Categoria: Da San Marino
Legge 7 luglio 2020 n.113 – Variazione al Bilancio di Previsione dello Stato e degli Enti del Settore Pubblico Allargato per l’Esercizio Finanziario 2020 e modifiche alla Legge 19 novembre 2019 n. 157
13 Luglio 2020
Si allega il testo completo della L113-2020+All riassumendone i punti principali:
art. 13 – le domande di deposito/concessione/rinnovo di marchio, brevetto e disegno industriale potranno essere fatte in forma elettronica mediante applicativo sul sito dell’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi attraverso apposite direttive dell’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi.
art.14 comma e – il Congresso di Stato è tenuto ad attivare il confronto con tutte le parti sociali ed economiche interessate entro il 31 ottobre 2020 con l’obiettivo di avviare l’iter legislativo entro il mese di dicembre 2020 per la riforma delle imposte indirette che preveda il passaggio da una imposta monofase ad una imposta sul valore aggiunto.
art.14 comma f – è dato mandato al Congresso di Stato di emanare apposito decreto delegato entro il 31 ottobre 2020 nel quale vengano individuati i beni immobili da assoggettare ad imposta e le esenzioni da prevedere sugli stessi per l’applicazione dell’ Imposta Straordinaria sugli Immobili delle società
art.22 – Rivalutazione dei beni d’impresa per società enti e operatori economici persone fisiche entro il 31 ottobre 2020
art. 24 – Per incentivare le compravendite di beni immobili l’ imposta di registro sugli atti stipulati dall’entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2020 è ridotta al 2,5%
art. 26 – Dall’entrata in vigore della presente Legge per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 non si applicano le disposizioni per la riduzione del capitale sociale nel caso di perdita oltre 1/3 del Capitale Sociale e la stessa non opera come causa di scioglimento della società.
Iscriviti alla newsletter di HLB San Marino
Decreto Legge nr 114 dell’8 luglio 2020 – Interventi in ambito di lavoro a supporto dell’emergenza economica causata da COVID-19
13 Luglio 2020
Si allega il testo integrale del D.L.114-2020 (che si allega) raccomandando l’intera lettura ed evidenziando gli articoli seguenti in merito alle misure straordinarie di CIG.
Art. 1 – Misure straordinarie Cassa Integrazione Guadagni
La disposizione in esame abroga l’articolo 1 del Decreto Legge 27 maggio 2020 n. 92.
Causale
Viene confermata fino al 31 dicembre 2020 la causale 4) “riduzione di operatività determinata dal rischio di contagio da COVID-19 o dalle ripercussioni dovute alla sua diffusione” e viene prevista nuovamente la possibilità di ricorrere alla causa 1) forza maggiore, la quale tuttavia comporterà un trattamento del 60%. Le imprese del settore edile o affini potranno accedere unicamente alla causa 1), salva la possibilità di ricorrere alla causa 4) per periodi di almeno 4 giorni
consecutivi e, nel caso in cui venga effettuato un richiamo al lavoro, tutte le richieste di CIG inferiore a 4 giorno saranno tramutate in causa 1).
Durata
Fino al 31 dicembre 2020, ferma restando la verifica bimestrale prevista dall’articolo 10, comma 2 del Decreto Legge 27 maggio 2020 n. 92.
Misura del trattamento – differite/oneri
Causa 1) In luogo del normale trattamento previsto dalla L. 73/2010 (82%), a far data
dall’entrata in vigore del presente decreto verrà corrisposta nella misura del 60%.
