissione del reato, al 4 novembre 2016, visto che esso si perfeziona attraverso modalità alternative che riguardano non solo l’assunzione, ma anche l’utilizzazione o l’impiego di manodopera. Per la Cassazione si tratta dunque di un reato istantaneo con effetti permanenti, il cui perfezionamento si realizza anche attraverso l’impiego o l’utilizzazione della manodopera in condizioni di sfruttamento e approfittando dello stato di bisogno, restando irrilevante il momento in cui si sia instaurato il rapporto di lavoro.

Del pari irrilevante, ai fini della conferma del sequestro, è stata ritenuta la circostanza che un soggetto terzo, non indagato, si fosse occupato del reclutamento dei dipendenti e di concordare con loro le condizioni di lavoro e retribuzione, visto che ciò non incide sulla configurabilità del reato a carico dei datori di lavoro.

Da ultimo la Corte, quanto al requisito dell’approfittamento dello stato di bisogno, condivide il giudizio del Tribunale di Catanzaro, secondo cui i lavoratori erano stati di fatto costretti ad accettare le condizioni imposte per la necessità di mantenere un’occupazione, non esistendo possibili reali alternative di lavoro. Precisa infatti la Cassazione che, ai fini del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, lo stato di bisogno non va inteso come uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, ma come una situazione di grave difficoltà, anche temporanea, in grado di limitare la volontà della vittima e da indurla ad accettare condizioni particolarmente svantaggiose.

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Operazioni con l’estero, dati dettagliati in fattura

5 Agosto 2022

Il Sole 24 Ore 5 luglio 2022 di Alessandro Mastromatteo e Benedetto Santacroce

Diventa obbligatorio inserire natura, qualità e quantità di beni e servizi

Possibile la conservazione analogica dei documenti verso e da non residenti

Per il nuovo esterometro l’incontro con l’agenzia delle Entrate organizzato ieri da Confindustria conferma l’imminente arrivo di una circolare e l’aggiornamento della guida alla fattura elettronica. Inoltre, nelle relazioni e nelle numerose risposte fornite alle domande proposte dalle imprese collegate, i funzionari dell’Agenzia anticipano il contenuto dei documenti di prassi sia per quanto riguarda le modalità che per la tempistica in cui è necessario effettuare il nuovo adempimento. Infine, l’Agenzia annuncia l’arrivo a breve di nuovi servizi web per la gestione dei registri precompilati con maggiori funzionalità.

Per le operazioni effettuate dal 1° luglio 2022 nei confronti e da soggetti non residenti gli operatori nazionali devono trasmettere allo Sdi (Sistema di interscambio) con il formato Xml della fattura elettronica i dati delle singole operazioni. Il cambiamento comporta, in primo luogo, rispetto alla vecchia comunicazione trimestrale, l’inserimento di maggiori dettagli relativi alle singole operazioni. In particolare, per la prima volta viene richiesto di inviare la descrizione dell’operazione con puntuale indicazione della natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi.

Per le operazioni attive il contribuente, come suggerisce l’Agenzia, dovrà produrre il file Xml con il normale processo di fatturazione inserendo tutti gli elementi propri della fattura elettronica. L’unica differenza rispetto alle fatture nazionali è costituita dal fatto che il codice del destinatario da utilizzare, a meno che il cliente non si sia registrato allo Sdi, è quello convenzionale a sette ics.

Per le fatture passive la creazione dell’Xml quale integrazione della fattura ovvero, in riferimento alle fatture relative ai servizi extra Ue, quale autofattura dovrà essere realizzato in base al documento estero ricevuto. Da questo punto di vista la compilazione dei campi relativi a natura, qualità e quantità dei beni e servizi ricevuti, potrà essere semplificata in ragione del fatto che il documento ricevuto verrà conservato dal cessionario/committente insieme alla documentazione di base delle singole operazioni.

Proprio in ragione della conservazione dei documenti emessi e dei documenti ricevuti, è importante il chiarimento proposto per il quale questi documenti vanno conservati non obbligatoriamente in elettronico. L’unica eccezione potrebbe essere costituita dal caso in cui o il cliente o il fornitore estero si sia registrato allo Sdi perché in questo caso la fattura emessa dall’operatore nazionale ovvero la fattura emessa dall’operatore estero transiterebbe tramite Sdi come fattura elettronica e, in quanto tale sarebbe direttamente registrata dai sistemi dell’Agenzia e rimessa a disposizione del cliente nell’area dedicata del portale fatture e corrispettivi. In questo caso la conservazione dovrebbe essere fatta obbligatoriamente in elettronico.

