Le novità previste dal 2022 per gli scambi con San Marino

13 Gennaio 2022

Il Sole 24 Ore 13  dicembre 2021 di Giampaolo Giuliani (L’Esperto Risponde)

Dal 2022, con l’abolizione dell’esterometro, tutte le fatture attive o passive transfrontaliere dovranno adottare il formato elettronico. Questo vale anche per operazioni intrattenute con San Marino?

Il decreto del ministero dell’Economia e delle finanze del 21 giugno 2021 sembra consentire il cartaceo, per certificare gli scambi di beni fino al 30 giugno 2022, esclusivamente con tale Paese. Invece, per i servizi, l’opzione analogica non ha limitazioni temporali. Significa che dal 2022 il Fisco rinuncia, parzialmente, all’informazione derivante dalle fatture estere con San Marino prima fornita con l’esterometro?

Per quel che riguarda i rapporti con San Marino, nel caso si adotti anche nei primi sei mesi del 2022 la fatturazione cartacea, il cedente italiano deve comunque emettere la fattura elettronica. A tale scopo sono previste due procedure.

La prima procedura, stabilita per tutte le cessioni nei confronti di operatori non residenti, prevede di indicare nel codice destinatario la sequenza di sette caratteri «XXXXXXX» specificando nel campo partita Iva del cessionario/committente il codice «OO99999999999» (due volte la lettera O e 11 volte il numero 9). Peraltro, nel caso in cui il cliente sia un privato consumatore, il campo dev’essere compilato con il codice numerico «0000000» (contenente sette volte il numero zero).

La seconda procedura, prevista dal decreto del giugno 2021, citato dal lettore, permette l’emissione della fattura elettronica, riportando il codice destinatario attribuito all’Ufficio tributario di San Marino – 2R4GTO8 – e il codice operativo del committente sammarinese.

Per quanto riguarda gli acquisti, analogamente a quanto avviene nel caso di operazioni di acquisto presso operatori unionali, l’acquirente dovrà inviare allo Sdi (sistema di interscambio) la fattura predisposta sulla base di quella ricevuta dal cedente sammarinese.

Infine, per quanto attiene alle prestazioni di servizi, dal 1° gennaio 2022, anche per le prestazioni di servizi realizzate in favore di committenti residenti nella Repubblica di San Marino, sarà sempre necessario predisporre la fattura in formato elettronico, con la possibilità di utilizzare le due procedure appena indicate. Tuttavia, la seconda procedura, che prevede l’utilizzo del codice destinatario dell’Ufficio tributario sammarinese, è consentita soltanto in presenza di prestazioni non rilevanti territorialmente, commissionate da operatori economici sammarinesi.

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Pagamenti in contanti con tetto a 999,5 euro

13 Gennaio 2022

Il Sole 24 Ore 4 gennaio 2022 di Valerio Vallefuoco

LOTTA AL NERO

Il nuovo limite, operativo dal 1° gennaio, va arrotondato ai 5 centesimi più vicini

Per gli stranieri opera una deroga fino a 15mila euro

Valerio Vallefuoco

L’anno nuovo comporta l’entrata in vigore in Italia dell’ennesima restrizione all’uso del contante. Dal 1° gennaio è infatti vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro (si confronti l’articolo 49 del Dlgs 231/2007). Quindi, sul territorio nazionale per i cittadini italiani sarà possibile eseguire pagamenti in contanti solo fino a 999 euro e 5 centesimi, cifra esatta figlia della circostanza che il divieto scatta dalla soglia di mille euro e dal 1° gennaio 2018, per motivi legati ai costi della produzione delle monetine da 1 e 2 centesimi, l’importo da pagare deve essere arrotondato per eccesso o per difetto ai 5 centesimi più vicini alla cifra dell’importo richiesto (si veda l’articolo 13 quater del Dl 50/2017).