Causa 4) a) 30% prima settimana, 45% seconda settimana, 60% dalla terza settimana e fino
al secondo mese compreso con maturazione completa delle differite (gratifica
natalizia, indennità di anzianità, festività e ferie) a carico del datore di lavoro; b) 60% per il terzo mese con maturazione del rateo delle differite nella medesima percentuale, di cui i ratei di ferie, gratifica natalizia e i relativi contributi sono posti a carico del Fondo per gli ammortizzatori sociali mentre restano a carico del datore di lavoro le festività e dell’indennità di anzianità. Il datore di lavoro non dovrà corrispondere la differenza delle differite; c) 60% superato il primo trimestre (in precedenza era previsto il 50%) e tale trattamento comprenderà anche dei salari differiti (tredicesima mensilità, indennità di anzianità e ferie) che pertanto non saranno maturati; rimangono a carico del datore di lavoro gli oneri relativi alle festività. d) Qualora non siano sufficienti le ferie residue, potranno essere coperti da CIG eventuali periodi di ferie collettive; e) superato il quadrimestre, il trattamento è il medesimo di quello di cui alla lettera c) sarà tuttavia necessario ottenere una conforme deliberazione della
Commissione per la Cassa Integrazione Guadagni, la quale si esprimerà dietro apposita richiesta che dovrà essere presentata almeno 10 giorni prima dell’inizio del periodo di ammissione al trattamento. L’istanza dovrà essere corredata di una relazione che illustri:
1) il permanere della congiuntura negativa o della situazione economico-produttiva del settore o del mercato di riferimento;
2) la dimostrazione della mancata ripresa di fatturato o, se in ripresa, del calo di fatturato rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, dando prova che questo non sia ancora sufficiente a sostenere i costi aziendali;
3) le azioni intraprese sul piano commerciale ed organizzativo al fine di evitare o ridurre il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni e le aspettative in merito al risultato delle iniziative adottate e/o adottande.
Precisiamo che per settimana o mese ci si riferisce all’orario di lavoro contrattuale (industria 37,5 ore settimanali e 162,5 mensili; servizi 39 ore settimanali e 169 mensili; ecc.).
Dal 1° luglio il trattamento minimo comunque garantito ammonterà ad €. 700,00 (fino alla data indicata, invece, rimane di €. 500,00).
Beneficiari
Fino all’11 luglio la CIG è ammessa in favore di tutti i dipendenti (purché tutto l’organico sia in cassa integrazione), a far data dall’11 luglio invece saranno esclusi i dirigenti e gli amministratori e, se assunti da meno di due anni, anche i soci e i dipendenti che risultano essere coniugi o parenti sino al secondo grado del titolare, dei soci o dell’amministratore.
La CIG causa 4) non è concessa nel caso in cui l’attività sia chiusa ovvero, se trattasi di società di capitali, se richieda l’integrazione salariale per l’intero orario di lavoro di tutti i dipendenti.
È in ogni caso prevista la possibilità di deroga da parte dalla Commissione Cassa Integrazione Guadagni, previa richiesta motivata dalla situazione economico-produttiva del settore o del mercato di riferimento. In questo caso, la deroga potrà
riguardare anche l’accesso al trattamento per amministratori e dirigenti.
I lavoratori assunti dal 14 marzo al 14 maggio 2020 hanno diritto alla C.I.G. causa 4) dal 16° giorno successivo alla data di assunzione mentre i lavoratori assunti dal 15 maggio potranno accedere alla C.I.G. causa 4) dopo 100 giorni lavorativi validi agli effetti previdenziali (tali limiti non si applicano alla causa 1) forza maggiore).
Condizioni
I lavoratori devono aver usufruito di tutte le ferie, permessi, recuperi residui dell’anno 2019 nonché di almeno il 50% delle ferie spettanti nel 2020 (in precedenza si doveva aver usufruito delle ferie maturate al mese in cui veniva richiesta l’integrazione salariale).
Il nuovo decreto specifica che non è possibile ricorrere alla CIG causa 4) qualora l’azienda nelle stesse giornate della richiesta, abbia assunto lavoratori occasionali o saltuari per la stessa mansione dei dipendenti in CIG oppure usufruisca di solidarietà familiare.
Sanzioni
Una delle modifiche di maggior rilievo riguarda l’aspetto sanzionatorio. In primo luogo la competenza è stata trasferita dall’ISS all’Ufficio Attività di Controllo, il quale potrà applicare le seguenti sanzioni:
A. in caso venga rilevata la presenza sul luogo di lavoro di lavoratori in CIG sanzione amministrativa di €. 2.000,00 più €. 100,00 per ogni lavoratorecoinvolto e mancato percepimento della CIG per il periodo relativo della richiesta;
B. in caso venga rilevata:
▪ prestazione del servizio dal domicilio o presso qualunque altro luogo diverso dalla sede aziendale;
▪ presenza di lavoratori irregolari;
▪ presenza di lavoratori dipendenti distaccati da altre aziende,
esclusa la fattispecie di cui all’articolo 19, comma 1) lettera b)
della Legge 29 settembre 2005 n. 131 e distacchi provenienti da
aziende appartenenti allo stesso gruppo industriale o distacchi
correlati ad accordi di sistema precedentemente stipulati;
▪ oppure, nel periodo che va dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre
2020, vengano riscontrate condotte recidivanti o il ripetersi di
comportamenti riconducibili al precedente comma 11;
sarà applicata la sanzione di €. 6.000,00 più €. 300,00 per ogni lavoratore coinvolto, e potrà essere inoltre deliberata la non ammissione alla CIG fino ad un massimo di 3 mesi.L’Ufficio Attività di Controllo effettuerà le dovute segnalazioni sia all’Autorità giudiziaria che alla Commissione Cassa Integrazione Guadagni, che dovrà tenerne conto nell’ambito delle proprie pratiche autorizzative.