Un altro aspetto ribadito dall’agenzia delle Entrate riguarda le operazioni incluse ed escluse dal nuovo adempimento. Sotto questo profilo è stato evidenziato che sono escluse dall’esterometro le operazioni documentate da dichiarazione doganale (import ed export) ovvero da fatture elettroniche e dalle fatture emesse nei confronti dei viaggiatori in base all’articolo 38-quater del Dpr 633/72 tramite il sistema doganale Otello.

Sono ulteriormente esclusi, in base alla nuova versione dell’articolo 1, comma 3-bis, del Dlgs 127/2015 (Dl 73/2022) anche gli acquisti di beni e servizi non rilevanti ai fini Iva per carenza del requisito territoriale e di importo non superiore a 5mila euro.

Sulle operazioni doganali un suggerimento fornito a chi volesse trasmetterle anche se escluse, è di evitare di farlo perché l’invio potrebbe produrre una duplicazione del dato nelle basi dati del fisco creando un evidente problema nella compilazione dei registri precompilati.

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Esterometro, è sufficiente l’uso della bolletta doganale

5 Agosto 2022

Il Sole 24 Ore 15 luglio 2022 di Alessandro Mastromatteo e Benedetto Santacroce

Novità dall’aggiornamento della Guida alla compilazione e dalla risposta a interpello 379

Anche la fattura elettronica esclude l’obbligo ulteriore della trasmissione dei dati

Indicazioni operative e ulteriori chiarimenti in materia di esterometro con la versione aggiornata della Guida alla compilazione e della risposta a interpello 379/E, entrambe pubblicate ieri 14 luglio dall’agenzia delle Entrate, facendo seguito alle risposte fornite agli operatori con la circolare 26/E.

Più in dettaglio, con la risposta 379/E è stato precisato come anche le amministrazioni pubbliche, analogamente agli enti del terzo settore, non sono tenute all’obbligo di comunicazione dei dati delle operazioni passive estere che rientrano nella loro sfera istituzionale e, quindi, quando gli acquisti vengono effettuati non agendo come soggetti passivi di imposta.

Inoltre, con la versione 1.7 della Guida sono state rese ulteriori precisazioni per rendere più chiare alcune indicazioni sulle modalità di compilazione e gestione anche delle comunicazioni “esterometro”, dettagliando le informazioni che devono popolare specifici campi del tracciato.

Un approfondimento ulteriore meritano inoltre le posizioni rese dalle Entrate con la circolare 26/E relativamente alle esportazioni e alle importazioni documentate con bolletta doganale e alle operazioni con San Marino.

Bolletta doganale

Con la risposta n. 2.3. il documento di prassi chiarisce come, alla luce di quanto indicato nel provvedimento direttoriale 293384 del 28 ottobre 2021, non esiste alcun divieto, né vi è un obbligo, di trasmettere i dati delle operazioni per le quali risulta emessa una bolletta doganale. Per espressa previsione di legge circa l’adempimento dell’esterometro dettata dall’articolo 1, comma 3-bis del decreto 127 del 2015, la presenza infatti di una bolletta doganale o di una fattura elettronica via Sdi escludono l’obbligo ulteriore di assolvere alla trasmissione dei relativi dati. La finalità è infatti quella di evitare duplicazioni delle informazioni trasmesse e poi messe a disposizione dei contribuenti. Proprio per questa ragione, le Entrate evidenziano come può sussistere un potenziale rischio di duplicazione delle operazioni nei sistemi informatici a carico di coloro che inviano nuovamente i dati, nonostante la non obbligatorietà della trasmissione degli stessi. Quindi, sebbene la trasmissione dell’esterometro già in presenza di fattura elettronica o bolletta doganale non determina alcuna violazione sanzionabile, il contribuente si pone nelle condizioni di dovere rispondere ad eventuali lettere di compliance alla luce dei disallineamenti che risulterebbero, in ragione della duplicazione dei dati, nei sistemi informatici delle Entrate stesse.

