Categoria: In primo piano
I proventi della Sci francese prossima alla liquidazione
7 Luglio 2023
Il Sole 24 Ore 26 giugno 2023 di Fabrizio Cancelliere
Fiscalità internazionale
Nel 2011 un residente in Italia riceve, per successione, il 33% delle quote di una Sci (Société civile immobilière) francese, costituita nel 2006 dalla sua famiglia francese, residente fiscalmente in Francia, con tre immobili in possesso storico e utilizzati a scopo abitativo personale. Egli indica tali quote nel quadro RW come partecipazione al capitale di società non residente.
Nel 2021 la Sci vende a terzi uno dei tre immobili e il Fisco francese applica un’imposta alla fonte sulla plusvalenza immobiliare. Il netto è su un conto della Sci, creato appositamente. Non ricevendo i frutti di tale vendita, il contribuente non dichiara le plusvalenze e riporta nel modello Redditi il medesimo quadro RW degli anni precedenti.
Nell’ottica della prossima liquidazione della Sci, al fine di evitare una doppia imposizione fiscale Italia-Francia, si chiede se sia più conveniente procedere alla vendita degli altri due immobili, bonificando mano a mano i profitti per poi fare la liquidazione della Sci, oppure tenere tutti gli importi (anche quello derivante dalla vendita già fatta) nel conto della Sci fino alla sua liquidazione, per poi distribuire il corrispettivo spettante, tassandolo come “dividendo da liquidazione” al netto delle quote sociali detenute, e portando in detrazione le imposte pagate in Francia.
In premessa, va evidenziato che, secondo l’agenzia delle Entrate, le Sci – strutture societarie previste dalla normativa francese e monegasca – possono essere fiscalmente riqualificate come soggetti “esterovestiti” assimilabili alle società semplici italiane, qualora il “gérant” della Sci (che potrebbe essere anche uno dei soci, se riveste di fatto e/o di diritto tale ruolo), o comunque il soggetto da cui provengono gli impulsi volitivi per la gestione della società, sia residente ai fini fiscali in Italia (circolare 27/E/2015, risposta 2.10). Ciò, peraltro, fermo restando il diverso scenario – più “patologico” in quanto abusivo – in cui la struttura estera risulti fittiziamente interposta (in quanto priva di una effettiva gestione) nella mera detenzione degli immobili esteri.
Al di fuori di queste ipotesi (la cui eventuale integrazione nel caso di specie presupporrebbe una verifica fattuale specifica), il contribuente è in effetti tenuto a compilare il quadro RW tramite indicazione della sola partecipazione nella struttura estera, senza variazione del relativo valore (in ragione degli utili realizzati dalla vendita) e senza assolvimento di Ivie (imposta sul valore degli immobili situati all’estero), come invece sarebbe nel caso di società riqualificata come interposta o esterovestita, e Ivafe (imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero), in quanto la partecipazione non integra un prodotto finanziario.
Dal punto di vista reddituale, invece, il contribuente è tenuto ad assoggettare a imposta del 26% gli utili distribuiti dalla Sci, al netto dell’eventuale imposta prelevata in Francia e tassata “per trasparenza” in capo ai soci (circolare 9/E/2015). Sotto questo profilo, dunque, le due alternative indicate nel quesito sono a livello di principio equivalenti, sebbene una differenza possa registrarsi – a favore della seconda ipotesi – qualora il costo fiscale della partecipazione, cosi come risultante dalla dichiarazione di successione, sia di importo superiore al capitale (e alle altre poste distribuibili) già esistenti prima di quanto emerso a titolo di utile derivante dalla vendita degli immobili.
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Le criptovalute su pc o tablet vanno indicate nel quadro RW
7 Luglio 2023
Il Sole 24 Ore 16 giugno 2023 di Michela Folli e Marco Piazza
Nel modello Redditi non va inserito il codice del Paese estero
Circolare delle Entrate in consultazione pubblica fino al 30 giugno
Il 1° gennaio 2023 segna il confine fra vecchio e nuovo regime fiscale delle cripto-attività. La bozza di circolare messa in consultazione sul proprio sito dall’agenzia delle Entrate fino al 30 giugno (i contributi potranno essere inviati all’indirizzo e-mail: dc.pflaenc.settoreconsulenza@agenziaentrate.it) mette in chiara evidenza le importanti variazioni intervenute.