Per gli stranieri che spendono in Italia è prevista invece una deroga disciplinata dall’articolo 3 del Dl 16/2012, convertito nella legge 44/2012. Grazie a essa, per l’acquisto di beni e di prestazioni di servizi legati al turismo effettuati da persone con cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza fuori del territorio dello Stato italiano il limite per il trasferimento di denaro contante è infatti elevato a 15mila euro. La deroga dei pagamenti è soggetta, tuttavia, ad alcuni adempimenti posti a carico del venditore del bene o del servizio acquistato, tra cui l’invio di una comunicazione all’agenzia delle Entrate e il deposito dell’incasso il giorno successivo presso un intermediario autorizzato.

I trasferimenti superiori ai limiti, indipendentemente dalla loro causa o dal loro titolo, sono vietati anche quando sono effettuati per mezzo di più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati. I trasferiemnti superiori possono essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, Poste italiane Spa, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento. La normativa antiriciclaggio definisce quale sia un’operazione frazionata, definendo come tale un’operazione unitaria sotto il profilo del valore economico, di importo pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai limiti, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni. Resta ferma la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale.

Per le violazioni delle disposizioni sulla limitazione del contante si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da mille a 50mila euro, con il minimo edittale ridotto anch’esso dal 1° gennaio 2022.

L’unica nota dolente è rappresentata dal fatto che questa restrizione tutta italiana inserita nella normativa antiriciclaggio potrebbe essere in contrasto con le norme dell’Unione europea che prevedono il parere obbligatorio della Bce sulla materia, la quale aveva peraltro sollecitato ufficialmente sia nel dicembre 2019, sia nel maggio 2020 un proprio coinvolgimento: richiesta inascoltata dal Governo dell’epoca.

Infine, una piccola riflessione: ma in un periodo in cui nell’Europa occidentale si è arrivati a un valore complessivo di scambio pari a 46.3 miliardi di dollari di transazioni in criptovalute, noi continuiamo invece a occuparci di limitare i pagamenti in moneta legale e non solo a monitorarli?

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Decreto Legge 31 Dicembre 2021 nr 215 – Disposizioni di carattere generale e amministrative connesse all’epidemia da COVID-19

13 Gennaio 2022

Il Decreto Legge nr 215 reca alcune misure straordinarie da applicarsi fino al termine dell’emergenza sanitaria.

Si segnala, in particolare, l’art. 2 che prevede misure straordinarie relative ai lavoratori in quarantena i quali, possono richiedere volontariamente di rinunciare al periodo di copertura della malattia a fronte di lavoro dal domicilio.

DL215-2021+All.t

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Decreto Delegato 30 dicembre 2021 nr 214 – Modifiche alla Legge 31 marzo 2014 nr 40 e successive modifiche – Disciplina delle licenze per l’esercizio delle attività industriali, di servizio, artigianali e commerciali

13 Gennaio 2022

Si allega il testo completo del Decreto Delegato nr 214 che modifica la normativa delle licenze industriali, di servizio, artigianali e commerciali.

DD 214-2021

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Decreto Legge 22 Dicembre 2021 nr 208 – Ulteriori disposizioni urgenti per il contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19

13 Gennaio 2022

Di seguito i punti principali dell’ultimo decreto Covid

DL 208-2021+All.1

  • 1: L’accesso a supermercati, discount di alimentari e punti vendita di generi alimentari è consentito unicamente in forma individuale salvo casi di necessità dovuti a motivi assistenziali.
  • 2: Elenco della certificazione COVID‐19 valida a San Marino.
  • 3: È obbligatorio indossare correttamente la mascherina nei luoghi chiusi aperti al pubblico, sia per gli utenti sia per gli operatori. All’apertoè obbligatorio in caso di eventi e manifestazioni e ogni qualvolta non sia possibile mantenere un distanziamento interpersonale di almeno 1,5 metri. È obbligatoria la mascherina FFP2 sui mezzi di trasporto pubblico e nei luoghi chiusi, inclusi i posti di lavoro, in cui non sia possibile garantire posti a sedere per tutti i presenti e comunque ogni qualvolta non sia possibile mantenere un distanziamento interpersonale di almeno 1,5 metri.
  • 4: Ogni locale chiuso aperto al pubblico ha l’obbligo di esporre all’ingresso un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente per assicurare il mantenimento di almeno 1,5 metri di distanza interpersonale. Le medie e grandi strutture hanno l’obbligo di  indicare ed assicurare, anche attraverso controllo all’entrate, il numero massimo della capienza all’interno tenendo conto della presenza di 1 persona ogni 15 metri quadrati di superficie di vendita.
  • 5: L’accesso alle attività economiche di somministrazione di alimenti e bevande(bar, ristoranti, mense, strutture ricettive) qualora avvenga in locali al chiuso, a congressi e meeting, nonché alle strutture sportive pubbliche e private è consentito unicamente a coloro che sono in possesso della Certificazione COVID -19. Sono esclusi i fornitori, coloro che usufruiscono del servizio di asporto e coloro che trovano posto all’esterno.