San Marino

Considerando l’avvio dell’obbligatorietà della fatturazione elettronica da e verso San Marino dal 1° luglio 2022, tutti i flussi tracciati via Sdi dovrebbero escludere di per sé la necessità di comunicare nuovamente i relativi dati con l’adempimento dell’esterometro. Sul punto, tuttavia, con la risposta 2.4., oltre a ricordare come integrazione e autofattura, da un lato, ed esterometro dall’altro, costituiscano adempimenti tra loro autonomi, anche se con la trasmissione dei flussi TD17, TD18 e TD19 sia possibile soddisfarli entrambi, le Entrate si soffermano sulle operazioni passive con San Marino documentate con fattura elettronica attraverso Sdi ma sena addebito di imposta da parte dell’operatore sanmarinese. In questo caso, la norma contenuta nell’articolo 8, comma 1 del decreto ministeriale 21 giugno 2021 impone comunque al soggetto italiano di assolvere l’imposta con il meccanismo del reverse charge trasmettendo a SdI un file con tipo documento TD19, compilando l’aliquota e l’imposta da registrare in contabilità.

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È lecito trasferire la sede del noleggio per ridurre la tassa auto regionale

5 Agosto 2022

Il Sole 24 Ore 18 luglio 2022 di Maurizio Caprino e Dario Deotto

Non c’è elusione in caso di trasloco da Roma a Bolzano: il risparmio è legittimo

Rileva tra l’altro il progetto di aprire più sedi in Italia, anche per la clientela tedesca

Non costituisce ipotesi di abuso del diritto il trasferimento della sede legale da Roma a Bolzano di una società di noleggio veicoli, trasferimento che ha consentito il pagamento di una minore tassa automobilistica regionale (Tar). È questo l’aspetto di maggiore rilievo che si coglie da una davvero articolata e approfondita sentenza della Ctp di Roma, sezione 21, n. 6016/2022, depositata il 19 maggio scorso (presidente e relatore Papa).

La regione Lazio aveva contestato a una società di noleggio l’assenza di valide ragioni economiche (sembra davvero non sia cambiato nulla rispetto al passato, come più volte riportato sulle pagine de Il Sole 24 Ore) che l’avevano portata a trasferire la sede legale da Roma a Bolzano con un notevole risparmio della Tar che, secondo la regione, risultava indebito.

Un caso non certo isolato, dopo i due inasprimenti susseguitisi nel 2011 sull’Ipt (Imposta provinciale di trascrizione), che avevano indotto buona parte dei noleggiatori a trasferire la sede da Roma a Bolzano o a Trento perché le province autonome possono continuare ad applicare il tributo secondo le vecchie regole. Così Roma Capitale e la Regione Lazio (danneggiata perché il trasferimento aveva comportato la perdita del gettito del bollo auto pagato per le flotte aziendali, fino al 2020 dovuto in base alla sede del noleggiatore) avevano inviato accertamenti a cinque operatori.

La Ctp di Roma boccia proprio una di queste iniziative. Osservando che nel caso di specie la società non aveva costituito a Bolzano una sede di puro artificio: il trasferimento risultava parte di un ampio progetto aziendale che aveva portato a creare delle sedi anche in altre zone d’Italia, come a Palermo, rientrante anch’essa in una regione a statuto speciale. Lo spostamento della sede legale a Bolzano, peraltro, risultava funzionale al fatto che il maggior cliente della società fosse una società tedesca, la quale dirottava sulla società ricorrente, al fine di stipulare i contratti di noleggio auto, i propri clienti che si recavano in Italia.

Legittimo risparmio d’imposta

La Ctp rileva, inoltre, che il trasferimento della sede della società rientra nel principio del legittimo risparmio d’imposta in quanto l’ente che ha deciso di immatricolare le autovetture presso il Pra di Bolzano – dove è stata trasferita la sede legale – «sta scegliendo legittimamente nel rispetto dell’impianto della normativa». Ulteriormente la Ctp di Roma ricorda che «le circolari ministeriali in materia tributaria non costituiscono fonte di diritti e obblighi perché non sono vincolanti neppure per la stessa autorità che l’ha emanata».

