Categoria: In primo piano
Ritenute, doppia verifica verso i non residenti
11 Aprile 2023
Il Sole 24 Ore lunedì 27 marzo 2023 di Stefano Vignoli
L’obbligo di trattenere il 30% a titolo di imposta scatta se c’è presupposto territoriale
Il secondo check riguarda le convenzioni contro le duplicazioni del prelievo
La stagione delle certificazioni uniche, dopo la prima scadenza del 16 marzo, prosegue fino al 31 ottobre 2023 con gli adempimenti relativi alla certificazione dei redditi esenti o non dichiarabili con il modello 730. Ma se l’adempimento certificativo ha scadenze precise, la verifica delle ritenute da operare è un adempimento continuativo che richiede versamenti mensili anche per i contribuenti con liquidazioni trimestrali.
Tra i compensi soggetti a ritenuta vi sono anche quelli previsti dall’articolo 25, comma 2, del Dpr 600/1973, cioè i compensi corrisposti a soggetti non residenti per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente.
La ritenuta del 30%, da applicare a titolo d’imposta, non opera quando le prestazioni sono effettuate all’estero e quando i compensi sono corrisposti a stabili organizzazioni.
Al contrario di quanto avviene per i prestatori residenti, che vedono applicata la ritenuta soltanto quando la prestazione origina «reddito di lavoro autonomo», l’articolo 25 prevede l’obbligo di effettuare la ritenuta per prestazioni rese da soggetti esteri, a prescindere dal requisito soggettivo e pertanto anche quando la prestazione è resa da imprese individuali, società o enti.
Una prima condizione da verificare per l’applicabilità della ritenuta è se la prestazione sia svolta in Italia: in carenza del presupposto territoriale il cliente italiano non deve operare la ritenuta. A questo fine occorre aver riguardo a dove la prestazione viene materialmente svolta: quando il professionista svolge la propria attività direttamente dall’ufficio o abitazione all’estero, anche in modalità online, la ritenuta non sarà dovuta. In questo senso, l’ampia diffusione del lavoro e delle riunioni a distanza, ha sicuramente allargato i casi in cui la prestazione viene effettivamente svolta all’estero: quando la natura della prestazione è tale da poter ingenerare dubbi sul luogo di svolgimento sarà necessario acquisire dichiarazione del beneficiario di aver effettuato la prestazione nello Stato estero.
Nel caso in cui l’attività sia resa soltanto parzialmente in Italia si ritiene che la ritenuta sia applicabile soltanto sulla “parte italiana”, fermo restando la necessità di poter scindere la prestazione evidenziando il lavoro svolto all’estero.
Le ritenute sono operate a titolo di imposta sul compenso lordo senza possibilità di dedurre i costi afferenti (risoluzione 20 marzo 1998 n. 20) e quindi in molti casi superano le imposte effettivamente dovute nel Paese di residenza: al non residente è tuttavia preclusa la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi in Italia ed assoggettare il reddito a Irpef progressiva.
L’applicazione della ritenuta in molti casi non avviene (o è rimborsabile) in quanto le Convenzioni contro le doppie imposizioni prevedono, all’articolo 14 (ovvero articolo 7) del Modello Ocse, che i redditi che il professionista residente di uno Stato ritrae dall’esercizio della libera professione sono imponibili soltanto nello Stato di residenza a meno che non disponga nell’altro Paese di una stabile organizzazione / base fissa.
Sarà tuttavia opportuno verificare il testo di ciascuna convenzione per individuare differenze rispetto al modello standard: si pensi alla convenzione con San Marino che all’articolo 14 prevede la tassazione concorrente dell’Italia per i redditi ivi imponibili.
Inoltre la tutela convenzionale viene meno per gli artisti e sportivi che performano in Italia. L’articolo 17 del modello Ocse prevede infatti potestà impositiva concorrente dello Stato della fonte: così il cantante residente in Gran Bretagna che si esibisce in Italia è soggetto a ritenuta nella misura del 30% anche quando la prestazione è fatturata da società estera che non ha una stabile organizzazione in Italia.
Negli altri casi, l’esonero è condizionato all’acquisizione di idonea documentazione quali la certificazione da parte del prestatore attestante la carenza di stabile organizzazione e la certificazione dello Stato estero da cui emerga che è soggetto passivo di imposta nello Stato stesso e, a tal fine, è possibile utilizzare il modello D approvato con provvedimento delle Entrate n. 2013/84404, disponibile anche in lingua inglese e francese.