È obbligatorio per tutti gli operatori dei supermercati e delle attività di vendita di generi alimentari, anche per animali, delle attività di somministrazione di cibi e bevande l’utilizzo delle mascherine FPP2 mentre ne rimangono esclusi gli avventori.

  • 5, comma 6: Il datore di lavoro è autorizzato, qualora lo ritenga utile in relazione a situazioni contingenti (ad esempio in seguito a contagi interni alla struttura), a richiedere ai propri dipendenti, oppure ai soggetti convocati, in aggiunta al documento che attesta la vaccinazione anche ulteriore certificazione attraverso tamponequale requisito per accedere al luogo di lavoro. In tal caso, ricade sul datore di lavoro, a proprie spese e presso strutture pubbliche o private autorizzate, della effettuazione di tali test.
  • 6: nei locali chiusi aperti al pubblico ove sia prevista la somministrazione di cibi e bevande, al tavolo possono essere serviti unicamente i clienti che, in base all’applicazione del distanziamento di almeno 1 metro tra tavoli adiacenti, trovano posto all’interno o all’esterno dei locali in un numero massimo di quattro persone al tavolo. Tale numero è derogabile in caso di soggetti facenti parte del medesimo nucleo di conviventi. È inoltre vietata l’attività di ballo e ogni altra attività di intrattenimento che comporti assembramento (art.8).
  • 7: i datori di lavoro devono riorganizzare la propria attivitàprevedendo, in ogni caso possibile e compatibile con l’attività aziendale, modalità di lavoro dal domicilio o altre misure ovvero la fruizione di ferie, congedi retribuiti per ridurre il numero di dipendenti contemporaneamente presenti nelle strutture aziendali.
  • 9: l’accesso dell’utenza alle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private sono consentiti solo con il possesso della Certificazione Covid-19.
  • 12: in tutti i casi in cui sia possibile, è obbligatorio svolgere le riunioni, le conferenze, i congressi in collegamento da remoto. Qualora ciò non sia possibile, perché richieste modalità di voto in presenza ecc, sono consentiti quantificando l’utenza nella misura del 50% della capienza massima prevista. A tal proposito, la regola si applica anche a tutte le riunioni assembleari, di consigli di amministrazione e di direttivi di tutte le persone giuridiche ed enti anche in deroga alle disposizioni di legge vigenti e/o statutarie ad eccezione delle assemblee che, a norma di legge, richiedono la forma dell’atto pubblico.

Sono consentite le attività formative in presenza nel rispetto delle misure igienico sanitarie vigenti con particolare riguardo al distanziamento interpersonale di almeno 1,5 metri, e al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

  • Dagli articoli 14 al 17 sono previste le disposizioni per la scuola e per le attività sportive.
  • 18, 19, 22: Nel caso in cui un minore di 14 anni, oppure una persona con disabilità sia sottoposto a quarantena, al genitore o al familiare che lo assiste è riconosciuta la facoltà di astensione dal lavoro retribuita a precise condizioni. Le lavoratrici gestanti possono richiedere l’astensione anticipata se a) non sia possibile attivare la modalità di lavoro dal domicilio, b) se emerge un’esposizione a rischio di contagio elevata.  È istituito un permesso parentale straordinario che, a certe condizioni, è possibile utilizzare nei periodi di sospensione ordinari dei servizi educativi.