Regime fino al 31 dicembre 2022
Con riferimento alla posizione dei titolari privati, quindi, l’Agenzia conferma che fino al 31 dicembre 2022 le cessioni a pronti e a termine e i prelievi di criptovalute sono equiparati a quelli di valute tradizionali tassabili in base all’articolo 67, comma 1, lettera c-ter e commi 1-bis e 1-ter del Testo unico (risoluzione n. 72/E del 2016 e risposta 788 del 2022).
I contratti differenziali in criptovalute sono tassati come gli omologhi in valute tradizionali (articolo 67, comma 1, lettera c-quater, del Tuir). Lo stesso regime si applica agli «utility token» (si veda il paragrafo 2.3.3 della circolare in bozza). Confermata anche la tassabilità dei proventi derivanti dall’attività di staking nell’ambito dei redditi di capitale (risposta 437 del 2022).
Confermato, infine, l’obbligo di compilazione del quadro RW anche nel caso in cui le cripto-valute siano detenute su chiavetta Usb, sul telefonino o sul pc. In tal caso nella colonna 3 («Codice individuazione bene») deve essere indicato il codice 14 («Altre attività estere di natura finanziaria»), senza compilare la colonna 4 («Codice Paese estero») e l’esclusione dall’obbligo di corrispondere l’Ivafe e l’imposta di bollo.
Regime dal 1° gennaio 2023
Con il nuovo articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), tutte le rappresentazioni digitali di valore o di diritti che non sono suscettibili di rientrare in una definizione civilistica di strumento finanziario rientrano nella definizione di cripto-attività e sono suscettibili di generare una unica nuova categoria di reddito diverso.
In particolare, sono comprese in questa categoria reddituale, oltre ai proventi e le plusvalenze derivanti dalle operazioni criptovalute, dagli utility token e dallo staking, assumeranno rilevanza anche le operazioni aventi per oggetto i non financial token (Nft), in quanto si tratta comunque di rappresentazioni digitali di valori.
Non rientrano, invece, nel nuovo regime i redditi derivanti dagli investment token (o security token) che corrispondano ad uno strumento finanziario previsto dalla Mifid II, in quanto tali token devono essere considerati a tutti gli effetti strumenti finanziari, indipendentemente dalla circostanza che siano rappresentati digitalmente. Ai redditi degli strumenti finanziari digitali di cui all’articolo 2 del Dl 25 del 2023 non si applicano le disposizioni per le cripto-attività, ma quelle sui redditi di capitale e sui redditi diversi applicabili agli strumenti finanziari rappresentati.
Vengono illustrate le modalità di opzione per il regime amministrato o gestito presso i service provider residenti in Italia.
Vengono anche illustrati i regimi speciali di rideterminazione del costo delle cripto-attività al 31 dicembre 2022 e di regolarizzazione delle violazioni commesse fino al 31 dicembre 2021 (redditi e RW).
La bozza di circolare contiene anche utili indicazioni per individuare i presupposti di territorialità dei redditi conseguenti ad operazioni in cripto-attività.
La regola applicabile ai redditi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-sexies è quella ordinariamente prevista dall’articolo 23, comma 1, lettera f; quindi, nei confronti dei soggetti non residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi diversi derivanti dalle cripto-attività che si trovano in Italia.
Più nello specifico è chiarito che sono imponibili in Italia, non solo i redditi derivanti da cripto-attività archiviate su supporti informatici detenuti in Italia, ma anche i redditi derivanti da operazioni poste in essere attraverso i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale purché residenti in Italia.
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Decreto Delegato 6 giugno 2023 nr 92 – Disposizioni transitorie relative al trasferimento di immobili da costruire
7 Luglio 2023
Il Decreto nr 92 contiene le disposizioni transitorie inerenti il trasferimento di immobili da costruire.
(…) Si definiscono immobili da costruire i fabbricati per i quali sia stata rilasciata la concessione edilizia e che siano ancora da edificare o che la cui costruzione non risulti essere stata ultimata versando in stadio tale da non consentire ancora il rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità. Le disposizioni non si applicano agli atti aventi per oggetto il trasferimento della proprietà o dei diritti reali di fabbricati che siano allo stato grezzo ai sensi dell’art. 84, comma 1, lettera ss, della Legge 14 dicembre 2017 numero 140 a condizione che la parte alienante dichiari che il fabbricato ceduto è conforme al progetto approvato, con le modalità previste dall’articolo 79, comma 2, della Legge 140/2017 e successive modifiche.