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Interposizione fiscale se il trustee è condizionato
11 Aprile 2023
Il Sole 24 Ore 28 marzo 2023 di Michela Folli Marco Piazza
Nel caso il disponente può revocare guardiano e trustee senza giusta causa
In questa situazione i redditi sono attribuiti a disponenti o beneficiari
La circostanza che l’atto istitutivo di un trust vincoli in numerosi casi l’operatività del trustee al consenso del guardiano, e consenta al disponente (anche con l’accordo di uno o più beneficiari) di revocare il guardiano e il trustee anche senza giusta causa è un significativo indizio di limitazione del potere gestorio del trustee, tale da rendere il trust fiscalmente interposto.
Queste conclusioni sono messe in chiara evidenza nella risposta n. 267/2023 di ieri dell’agenzia delle Entrate riguardante un trust italiano possessore di una partecipazione rilevante in una holding residente in Italia.
La risposta – conseguenza di una approfondita analisi delle varie clausole di un atto istitutivo molto complesso – conferma che nell’ipotesi in cui un trust è interposto formalmente nella titolarità di beni o attività (cosiddetta «interposizione fittizia»), il reddito di cui «appare titolare» il trust è assoggettato ad imposizione, per «imputazione», direttamente in capo all’interponente residente in Italia secondo le categorie previste dall’articolo 6 del Tuir (sia esso il disponente o il beneficiario), considerando il trust quale soggetto interposto.
La questione assume una certa rilevanza perché capita molto frequentemente di incontrare trust nei quali il disponente ha potere di revoca incondizionato, anche tramite il guardiano, del trustee.
Non si tratta di una novità nella prassi dell’amministrazione finanziaria. La prima pronuncia pubblicata in cui viene affrontato il tema della revocabilità del trustee (da non confondere con la revocabilità del trust) è la risoluzione n. 8/E del 2003, nella quale si spiega che deve considerarsi fiscalmente come «non esistente» un trust formalmente regolare in cui il settlor mantiene l’effettivo controllo sui beni attraverso un guardiano che – persona di fiducia o consigliere del settlor – può sostituire il trustee per qualsiasi ragione e in qualsiasi momento.
Viene citato il paragrafo B.2 della Parte I del Report on the misure of corporate vehicles for illicit purposes, prodotto dall’Ocse nel 2001 in cui si mette in evidenza come lo stato di soggezione psicologica in cui può trovarsi il trustee revocabile anche in assenza di una giusta causa costituisca un limite alla sua autonomia gestionale.
Nelle circolari 43/E del 2009 e 61/E del 2010 nelle quali vengono individuate alcune tipologie di trust da ritenere «inesistenti in quanto interposte» il che ha fatto pensare che questo elemento non fosse considerato di particolare importanza, ma nella risposta 796 del 2021, la revocabilità incondizionata del trustee è tornata ad assumere rilievo.
L’agenzia delle Entrate, oggi, non mette più in discussione (come invece fu fatto nella risoluzione 8/E del 2003) la liceità di questa tipologia di trust sul piano giuridico. L’interposizione, in altri termini, è solo fiscale non è una intestazione fittizia.
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Alla fine del rapporto l’e-mail del dipendente deve essere disattivata
11 Aprile 2023
Il Sole 24 Ore lunedì 27 marzo 2023 di Daniele Colombo
Le indicazioni del Garante sui limiti all’accesso a caselle di posta elettronica
L’indirizzo di posta elettronica del lavoratore deve essere cancellato una volta cessato il rapporto di lavoro. Il datore di lavoro, infatti, non può apprendere il contenuto delle e-mail del dipendente adducendo come legittimo interesse la necessità di non interrompere improvvisamente il rapporto con i clienti (o i fornitori), o per difendere in giudizio un proprio diritto. Il Garante della privacy ha ribadito questo principio nell’ordinanza dell’11 gennaio 2023 pubblicata sulla newsletter 501 del 15 marzo (si veda anche Ntpluslavoro del 16 marzo 2023). L’Autorità si è pronunciata in seguito al reclamo presentato dalla collaboratrice di una società alla quale era stato attivato un indirizzo di posta elettronica per partecipare a una fiera. Con l’interruzione del rapporto di collaborazione, nonostante le plurime richieste di cancellazione, la società non aveva provveduto, anzi aveva consultato il contenuto delle e-mail, inoltrandole al direttore commerciale. La società aveva giustificato la propria condotta con la necessità di mantenere i contatti con i clienti, oltre che per difendere un diritto in giudizio. All’esito dell’istruttoria, la società veniva condannata, perchè la condotta tenuta risultava in contrasto con quanto stabilito dall’articolo 13 del Gdpr, in base al quale il titolare del trattamento deve fornire preventivamente all’interessato tutte le informazioni relative alle caratteristiche essenziali del trattamento che, in questo caso, non erano state fatte pervenire alla collaboratrice. Né l’esigenza di non interrompere i rapporti con i clienti, né l’interesse di difendere un diritto in giudizio, quindi, sono elementi tali da configurare un idoneo criterio di legittimazione del trattamento. La dichiarata esigenza di non interrompere ex abrupto i contatti con i clienti si realizza attraverso l’attivazione di un sistema di risposta automatico con il quale vengono forniti indirizzi alternativi, attraverso i quali contattare il titolare.