Il confine tra abuso ed evasione

Tornando specificatamente all’abuso del diritto, si è sempre sostenuto su queste pagine che non si può realizzare un’ipotesi elusiva laddove il contribuente, per conseguire un determinato risultato, scelga l’opzione più conveniente offerta dall’ordinamento. E questo a prescindere da valide ragioni economiche o meno (in termini aggiornati, dalla sostanza economica o meno).

Senza contare che non si può realizzare abuso del diritto quando si è in presenza di fenomeni di simulazione, di dissimulazione, di interposizione fittizia e, più in generale, di fenomeni finzionistici. Se, ad esempio, per la regione Lazio la sede della società a Bolzano risultava fittizia, ciò non può risultare un fenomeno di abuso del diritto, ma, semmai, di evasione.

Nell’elusione/abuso del diritto non vi è mai un’asimmetria tra la situazione formale e quella reale: le operazioni poste in essere sono assolutamente valide ed efficaci. È soltanto il vantaggio ottenuto che risulta indebito.

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Risponde di sanzioni e imposte il beneficiario della società schermo

5 Agosto 2022

Il Sole 24 Ore 27 luglio 2022 di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

L’ufficio deve dimostrare che l’interponente ha il possesso del reddito

L’amministratore di fatto che beneficia dei redditi della società schermo risponde non solo delle sanzioni ma anche delle imposte dovute dall’ente. Il principio vale anche ai fini Iva perché si crea un rapporto di mandato senza rappresentanza tra l’interposto e l’interponente. A precisarlo è la Cassazione con la sentenza 23231. La vicenda trae origine da un avviso di accertamento notificato a una società ritenuta cartiera e a cinque amministratori di fatto. In particolare le persone fisiche avevano agito per conto della società per realizzare una frode unionale.

La Suprema corte ha rilevato che per l’articolo 7 del Dl 269/2003 la società risponde della sanzione ed è escluso che sia irrogabile la penalità alla persona fisica materialmente autrice della violazione. La disposizione è applicabile solo a condizione che l’ente sia l’effettivo beneficiario degli illeciti, poiché qualora risulti che il rappresentante o l’amministratore della società abbiano agito nel proprio unico interesse, utilizzando l’ente come schermo, le persone fisiche risultano sanzionabili.

Se l’amministratore di fatto ha utilizzato lo schermo sociale nel suo esclusivo interesse sorge la presunzione che ha avuto beneficio anche dei relativi proventi. In materia di imposte dirette, infatti, applicando l’articolo 36 del Dpr 602/73, può ritenersi che l’amministratore di fatto di una “cartiera” abbia incamerato i proventi dell’evasione e conseguentemente egli debba fornire la prova contraria.

Dinanzi a una società schermo, esiste un soggetto che fa proprie le attività, i redditi e i proventi. Secondo l’articolo 37, comma 3 del Dpr 600/73, sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti, quando sia dimostrato anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli è l’effettivo possessore per interposta persona.

Secondo la Cassazione il principio è applicabile anche al reddito di impresa e all’ipotesi in cui l’interposto sia una società di capitali. Ai fini probatori non occorre individuare la natura fittizia o ingannevole della titolarità, bensì l’effettività del possesso del reddito. L’Ufficio dovrà dimostrare che l’amministratore di fatto dispone delle risorse dell’ente.

La traslazione del reddito d’impresa dall’interposto all’interponente è così idonea ad assicurare il recupero delle imposte in capo ai terzi persone fisiche. Tale principio vale anche ai fini Iva: tra interponente e interposto si instaura un rapporto di mandato senza rappresentanza, dove il mandatario è il gestore e la mandante è la società. Ne consegue che ove le prestazioni di servizi cui il mandatario abbia partecipato per conto della società siano soggette a Iva, pure il rapporto del mandato è soggetto all’imposta.

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Mod. al Decreto 26/4/1976 nr 15 – Testo Unico delle disposizioni legislative sugli assegni familiari

21 Luglio 2022

Si informa tutta la gentile clientela che, il Decreto Legge 7 Luglio 2022 nr 102, che si allega,  revoca a partire dal 1 Agosto p.v. gli assegni familiari a tutti i lavoratori frontalieri con figli minori di 21 anni mentre riconosce gli stessi ai lavoratori frontalieri relativamente al coniuge e ai figli maggiori di 21 anni conviventi e a carico. Sarà onere dell’Ufficio Assegni Familiari inviare ai datori di lavoro la revoca del provvedimento di concessione degli assegni familiari per i lavoratori frontalieri che non ne abbiano più diritto.