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Decreto Delegato 6 giugno 2023 nr 93- Misure straordinarie per il contenimento dei costi del gas naturale, dell’energia elettrica, del servizio idrico integrato e disposizioni in materia di rateizzazione e tariffe sociali
7 Luglio 2023
Il Decreto Delegato n.93/2023 riguarda le misure straordinarie per il contenimento dei costi dell’energia/gas/acqua.
Di seguito gli articoli più significativi:
Art. 1 viene consentita la rateizzazione del pagamento del costo del gas per le fatture del periodo dicembre 2022 – giugno 2023
Art. 2 l’AASS concede agli utenti dei servizi di fornitura e distribuzione di gas naturale, di energia elettrica e servizio idrico integrato, piani di rateizzazione del pagamento delle fatture scadute sino al sessantesimo giorno corrente di ritardo a determinate condizioni
Art. 5 agli utenti domestici che hanno ridotto almeno del 20% i consumi effettivi di gas naturale e/o di energia elettrica nel periodo di competenza 1 ottobre 2022 – 31 marzo 2023, rispetto al periodo di competenza 1 ottobre 2021 – 31 marzo 2022, viene concessa una riduzione pari al 10% della componente energia sui consumi effettivi di competenza 1 ottobre 2022 – 31 marzo 2023 da riconoscere come credito nella prima fatturazione utile
Art. 6 le imprese energivore che nel 2022 hanno registrato consumi superiori ad 1GWh hanno diritto ad una riduzione della tariffa della materia prima di 0,005€/kWh per il periodo di competenza 1 aprile 2023 – 30 giugno 2023; coloro che utilizzano il gas naturale tecnologico primario avranno una riduzione della tariffa della materia prima pari a 0,2€/Sm3 per il periodo di competenza aprile 2023 – giugno 2023
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Decreto Delegato 25 maggio nr 85 – Modifica all’art.19 della Legge 27 gennaio 2006 nr 22 – Legge Quadro sul Turismo della Repubblica di San Marino – “Bed & Breakfast” e Disciplina Attuativa
7 Giugno 2023
Il Decreto Delegato nr 85 aggiorna la precedente Legge Quadro del 2006 sul Turismo ed, in particolare l’attività ricettiva extra alberghiera attuata mediante “Bed and Breakefast”.
Vengono specificate le caratteristiche e i requisiti dei cosiddetti “Bed and Breakfast familiari” e dei “Bed and Breakfast imprenditoriali” con i relativi adempimenti amministrativi, controlli e sanzioni.
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Decreto Delegato 1 giugno 2023 nr 89 – Modifiche al D.D. 5/10/2022 nr 141 – Trasferimento transfrontaliero di denaro contante
7 Giugno 2023
Si allega il testo completo del Decreto Delegato nr 89 che aggiorna la normativa, le sanzioni e la relativa modulistica circa il trasferimento transfrontaliero di contanti.
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Via libera definitivo all’intesa Italia-Svizzera sulle tasse dei frontalieri
7 Giugno 2023
Il Sole 24 Ore 1 giugno 2023 di Alessandro Galimberti
FISCO INTERNAZIONALE
Il voto unanime dell’assemblea di Palazzo Madama – 120 a favore, nessun contrario – ha chiuso ieri la lunga parabola del Ddl 108-376-B di «Ratifica degli accordi tra Italia e Svizzera su lavoratori frontalieri e doppie imposizioni». Da un punto di vista generale il recepimento sblocca l’uscita della Svizzera dall’ultima – e da tempo un po’ ingenerosa – black list “persone fisiche” (Dm 4 maggio 1999), in base alla quale gli “expat” italiani a Lugano, Ginevra e dintorni vengono ancor oggi considerati evasori fiscali fino a prova contraria (da fornire).
Ma l’impatto dell’Accordo sarà invece molto più evidente per i lavoratori frontalieri – non solo i 73mila italiani in Svizzera, anche i 1.900 svizzeri in Italia, in base al nuovo principio di reciprocità – e per la gestione dei fondi a cavallo del confine. Premesso che poco o nulla cambia per chi a oggi è già frontaliero, e continuerà a valersi della (migliore) tassazione svizzera e della franchigia zero-tax dei primi 7.500 euro, la nuova ripartizione tributaria riguarderà i subentranti lavoratori di confine. Questi a partire dal 2024, e sempre che risiedano nella fascia dei 20 chilometri di confine prevista dagli accordi del 1974, si vedranno applicare le imposte svizzere entro il limite dell’80% di quanto là dovuto, il resto delle imposte sui redditi le pagheranno in Italia al netto di quanto già versato (divieto di doppie imposizioni). Per i nuovi frontalieri si amplia la franchigia zero-tax a 10mila euro, con la deducibilità dal reddito complessivo dei contributi previdenziali per i prepensionamenti di categoria dei frontalieri, e l’esenzione degli assegni familiari erogati dagli enti di previdenza svizzeri.