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San Marino non valida le fatture di acconto
11 Aprile 2023
Il Sole 24 Ore 13 Marzo 2023 di Gianpaolo Giuliani
Una ditta italiana emette una fattura elettronica per un acconto a società di San Marino.
Nel cassetto fiscale, tramite il servizio di consultazione delle fatture elettroniche, non troviamo la validazione da parte dell’Ufficio tributario di San Marino, che ritroviamo invece nella fattura di saldo merce, inviata sempre in modo elettronico.
È corretto?
L’Ufficio tributario della Repubblica di San Marino appone i propri visti soltanto nel momento in cui i beni sono materialmente introdotti nel proprio territorio, sicché le fatture di acconto non possono essere oggetto di vidimazione. Il visto sarà, dunque, presente nella fattura di saldo, in cui è opportuno richiamare anche la fattura di acconto.
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Scadenziario Aprile 2023
11 Aprile 2023
entro il 17 Aprile
- Scade il termine per la trasmissione telematica del Modello IGR “G” dell’anno precedente all’Ufficio Tributario.
entro il 20 Aprile
- scade il termine per il pagamento dei contributi previdenziali /assistenziali I.S.S. F.S.S. e FONDISS per lavoratori dipendenti relativi al mese di marzo.
entro il 30 Aprile
- scade il termine per tutte le società di capitali, per la consegna del bilancio d’esercizio, corredato di nota integrativa, al sindaco o al collegio sindacale;
- scade il termine per il versamento della ritenuta del 5% sugli utili (anche eventualmente accantonati a Riserva) prelevati nel bimestre di gennaio e febbraio (ritenuta da applicarsi sulla distribuzione utili formatisi dall’anno 2014 in avanti);
- il pagamento delle ritenute a titolo d’acconto per lavoro dipendente e autonomo relativi al bimestre di gennaio e febbraio dell’esercizio in corso. Si rammenta che le ritenute sui compensi relativi a lavoratori autonomi sono pari al 20%;
- il pagamento dell’imposta speciale di bollo sui servizi di agenzia e rappresentanza (3% – 6%) relativi al bimestre di gennaio e febbraio dell’esercizio in corso;
- il pagamento dell’imposta bollo del 3% sulle prestazioni di pubblicità ed elaborazione dati relative al 1° bimestre 2023
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Regolamento 30 Marzo 2023 nr 3 – Disposizioni ai fini del riconoscimento della agevolazione di cui all’art. 5 del Decreto 27/10/2003 nr 135 e succ. mod.
11 Marzo 2023
Si allega per tutti gli interessati il testo completo del Regolamento nr 3 in merito all’aliquota agevolata per i veicoli adibiti a competizioni sportive.
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Legge 8 Marzo 2023 nr 40 – Diritto dell’Informazione e dei Media
11 Marzo 2023
La Legge 8 Marzo 2023 nr 40 regolamenta e disciplina in modo organico il settore dell’informazione e dei media.
E così introdotto anche a San Marino il diritto all’oblio, ovvero il “(…) diritto a non rimanere esposto senza limiti di tempo e senza giustificati motivi di interesse pubblico (…)” e viene nominata un’Autorità Garante per l’Informazione per promuove l’attività di informazione e vigilare sull’operato degli operatori di settore.