Si invitano pertanto i datori di lavoro a darne tempestiva comunicazione a tutti i propri dipendenti frontalieri interessati, (che non avessero già effettuato precedente rinuncia) suggerendo di attivarsi nel più breve tempo possibile con i propri referenti fiscali italiani al fine  di provvedere ad inoltrare  richiesta di Assegno Unico e Universale per i figli a carico sul portale INPS.

Si aggiunge che il decreto prevede ora tra i beneficiari di assegni familiari oltre i capi famiglia residenti anche i titolari di permesso di soggiorno ordinario, per convivenza, per motivi imprenditoriali e per ragioni umanitarie anche qualora lavorino fuori dalla Repubblica. Tutti i sammarinesi che lavorano all’estero per non perdere il diritto agli arretrati spettanti dal 1° marzo, avranno sei mesi per presentare apposita domanda presso l’Ufficio Assegni Familiari dell’ISS a partire dal 31/7/2022.

 

DL102-2022

 

 

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Circolare nr 5/2022 Ufficio Attività Economiche – Rilascio autorizzazione ad operare per Operatori Economici stranieri (15gg)

8 Luglio 2022

Si allega Circolare nr 5/2022 dell’Ufficio Attività Economiche che comunica che dall’11 Luglio p.v. sarà disponibile la procedura per la richiesta di Autorizzazione ad Operare in territorio sammarinese da parte di Operatori Economici esteri per 15 giorni lavorativi.

Circ. n. 05 – 2022 – Autorizzazione Operare ESTERI (15gg)

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Legge 24 giugno 2022 nr 94 – Variazione al Bilancio di previsione dello Stato e degli Enti Pubblici per l’esercizio finanziario 2022 e modifiche alla Legge 22 dicembre 2021 nr 207

7 Luglio 2022

Si allega il testo completo della Legge nr 94 del 24 Giugno 2022 della quale si evidenziano i seguenti articoli:

L94-2022+All

art 9 riguarda le dilazioni di pagamento per i debiti iscritti in Esattoria

art 10 adotta misure di semplificazione relativamente all’imposta monofase e a riguardo  dell’IVA prepagata specifica che “l’Ufficio Tributario può attivare modalità alternative alla presentazione dell’originale cartaceo della quietanza di versamento dell’imposta pagata”

art 11 indica le aliquote monofase per gli autoveicoli destinati a noleggio senza conducente (9%) aeromobili (2%) veicoli per competizioni sportive (3%)

art 17 in tema di imposta IRAFE modifica l’art 4 della Legge 207/2021  specificando che il contribuente persona fisica con attività finanziarie estere è soggetto all’imposta se residente da oltre 10 anni continuativi (non 5 come previsto inizialmente)

art 21 riguarda il quadro normativo per ottenere la residenza per motivi economici

art 27 aggiorna la Legge nr 47/2006 sulle Società in merito alla trasmissione del verbale e tutti gli allegati di cui all’art. 83 all’Ufficio Attività Economiche e non più alla Cancelleria del Tribunale

art 28 rettifica che l’imposta di soggiorno è dovuta fino ad un massimo di 4 pernottamenti consecutivi anziché 7

art 30 proroga al 31/07/22 i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, inclusi i lavoratori autonomi e i titolari delle imprese di persone fisiche; sempre al 31/7/2022 è previsto il pagamento del conguaglio dell’imposta, dei contributi obbligatori e del FONDISS.

art 35 indica che il 70% della tassa che gli operatori esteri pagano per il negozio a tempo (€400,00 per i primi 15gg  e per i successivi 200€ ) verrà destinata all’Agenzia per lo Sviluppo Economico- Camera di Commercio

art 36 riguarda  le vendite tax free, il rimborso della monofase relativa e la certificazione dei ricavi a mezzo della San Marino Card

art 44 entro il 31 12 2022 verrà emanato apposito Decreto Delegato per modificare e aggiornare la disciplina del TRUST

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Circ. Ufficio Tributario del 27 Giugno 2022 nr 1721- Applicazione dell’imposta IRAFE ulteriori quesiti applicativi

7 Luglio 2022

In previsione dell’applicazione dell’IRAFE (Imposta per il Riequilibrio delle Attività Finanziarie Estere) avente scadenza 30/9/22 e a carico dei contribuenti persone fisiche  che detengono attività finanziarie all’estero, l’Ufficio Tributario riporta nella Circolare del 24 giugno alcuni chiarimenti a domande frequentemente poste.