Per i frontalieri che risiederanno fuori dalla fascia di 20 chilometri di confine – e quindi fuori dalla lista dei comuni “agevolati” negli accordi del 1974 – sarà invece applicabile il regime generale di tassazione italiano, con la franchigia a 7.500 euro oltre al credito d’imposta. Tra gli effetti migliorativi del negoziato, anche il calcolo della Naspi nei primi tre mesi secondo standard svizzeri (il 70% dell’ultimo stipendio). Quanto allo smart working dei frontalieri – altro aspetto regolatorio atteso da Berna – il regime transitorio (che peraltro scadrà a fine giugno) prevede che a fini fiscali si considerino effettuati in Svizzera i giorni di lavoro svolti a casa, fino a un massimo però del 40% del tempo previsto dal contratto.
L’impatto sulla fiscalità generale prevede a regime (cioè a piena sostituzione dei vecchi frontalieri con i nuovi, nel 2045) un maggior gettito di 323,7 milioni di euro parte dei quali – fino a 221 milioni – confluirà nel «Fondo per lo sviluppo economico, il potenziamento delle infrastrutture e il sostegno dei salari nelle zone di confine italo-elvetiche». Del tutto inedita quest’ultima parte relativa al livellamento salariale verso l’alto, tesa a evitare la desertificazione di aziende e terziario da questa parte del confine
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Fuori campo Iva il contratto di leasing ceduto a S. Marino
7 Giugno 2023
Il Sole 24 ore 22 maggio 2022 di Giampaolo Giuliani
Una società italiana cede un contratto di leasing (relativo a un’autovettura) a una società residente a San Marino. La società italiana ha sempre considerato promiscuo il bene citato e ha detratto l’Iva al 40% sulle rate di canone. Come deve comportarsi, ora, in merito all’assoggettamento o meno a Iva del valore determinato ai fini del subentro?
In base all’articolo 3 del Dpr 633/1972, le cessioni di contratti sono considerate prestazioni di servizi. Ne consegue che la cessione del contratto nei confronti di una società stabilita in San Marino è fuori campo Iva per carenza del presupposto territoriale, ex articolo 7-ter del Dpr 633/1972.
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L’avvocato generale Ue boccia la Commissione sui ruling Lussemburgo
7 Giugno 2023
Il Sole 24 Ore 5 maggio 2023 di Alessandro Galimberti
Chiesto l’annullamento di due procedure: valicati i limiti della giurisdizione
MILANO
La Commissione europea non svolge le funzioni di ufficio tributario nazionale di ultimo grado, e né il Tribunale europeo né la Corte di giustizia sono la “cassazione” tributaria, perché questo «inciderebbe sull’autonomia fiscale degli Stati membri nel settore delle imposte non armonizzate».
Con lunghe e argomentatissime conclusioni l’avvocato generale Juliane Kokott ha chiesto alla Corte Ue di annullare in un colpo solo la sentenza del Tribunale T516/18 e T 525/18 del 2021 e la decisione della Commissione del 20 giugno 2018 relativa ai presunti aiuti selettivi del Lussemburgo a favore della multinazionale francese Engie.
I fatti censurati per due volte da Bruxelles riguardavano interventi di ristrutturazione societaria del 2009 e del 2016 entrati in un ruling che, secondo la Commissione, avrebbe garantito la quasi totale non imponibilità degli utili realizzati nell’operazione: participation exemption per le società madri e base imponibile concordata (molto) verso il basso per le società figlie. Quanto bastò, all’epoca, per aprire un doppio versante sull’aiuto selettivo per deroga alla normativa tributaria nazionale (principio in realtà ricavato in via interpretativa da Bruxelles) e comportamento omissivo in materia di prevenzione degli abusi del diritto.