Viene riconosciuto ai dipendenti di aziende private o dell’Amministrazione pubblica che operino in modalità agile, il diritto alla disconnessione dai dispositivi tecnologici e dalle piattaforme informatiche per svolgere la loro prestazione lavorativa allo scadere del proprio orario di lavoro e, infine, allo scopo di contrastare la disinformazione per immagini e video, cosiddette fake news, attraverso l’articolo 74 si richiede alle testate giornalistiche e alle redazioni di verificarne la veridicità e stabilire con precisione l’autore o la fonte originaria.
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Decreto Delegato 21 febbraio 2023 nr 25 – Aggiornamento canone di locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo
7 Marzo 2023
“Il canone di locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo, per l’anno 2023, non è oggetto di rivalutazione”
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Decreto Delegato 21 febbraio 2023 nr 26 – Aggiornamento canone di locazione degli immobili destinati ad attività professionali, imprenditoriali e sociali
7 Marzo 2023
“Il canone di locazione degli immobili destinati ad attività professionali, imprenditoriali e sociali, relativo ai contratti stipulati o aggiornati entro il 31 dicembre 2021, per l’anno 2023, è oggetto di rivalutazione nella misura massima dell’1,50%”
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Decreto Delegato 8 Febbraio 2023 nr 18 – Modifiche alla Legge 23/02/2006 nr 47 – Legge sulle Società e succ. mod.
7 Marzo 2023
Il Decreto Delegato nr 18, che modifica la Legge sulle Società, prevede diverse novità per cui ne raccomandiamo l’intera lettura.
Segnaliamo qui di seguito i seguenti articoli:
art 1 -“Nella corrispondenza anche digitale, negli atti, negli annunci anche digitali, nei titoli emessi o redatti di ciascuna società devono essere indicati:
- la denominazione, il tipo e la sede della società;
- la data e il numero di iscrizione nel Registro;
- il capitale sociale versato e quello sottoscritto;
- l’eventuale stato di liquidazione della società;
- l’eventuale esistenza di socio unico.
art 2 – “le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche da remoto, in teleconferenza audio e video, qualora tale modalità non sia espressamente vietata dallo statuto sociale e anche in caso il Presidente del CdA non sia presente in territorio della Repubblica di San Marino e in ogni caso nei limiti e secondo le rispettive seguenti prescrizioni. In caso di presenza in territorio del Presidente, il Presidente del CdA e il segretario verbalizzante, che può essere scelto anche al di fuori dei componenti del Consiglio, devono trovarsi presso la sede o in altro luogo della Repubblica di San Marino; il verbale, trascritto nel libro previsto dall’articolo 72, comma 4, numero 4) deve essere sottoscritto dal Presidente del CdA e dal Segretario verbalizzante; è fatto obbligo al Segretario verbalizzante di procedere alla registrazione integrale audio e video della riunione e al Presidente del CdA di conservarla per almeno due anni; ogni altra disposizione prevista per le riunioni assembleari è disciplinata dall’art. 44- bis se e in quanto applicabile e compatibile. In caso di non presenza in territorio del Presidente, il Segretario verbalizzante deve essere un notaio pubblico sammarinese (…)”
art 3 – “Le società devono tenere, anche con strumenti informatici, il libro giornale, il libro degli inventari e il libro dei beni ammortizzabili. Devono altresì conservare ordinatamente, per ciascun affare, gli originali della corrispondenza e delle fatture ricevute nonché copia della corrispondenza e delle fatture spedite. I libri ed i documenti indicati debbono essere ordinariamente conservati nella sede della società e comunque nella Repubblica di San Marino per cinque anni e debbono essere tenuti in conformità alla Rubrica LXXI del Libro II degli Statuti. Le società hanno l’obbligo di esibire i libri alle autorità competenti che ne facciano richiesta, entro 48 ore dalla richiesta. Le società debbono inoltre tenere:
- 1) il libro dei soci, nel quale debbono essere indicati il numero delle quote o azioni, i dati anagrafici dei titolari delle quote e delle azioni nominative, i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi;
- 2) il libro delle obbligazioni, il quale deve indicare il numero e l’ammontare delle obbligazioni emesse e di quelle estinte, i dati di cui all’articolo 32 per ciascuna emissione obbligazionaria, il nome e cognome dei titolari delle obbligazioni nominative ed i trasferimenti ed i vincoli ad esse relativi;
- 3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni della assemblea;
- 4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
- 5) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;
- 6) il libro delle adunanze e, rispettivamente, delle deliberazioni ovvero delle decisioni del collegio sindacale e del sindaco unico;
- 7) il libro del controllo contabile dei revisori, solo se il controllo contabile non competa all’organo sindacale (…)”