Al riguardo segnaliamo che, in base alle nuove disposizioni, nel caso in cui venisse accertata la presenza al lavoro di personale in CIG senza il necessario richiamo sul portale CONTRISS, non sarà più la Commissione CIG a richiedere eventuali chiarimenti, ma sarà l’Ufficio Attività di Controllo ad effettuare tutti gli accertamenti necessari per poi informare la Commissione circa l’applicazione di sanzioni e dell’inibizione all’utilizzo della Cassa integrazione fino ad un massimo di
tre mesi.
Chiusura attività e ferie
Viene meno la disposizione che prevedeva per il datore di lavoro di dover programmare i periodi di chiusura tenendo conto delle ferie già fruite dai dipendenti ed ora si dispone che eventuali periodi di ferie collettive potranno essere coperte con la CIG qualora non siano sufficienti le ferie residue al lavoratore.
Art. 2 – Deroga temporanea all’articolo 16 della Legge 29 settembre 2005 n. 131
Le attività che hanno fatto o faranno ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni causa 4) potranno comunque effettuare assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato venendo prevista la non applicazione del limite di cui all’articolo 16, comma 2 lettera c) della Legge 29 settembre 2005 n. 131.
Art. 3 – Modifiche all’art. 3 del Decreto Legge 92/2020
Viene modificato l’articolo 3, comma 1 punto d) del Decreto Legge 92/2020 il quale ha previsto che in caso di nuove assunzioni nelle mansioni di lavoratori precedentemente oggetto di licenziamenti collettivi, questi avranno diritto di
precedenza rispetto ad altri e tra loro la precedenza spetterà ai lavoratori residenti.
Il diritto di precedenza viene allungato a tutta la durata del percepimento di ammortizzatori sociali e comunque non potrà avere durata inferiore a 12 mesi. Con il presente decreto viene specificato che in ogni caso il diritto di precedenza non potrà essere superiore a 26 mesi dalla data di licenziamento e che allo scadere dei primi 12 mesi il diritto di precedenza decade qualora il lavoratore sia stato assunto a tempo indeterminato presso un’altra azienda e abbia superato il periodo di prova.
Iscriviti alla newsletter di HLB San Marino
Circolare nr 6/2020 – Disposizioni applicative D.L. nr 91 del 26 maggio 2020
13 Luglio 2020
Si allega la Circolare nr 6/2020 ISS del 9 giugno 2020 a chiarimento delle disposizioni del D.L. NR 91 relative in particolare al calcolo del secondo acconto dei contributi previdenziali per l’anno 2020 dei lavoratori autonomi.
Iscriviti alla newsletter di HLB San Marino
Decreto Legge 30 giugno 2020 n.108 – Disposizioni finali relative all’emergenza da A COVID – 19
13 Luglio 2020
Il D.L. 108-2020+All che si allega, decreta dal 1° Luglio la cessata emergenza da COVID-19. Si consiglia anche in questo caso l’integrale lettura e, si segnalano, i seguenti punti principali:
art. 2 – Rimane raccomandato l’utilizzo delle mascherine protettive in luoghi chiusi e permane l’obbligo di indossare la mascherina ogni qualvolta non sia mantenuta la distanza interpersonale di almeno un metro per un periodo superiore ai 30 minuti; Restano in vigore le disposizioni igienico-sanitarie di cui all’Allegato 1 nonché all’Allegato 2 del presente Decreto Legge;
In merito al comma 10 art 2 e al comma 3 art 15 in merito alle riunioni a distanza si allega a maggior chiarimento la Circolare Esplicativa della Segreteria di Stato Industria Artigianato e Commercio Prot.n. 609778_2020
art. 5 – I test sierologici vengono effettuati esclusivamente su base volontaria previa richiesta con le condizioni previste dal presente Decreto Legge;
art. 6 – Si attuano, laddove tecnicamente possibile, le modalità di “lavoro a domicilio” con le condizioni previste dal presente Decreto Legge.