Mentre il Tribunale europeo si era perfettamente allineato alla Commissione, nel nuovo ricorso l’avvocato generale apre, tra gli altri, un fronte importante sui limiti della giurisdizione, e prima ancora sui poteri dell’ amministrazione fiscale unionale nei tributi non armonizzati. Per l’avvocato Kokott «gli Stati membri sono liberi di istituire il sistema impositivo che ritengono più idoneo (…) anche per il settore degli aiuti di Stato», comprese la costruzione dell’imposta e «la determinazione della sua base imponibile e del suo fatto generatore». Perché il tema qui è un altro, scrive l’AG: i limiti del potere discrezionale degli Stati «vengono superati se gli Stati membri abusano della propria legislazione fiscale» per concedere vantaggi a singole imprese «eludendo la normativa in materia di aiuti di Stato», come nel caso «di una configurazione manifestamente incoerente della normativa tributaria».
Quindi, per evitare qualsiasi sconfinamento nella competenza esclusiva degli Stati membri in materia di fiscalità diretta, «l’esistenza di un vantaggio ai sensi dell’articolo 107 Tfue può essere verificata soltanto alla luce del contesto normativo tracciato dal legislatore nazionale nell’esercizio effettivo di tale competenza» e confrontare questo con il ruling (che nel caso specifico era anche trasparente). Tanto per essere chiari, «la Commissione si è fondata, invece che sul diritto tributario nazionale vigente, su un regime tributario forse preferibile, ma in definitiva fittizio».
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Fermo amministrativo possibile sull’auto del manager a uso «misto»
7 Giugno 2023
Il Sole 24 Ore 5 giugno 2023 di Giorgio Emanuele Degani e Damiano Peruzza
L’utilizzo per altri fini mina l’indispensabilità per l’attività d’impresa
Il contribuente non è riuscito a dimostrare l’effettiva inerenza del veicolo
La Cgt di secondo grado delle Marche, con sentenza n. 163/3/2023, ha chiarito che la misura cautelare del fermo amministrativo può colpire anche l’autovettura dell’amministratore della società; ciò in quanto è onere del contribuente dimostrare in concreto l’indispensabilità del bene ai fini dell’esercizio dell’attività imprenditoriale, non potendo considerare a priori il bene come strumentale all’attività d’impresa.
La normativa
L’istituto cautelare del fermo amministrativo colpisce la generalità dei beni mobili registrati e, in ogni caso, deve essere preceduto dalla preventiva comunicazione di intimazione a pagare, oltre che dalla regolare notifica degli atti della riscossione e impositivi. Sul punto, l’articolo 86 del Dpr 602/1973, come modificato dalla legge n. 98/2013, dispone che la misura cautelare non può essere disposta se – entro 30 giorni dalla notifica del preavviso – il contribuente fornisce la prova della strumentalità dei beni mobili registrati rispetto all’attività d’impresa o della professione da lui svolta. Il carattere strumentale deve essere, dunque, dimostrato dal contribuente, e sussiste quando il bene sia inserito nell’attività d’impresa, ossia dallo stesso dipendono i ricavi caratteristici dell’impresa e l’apposizione del fermo potrebbe pregiudicare o impedire il normale svolgimento dell’attività d’impresa o professionale.
L’autovettura, per essere strumentale, deve rientrare nei beni essenziali allo svolgimento dell’attività d’impresa o professionale, intendendo come tali quelli indispensabili all’esercizio dell’attività, posto che in assenza di questi, l’attività non può essere esercitata (in tal senso, Cassazione n. 31031/2018).
Il giudizio
Nel caso di autovetture ad uso promiscuo, il requisito dell’indispensabilità è di difficile individuazione, posto che il veicolo viene utilizzato anche per scopi personali del contribuente. Da ciò consegue che l’utilizzo per altri fini esclude la natura di bene strumentale in senso stretto e, quindi, il veicolo può essere assoggettato a fermo amministrativo.
Il contribuente si trova così a fornire una prova ulteriore rispetto alla presunzione che sorge dall’iscrizione del bene mobile nel registro dei cespiti ammortizzabili, in quanto deve essere provata l’effettiva inerenza all’esercizio dell’impresa o della professione.
Tuttavia, alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale di tale ultimo principio, da leggere in chiave qualitativa e non quantitativa, appare evidente che il requisito dell’indispensabilità debba essere valutato caso per caso, verificando l’appartenenza del bene all’organizzazione del lavoro e, quindi, che rientri effettivamente nello svolgimento dell’attività d’impresa o professionale.
Nel caso di specie, i giudici hanno escluso la sussistenza del requisito, in quanto l’impresa si occupava di mera gestione immobiliare e, dunque, non è stata fornita la prova dell’indispensabilità dell’utilizzo del bene rispetto alla produzione di ricavi.