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Decreto Legge 22 dicembre 2021 nr 206 – Proroga degli interventi straordinari in ambito economico a supporto dell’emergenza economica causata da COVID-19

13 Gennaio 2022

Il Decreto Legge nr 206 proroga sino al 31 marzo 2022 gran parte delle disposizioni relative alla Cassa Integrazione Guadagni (CIG).

Di seguito i punti principali

DL 206-2021

  • CIG causa 2): Gli operatori economici che, nell’anno 2021, hanno avuto accesso alla CIG causa 2) possono usufruire delle ore non utilizzate entro il 31 marzo 2022 nelle modalità indicate all’articolo 3 del Decreto – Legge 26 gennaio 2021 n.6, così come modificate dall’articolo 4 del Decreto – Legge 26 luglio 2021 n.139. Qualora l’operatore economico non richieda la proroga prevista al comma 3 dell’articolo 3 del Decreto – Legge n. 6/2021, l’eventuale richiesta di CIG verrà intesa come causa 2) ordinaria ai sensi della Legge 31 marzo 2010 n.73. Tutti gli operatori economici che nell’anno 2021 non hanno usufruito di Cassa Integrazione Guadagni hanno accesso alla CIG causa 2) nelle modalità e limiti previsti dalla Legge 31 marzo 2010 n. 73.
  • CIG causa 4): Gli operatori economici che, nell’anno 2021, hanno avuto accesso alla CIG causa 4) possono usufruire delle ore non utilizzate entro il 31 marzo 2022 nelle modalità indicate all’articolo 4 del Decreto – Legge 26 gennaio 2021 n.6 così come modificate dall’articolo 4 del Decreto – Legge 26 luglio 2021 n.139. Gli operatori economici che hanno terminato entro il 31 marzo 2022 le ore massime utilizzabili per uno o più lavoratori, possono richiedere l’accesso alla CIG causa 4) per un numero massimo di ore pari al divisore contrattuale moltiplicato per tre o, per gli orari di lavoro a tempo parziale, alle ore di lavoro mensili moltiplicate per tre.
  • CIG causa 5): Gli operatori economici che, nell’anno 2021, hanno avuto accesso alla proroga della CIG causa 5) così come previsto all’articolo 1 del Decreto – Legge n. 139/2021 possono usufruire di tale tipologia di integrazione salariale per un numero massimo di ore pari al divisore contrattuale moltiplicato per tre, o, per gli orari di lavoro a tempo parziale, alle ore di lavoro mensili moltiplicate per tre. Tale integrazione può essere usufruita, in ogni caso, sino al 31 marzo 2022. Ove non in contrasto si applicano le disposizioni dell’articolo 5 del Decreto – Legge 26 gennaio 2021 n.6 così come modificate dall’articolo 1 del Decreto – Legge 26 luglio 2021 n.139. È possibile accedere alla CIG causa 5 anche qualora non sia stato fatto durante il 2021, purché in possesso dei requisiti (si vedano comma 1 e 2 dell’articolo 1 del decreto legge n. 139/2021) e non si siano stati effettuati licenziamenti collettivi nel corso del 2021.
  • Gli operatori economici che richiedono di usufruire della CIG causa 4 e 5,devono presentare alla Commissione Cassa Integrazione Guadagni, entro il 31 gennaio 2022 oppure contestualmente alla richiesta se successiva a tale data, documentazione attestante il fatturato al 31 dicembre degli anni 2019, 2020, e 2021La mancata presentazione della documentazione richiesta entro la data indicata, comporterà l’impossibilità di poter far richiesta per tali tipologie di CIG dopo tale data, permanendo in capo all’operatore economico il solo diritto alla CIG causa 2.
  • Gli operatori economici che hanno avuto accesso alla certificazione di stato di crisidi cui all’articolo 9 del decreto legge n.6/2021, hanno facoltà di richiedere di aver accesso alle disposizioni di cui all’articolo 10 del suddetto decreto sino al 31 marzo 2022. Tali operatori economici, potranno richiedere la rateizzazione del versamento dei contributi per il periodo gennaio – marzo nelle modalità indicate all’articolo 11 del decreto legge n.6/2021.Tali operatori economici hanno la facoltà di richiedere la rateizzazione del pagamento di tutte le fatture per energia elettrica, servizio idrico integrato e gas naturale emesse dall’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici nel periodo 1° gennaio 2022 – 31 marzo 2022 nelle modalità indicate all’articolo 12 del decreto legge n.6/2021