Iscriviti alla newsletter di HLB San Marino
Decreto Legge – 15 giugno 2020 n.102 – Ulteriori disposizioni per un graduale allentamento delle misure restrittive conseguenti all’emergenza sanitaria da COVID-19 ed interventi in ambito economico
13 Luglio 2020
Nel D.L.102-2020 che si allega e del quale si consiglia l’intera lettura evidenziamo i seguenti articoli:
Art. 1: a partire dal 15 giugno sono consentite le manifestazioni, i convegni, attività di sale giochi e scommesse nel rispetto dei presidi igienico-sanitari.
Art. 2: prevede modifiche dell’allegato 2 del Decreto Legge 96/2020 che consentono un allentamento delle misure igienico-sanitarie. Sono previste modifiche per i seguenti settori: servizi alla persona, attività di ristorazione e bar, strutture ricettive, attività motoria e sportiva.
Art. 3: modifica l’allegato 3 del Decreto Legge 96/2020, in particolare in riferimento alle misure igienico-sanitarie relative all’attività di consegna a domicilio.
Art. 4: modifica l’allegato 6 del Decreto Legge 96/2020, in particolare in riferimento alla sanificazione e igienizzazione degli ambienti.
Art. 5: abroga la necessità di autodichiarare l’appartenenza al medesimo nucleo famigliare per poter usufruire dei servizi di ristorazione senza distanza interpersonale.
Art. 6: abroga le disposizioni precedenti relative alle vendite promozionali. Stabilisce la possibilità di effettuare vendite promozionali per tutto l’anno 2020 in ogni periodo dell’anno e alla percentuale decisa dall’esercente senza preventiva comunicazione all’UAE. Il periodo di saldi (vendite di fine stagione) per l’anno 2020 viene anticipato al 18 luglio fino al 1 settembre.
Iscriviti alla newsletter di HLB San Marino
Decreto Legge nr 102 del 15 Giugno 2020 – Ulteriori disposizioni per un graduale allentamento delle misure restrittive conseguenti all’emergenza sanitaria da COVID-19 ed interventi in ambito economico
13 Luglio 2020
Si allega il testo completo del D.L.102-2020
segnalando gli articoli di maggior interesse:
Art. 1: a partire dal 15 giugno sono consentite le manifestazioni, i convegni, attività di sale giochi e scommesse nel rispetto dei presidi igienico-sanitari.
Art. 2: prevede modifiche dell’allegato 2 del Decreto Legge 96/2020 che consentono un allentamento delle misure igienico-sanitarie. Sono previste modifiche per i seguenti settori: servizi alla persona, attività di ristorazione e bar, strutture ricettive, attività motoria e sportiva.
Art. 3: modifica l’allegato 3 del Decreto Legge 96/2020, in particolare in riferimento alle misure igienico-sanitarie relative all’attività di consegna a domicilio.
Art. 4: modifica l’allegato 6 del Decreto Legge 96/2020, in particolare in riferimento alla sanificazione e igienizzazione degli ambienti.
Art. 5: abroga la necessità di autodichiarare l’appartenenza al medesimo nucleo famigliare per poter usufruire dei servizi di ristorazione senza distanza interpersonale.
Art. 6: abroga le disposizioni precedenti relative alle vendite promozionali. Stabilisce la possibilità di effettuare vendite promozionali per tutto l’anno 2020 in ogni periodo dell’anno e alla percentuale decisa dall’esercente senza preventiva comunicazione all’UAE. Il periodo di saldi (vendite di fine stagione) per l’anno 2020 viene anticipato al 18 luglio fino al 1 settembre.
Iscriviti alla newsletter di HLB San Marino
Circolare nr 1/2020 Ufficio Tributario – Dichiarazione dei redditi 2019
9 Giugno 2020
Si allega la Circolare dell’Ufficio Tributario del 29 Maggio 2020 emanata a chiarimento delle Dichiarazioni dei Redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche relative al periodo d’imposta 2019.
Si ricorda che per entrambe la scadenza è prorogata in via straordinaria al 31 Agosto 2020 data entro la quale andrà versato anche eventuale conguaglio.