Il rimpatrio potrà avvenire tra il 1° gennaio 2022 e il 30 settembre 2022 e la tassazione sarà calcolata sugli importi al 31 dicembre 2021: se nel corso del 2022 sono state fatte ulteriori operazioni sui conti correnti esteri, queste somme non verranno conteggiate ai fini del calcolo della somma dovuta.

L’importo da pagare è lo 0,2% sulle attività finanziarie di valore eccedente i 20.000 euro. La tassa andrà pagata anche se durante il 2022 il conto venisse chiuso o cambiasse intestatario nel caso in cui la somma non venisse rimpatriata sul Titano.

Non è prevista alcuna esclusione per chi abbia un’impresa individuale e di lavoro autonomo anche se ha l’obbligo dichiarativo del Dapef.

Si allega Circolare di cui se ne raccomanda un’attenta lettura.

Circ. U.T. nr 1721 del 27 06 22

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Monitorati i trasferimenti esteri da 5mila euro

7 Luglio 2022

Il Sole 24 Ore 18 giugno 2022 di Marco Piazza

Ora la soglia è 15mila euro per operazione unica o per operazioni frazionate
Cambia la soglia quantitativa a partire dalla quale scatta il monitoraggio dei trasferimenti da e verso lestero posto a carico degli intermediari finanziari e di alcuni operatori non finanziari.

Il nuovo decreto legge Semplificazioni modifica l’articolo 1 del Dl 167/1990.

Secondo la norma vigente gli intermediari devono comunicare all’agenzia delle Entrate i trasferimenti da e verso intermediari non residenti effettuati, anche in valuta virtuale, di importo pari o superiore a 15mila euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un’operazione unica o di operazioni frazionate eseguite per conto di persone fisiche, società semplici o associazioni equiparate o enti non commerciali residenti o non residenti in Italia.

Il richiamo alle operazioni frazionate viene inteso nel senso indicato dell’articolo 1, comma 1, lettera v) del Dlgs 231/2007 (“antiriciclaggio”), richiamato dall’articolo 36, comma 2, lettera b) dello stesso decreto a sua volta richiamato dal provvedimento attuativo del 16 luglio 2015. Pertanto, normalmente si sommano i trasferimenti fatti in sette giorni a meno che non ci siano altri motivi per ritenere più operazioni siano collegate per realizzare un’operazione frazionata.

La bozza di decreto legge riscrive il comma 1, ma l’unico cambiamento consiste nel fatto che il monitoraggio deve riguardare tutti i trasferimenti di importo superiore a 5mila euro.

Non è detto che l’effetto del cambio di criterio sia idoneo a ridurre il numero delle comunicazioni.

Con la norma vigente, se in una settimana vengono effettuati trasferimenti di importo inferiore a 15mila euro non scatta la segnalazione. Con il nuovo sistema, i trasferimenti complessivamente fatti in una settimana potrebbero essere maggiori o minori di 15mila euro e, a seconda del taglio di ciascuno di essi, potrebbero essere o non essere comunicati. È quindi dubbio che la modifica normativa costituisca una semplificazione, anche se il titolo dell’articolo la qualifica come tale.

Di sicuro non è una semplificazione che la novità decorra dai trasferimenti fatti lo scorso anno e quindi debba essere applicata già a partire dalla trasmissione di dati che avverrà entro il 31 ottobre 2022, in concomitanza con la presentazione del modello 770.

Se non interverrà una auspicabile modifica della decorrenza in sede di conversione gli intermediari non avranno molto tempo a disposizione per modificare le procedure.

Ricordiamo che l’obbligo di comunicazione riguarda solo i trasferimenti di cui all’allegato 1 del provvedimento 16 luglio 2015, ossia, in prevalenza i bonifici da e verso intermediari non residenti.

L’adempimento è posto a carico, oltre che degli intermediari finanziari delle fiduciarie e dei cambia valute, anche dei prestatori di servizi di valuta virtuale (exchange).

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