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Decreto Delegato 17 dicembre 2021 nr 204 – Modifiche ai D.D. 29 marzo 2021 nr 61 e 29 ottobre 2021 nr 184 – Norme ulteriori in materia di semplificazione amministrativa

13 Gennaio 2022

Si allega il testo completo del Decreto Delegato nr 204 che estende anche alle imprese estere iscritte nel Registro Pubblico dei Domicili Digitali (RPDD) la possibilità di presentare telematicamente domande e istanze alla Amministrazione sammarinese.

DD 204-2021

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Fattura in esenzione da Iva per la società di San Marino

13 Gennaio 2022

Il Sole 24 Ore 3 gennaio 2022 di Giampaolo Giuliani (L’Esperto Risponde)

Una società, che effettua trasporti per conto terzi, deve emettere una fattura per la prestazione di un servizio di trasporto nei confronti di una società di San Marino?
Si chiede conferma del fatto che l’operazione è esente da Iva e, in caso di risposta affermativa, si chiede altresì qual è l’articolo di legge da richiamare in fattura per l’esenzione. P.O. Pesaro

Quella descritta dal quesito è effettivamente una operazione fuori campo Iva, per carenza del presupposto territoriale, ex articolo 7–ter del Dpr 633/1972.
Pertanto dev’essere emessa fattura a norma dell’articolo 21, comma 6–bis, lettera b, del Dpr 633/1972, con l’indicazione che si tratta di un’operazione non soggetta a imposta sul valore aggiunto.

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Non imponibile la riparazione in Italia dell’auto extra–Ue

13 Gennaio 2022

Il Sole 24 Ore 13 dicembre 2021 di Giampaolo Giuliani (L’Esperto Risponde)

Se residenti in Svizzera, o in un altro Paese extra–Ue, fanno riparare un’auto (o fanno effettuare il cambio gomme) in Italia, si è in presenza di una operazione imponibile ai fini Iva? (F.T. Zurigo)

Le prestazioni di riparazione auto, così come il cambio degli pneumatici, sono rilevanti ai fini Iva se commissionate da privati residenti in Paesi extra–Ue (ex articolo 7–sexies, comma 1, lettera d, del Dpr 633/1972), mentre sono fuori campo Iva se commissionate da operatori economici, sempre residenti in Paesi extra–Ue (ex articolo 7–ter dello stesso Dpr).
Tuttavia, nel caso in cui le prestazioni siano rilevanti ai fini Iva, l’articolo 9, comma 1, n. 9, del Dpr 633/1972 prevede che operi il regime della non imponibilità.

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Scambi con San Marino, rimangono le regole Iva per i beni e alcuni servizi

13 Gennaio 2022

l Sole 24 Ore lunedì 27 dicembre 2021 di Giampaolo Giuliani

Doppio binario da seguire per le fatture elettroniche obbligatorie e facoltative

Il Dm 21 giugno 2021 che regola i rapporti di interscambio con la Repubblica di San Marino, ai fini Iva dispone soltanto in ordine alle operazioni in cui vi è un materiale trasferimento dei beni da un Paese all’altro: operazioni per le quali dal 1° luglio 2022 le fatture dovranno essere emesse e accettate in formato elettronico (mentre fino al 30 giugno la e-fattura resta facoltativa). Ne consegue che, in tutte le operazioni in cui manca questo trasferimento fisico dei beni, la soluzione per applicare l’imposta non può essere individuata nel regolamento ministeriale, ma nelle disposizioni generali che regolano la disciplina Iva.