Iscriviti alla newsletter di HLB San Marino
Decreti Legge nr 91-92-93-96 di Maggio 2020 e nr 97 del 2 Giugno 2020
9 Giugno 2020
In sintesi i punti salienti degli ultimi Decreti Legge emanati nel mese di maggio e giugno
D.L. 91 del 26/5/20 (ratifica D.L. nr 63)
Art. 6 – Misure straordinarie in materia di imposte dirette, comma 6: Minimum tax
Tutti gli operatori economici sono esentati dal pagamento della minimum tax per il periodo d’imposta 2020. Nel caso tale imposta sia già stata versata, sarà possibile portare il relativo importo in detrazione, ovvero compensarlo con ulteriori imposte dirette e indirette a partire dal periodo di imposta 2020 senza alcun limite temporale.
Art.6, comma 8 bis: Per il periodo d’imposta 2020 rientrano tra le passività deducibili in sede di dichiarazione dei redditi le spese relative a servizi di bar e ristorazione nonché ad attività creative, artistiche e di intrattenimento sostenute nel territorio per un importo massimo di euro 300,00 e le spese relative alle attività sportive e le attività inerenti i servizi alla persona (centri estetici, parrucchieri, barbieri, tatuatori e similari) sostenute nel territorio per un importo massimo di euro 200,00.
– Art. 6, comma 9: gli incentivi previsti per le attività di nuova costituzione (art. 73 della Legge n.166/2013) e per l’imprenditoria giovanile (punti b) e c) del comma 1, dell’articolo 4 della Legge 178/2015) sono prorogati per un anno ad esclusione di quelli scaduti al 31 dicembre 2019.
Art. 8 – Affitti passivi
La scadenza per sanare l’eventuale morosità dei canoni relativi al periodo marzo-settembre 2020, senza che costituisca causa di risoluzione del contratto, è posticipata al 31 marzo 2021 anziché al 31 dicembre 2020.
Art. 20 bis – Credito d’imposta per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro
Viene introdotto un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute e documentate nel periodo d’imposta 2020 per la sanificazione degli ambienti di lavoro, per l’acquisto di dispostivi e di attrezzature di protezione individuale atti a contenere la diffusione del COVID-19 da utilizzarsi in detrazione dall’imposta generale sui redditi dovuta per gli esercizi 2020 e 2021 fino ad un massimo di euro 10.000 annui.
D.L.92 del 27/05/20 (ratifica D.L. nr 67)
Art. 1 – Misure straordinarie Cassa Integrazione Guadagni
In ogni caso non viene modificata in alcun modo la regolamentazione della Cassa Integrazione Guadagni.
Art. 2 – Modifica dell’articolo 15 della Legge n. 73/2010 – Erogazione indennità Cassa Integrazione Guadagni
E’ stata eliminata la verifica della disponibilità sui conti correnti dei soci delle società di capitali, al fine di non incorrere nella maggiorazione del 15% nel caso di erogazione diretta della CIG da parte dell’ISS, salvaguardando il principio
della separazione patrimoniale tra società e soci.
Art. 3 – Misure straordinarie a tutela dell’occupazione interna
Viene modificata la lettera a) dell’art. 3 consentendo l’assunzione nominativa dei frontalieri solo per amministratori e soci di società, personale stagionale già assunto in anni precedenti, eventuale distacco e/o trasferimento di dipendenti all’interno di società del gruppo. Non è stato modificato il periodo di efficacia del decreto ratificato e pertanto il
provvedimento continuerà a produrre effetti, salvo diverse disposizioni, fino al 31 dicembre 2020.
D.L.93+All del 27/05/20 (ratifica D.L. nr 68)
Art. 5 – Licenze di servizi, artigianali di servizi e libere professioni
Attività edili, impiantistiche, cantieristiche: viene eliminata la limitazione della presenza massima di 10 persone per ogni
cantiere. Rimane l’obbligo della presenza massima di un operaio ogni 10 mq.
Art. 1: la temperatura corporea considerata “non rischiosa” è passata da 37 a 37,5.
Art. 1 comma 2: sono consentite le attività corsistiche, incontri e riunioni, siano essi di natura privata, istituzionale o amministrativa, fermo restando rispetto delle disposizioni di cui all’Allegato 1 ed eventuali specifici protocolli sanitari definiti dal Gruppo di Coordinamento per le Emergenze Sanitarie; per lo svolgimento di tali attività è consentito l’utilizzo di sale pubbliche.
Art. 2: sono consentite tutte le attività economiche senza alcuna limitazione rispetto alla presenza dei dipendenti in organico.