Ciò non toglie che la scadenza del 1° gennaio potrebbe essere utilmente sfruttata dalle aziende che intendono realizzare tutti i propri processi di fatturazione solamente in formato elettronico, sia pure tenendo presente che le fatture elettroniche obbligatorie hanno un percorso differente da quelle facoltative.

Asimmetrie e differenze

L’articolo 20 del Dm consente (si tratta dunque di una possibilità e non di un obbligo) di trasmettere fatture elettroniche al Sdi, per prestazioni di servizi fuori campo Iva per carenza del presupposto territoriale, con il codice destinatario dell’ufficio tributario della Repubblica di San Marino e il codice operativo del committente operatore economico sammarinese. Ma ciò non deve trarre in inganno. Questa possibilità è infatti una deroga concessa solo agli operatori italiani quando effettuano operazioni non rilevanti Iva per carenza del presupposto territoriale nei confronti di operatori economici sammarinesi. E non è ammessa per le prestazioni di servizi rilevanti ai fini Iva, né per le prestazioni realizzate da operatori sammarinesi.

L’evidente mancanza di simmetria tra le prestazioni eseguite dagli operatori dei due Paesi e le differenze poste per le prestazioni eseguite da operatori nazionali determinano numerose incertezze operative.

A tale riguardo, è bene puntualizzare che dagli operatori sammarinesi non potranno mai pervenire a committenti italiani fatture in formato elettronico trasmesse tramite il Sdi, come avviene per le importazioni di beni provenienti da San Marino. Peraltro, per le prestazioni di servizi i documenti emessi da operatori sammarinesi non hanno alcuna valenza ai fini Iva e sono in tutto parificabili a quelli emessi da operatori di altri Paesi extra Ue.

In sostanza, si tratta di documenti rilevanti civilisticamente tra prestatore estero e committente nazionale, emessi per determinare l’operazione e per il conseguente pagamento, ma non acquisiscono alcuna valenza fiscale, ai fini dell’assolvimento dell’Iva.

Fatture e rilevanza Iva

Per assolvere l’imposta, è necessario che siano osservate le procedure stabilite all’articolo 17, comma 2, del Dpr 633/72 che richiedono l’emissione di un’autofattura e la sua annotazione nel registro delle fatture emesse e in quella degli acquisti: quel che è comunemente denominato reverse charge o doppia annotazione o inversione contabile.

Nelle prestazioni di servizi realizzate da operatori sammarinesi, potrebbe creare qualche equivoco la circostanza che sui documenti sono spesso presenti delle attestazioni (tramite timbrature) dell’ufficio tributario di San Marino, ma – a differenza di quanto avviene per le cessioni di beni – queste non hanno alcuna rilevanza nei rapporti con l’Italia.

L’unico caso in cui gli operatori sammarinesi sono obbligati a emettere fattura riguarda le prestazioni realizzate in favore di privati o soggetti assimilati che siano territorialmente rilevanti in Italia. In questo caso, al pari di tutti gli operatori non stabiliti in Italia, essi devono nominare un proprio rappresentante fiscale, secondo le disposizioni dell’articolo 17, comma 3, del Dpr 633/72.

La circostanza che chi emette la fattura sia un rappresentante fiscale consente l’emissione di una fattura cartacea anziché elettronica.

In alternativa alla nomina del rappresentante fiscale, agli operatori stabiliti nell’Unione europea è concessa la possibilità di identificarsi direttamente; ma ciò non è consentito agli operatori sammarinesi che devono nominare necessariamente un proprio rappresentante fiscale, quando sono obbligati ad assolvere l’imposta in Italia.

Quanto all’esterometro, si ricorda che esso è obbligatorio laddove l’operazione non sia supportata da una fattura elettronica. Evidentemente ciò vale anche nelle operazioni attive e passive realizzate con residenti della Repubblica di San Marino.

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