Art.12: l’attività di screening individua le gradualità dei prelievi in base al numero degli occupati alla data del 31 marzo 2020 (i criteri e le modalità organizzative sono stabilite dall’ISS e avranno cura di coinvolgere il medico del lavoro); l’impossibilità di effettuare il test per causa non imputabile all’ISS o il rifiuto da parte del lavoratore comporta una astensione obbligatoria temporanea dal lavoro senza accesso ad alcuna delle misure di sostegno al reddito fino ad esecuzione del test (I lavoratori che si rifiutano di effettuare il test ma che prestano servizio lavorativo dal domicilio hanno diritto a continuare l’attività lavorativa fino all’interruzione di tale modalità di lavoro).
Non si applica più la limitazione ed il contingentamento per l’accesso dei clienti all’interno dei locali dell’attività, ma ovviamente all’interno dei locali va comunque rispettata la distanza minima tra le persone.
D.L.97-2020+All (ratifica D.L. nr 78)
Art. 7 Proroga scadenza compilazione catasto rifiuti 2019: le comunicazioni previste per l’anno 2020, inerenti alla dichiarazione catasto rifiuti per l’anno 2019, sono posticipate al 30 giugno 2020 con la relativa riapertura del portale per le registrazioni.
Art. 13 Deroga temporanea all’obbligo di deposito dell’originale delle domande di marchio, brevetto o disegno e delle convalide di brevetto europeo.
Artt. 14 e 15 Modifiche all’accesso alla Cassa Integrazione Guadagni causa 4: è consentito stipulare contratti di lavoro a tempo determinato anche nel caso in cui l’operatore abbia fatto o farà ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni causa 4. I lavoratori assunti a partire dall’entrata in vigore del presente decreto potranno beneficiare dell’indennità di Cassa Integrazione Guadagni causa 4) solamente dopo aver svolto attività lavorativa presso lo stesso datore di lavoro per almeno 100 giorni validi agli effetti previdenziali.
Art. 17 Vendite promozionali: sono consentite solo per il “Black Friday” (27 e 28 novembre 2020) e le vendite di fine stagione per l’anno 2020 potranno essere effettuate dagli operatori commerciali al dettaglio esclusivamente durante il periodo 1° agosto al 1° settembre
Iscriviti alla newsletter di HLB San Marino
Circolare Esplicativa D.L. nr 68 del 6/5/20 e Circolare Esplicativa D.L. 68 del 7/5/20 – Disposizioni interpretative e applicative in merito allo spostamento delle persone in territorio e fuori territorio sammarinese
8 Maggio 2020
Si allegano:
- Circolare Esplicativa del D.L. 68 emanata dal Congresso di Stato il 6/5/2020 a chiarimento dei comportamenti da adottare e le motivazioni per le quali è possibile spostarsi sul territorio e fuori dal territorio della Repubblica. Si raccomanda l’intera lettura con particolare riferimento all’art. 2 che consente lo spostamento al di fuori del confine sammarinese solo per i motivi elencati.
Circolare esplicativa DL 68 6/5/2020
- Circolare Esplicativa del D.L. 68 emanata dal Congresso di Stato il 07/05/2020 dove si legge che, data l’ evoluzione normativa intervenuta nelle regioni limitrofe e dell’esigenza di reciprocità fra i territori, decadono – dall’8 al 31 maggio 2020 – le limitazioni riguardanti i confini delle province di Rimini e Pesaro-Urbino comprese quelle inerenti la compresenza dei conviventi nello stesso abitacolo, che a questo punto, possono essere superiori a due.
Circolare esplicativa DL 68 7/5/2020
Iscriviti alla newsletter di HLB San Marino
Prot. n 0037658/2020 Dipartimento Finanze e Bilancio – Chiarimenti e precisazioni sulle proroghe dei termini di presentazione delle fatture in importazione ed esportazione (Delibera del Congresso di Stato nr 23 del 23/4/20
5 Maggio 2020
La Direzione dell’Ufficio Tributario diffonde la Circolare allegata per chiarire i termini di presentazione delle fatture e le modalità di pagamento dell’iva prepagata sulle fatture export e per informare della possibilità di consegna all’Ufficio Tributario delle fatture import export anche a mezzo posta, in tal caso come data di presentazione fa fede il timbro postale.
trasmissione_delibere_termini_presentazione_fatture
delibera_CdS_n23_30_aprile_2020