Categoria: In primo piano
Governance delle società alla prova dei rischi da information technology
7 Giugno 2023
Il Sole 24 Ore 31 maggio 2023 di F.R.V.
Nella monografia analizzati i modelli organizzativi per prevenire incidenti
Il rischio informatico dovrebbe essere monitorato e gestito dal consiglio di amministrazione delle società, anche in relazione all’informativa non finanziaria.
Assirevi, l’Associazione italiana delle società di revisione legale, ha pubblicato sul proprio sito la monografia relativa all’evoluzione della governance dei rischi di information technology (It) con l’intento di sensibilizzare i vertici aziendali su tale tematica.
L’impatto delle nuove tecnologie digitali sui modelli di business impone alle imprese una riflessione di carattere strategico sul governo dei rischi e delle opportunità connessi alla trasformazione digitale che, se non opportunamente indirizzati, potrebbero generare conseguenze estreme mettendo a repentaglio la sopravvivenza dell’impresa.
Pertanto, il consiglio di amministrazione è direttamente coinvolto anche nei processi decisionali, strategici e organizzativi che riguardano l’utilizzo della tecnologia digitale: la non adeguata gestione di tali aspetti potrebbe portare a responsabilità degli amministratori.
Inoltre, la prevenzione dei rischi legati all’It è rilevante anche per gli altri soggetti coinvolti nel monitoraggio e nella supervisione dell’informativa finanziaria e non finanziaria, in sostanza collegi sindacali e comitato di controllo e rischi.
In tale contesto, l’interesse di Assirevi deriva dalla necessità per il revisore di conoscere i rischi della società sottoposta a revisione, identificare quelli che possono avere effetti sul bilancio e comprendere le attività poste in essere dagli organi amministrativi per evitare che tali rischi possano avere conseguenze negative sull’informativa.
Nel contesto della trasformazione digitale in atto, è necessario considerare l’influenza dell’uso delle tecnologie, che non sono una funzione aziendale a se stante, sulle altre aree e tematiche di interesse aziendale, per esempio il marketing, la comunicazione e l’organizzazione.
La monografia ha come obiettivo l’analisi dei flussi informativi e dei processi aziendali in materia di rischi It: non si tratta di un documento tecnico per specialisti di It ma, considerando la crescente rilevanza dei sistemi informativi, vuole essere uno strumento di supporto per generare riflessioni sull’approccio per la gestione dell’It.
Il primo capitolo del documento inquadra la tematica nell’ambito del più ampio concetto di corporate governance, mentre nel secondo capitolo sono individuati le modalità di coordinamento tra i vari soggetti coinvolti.
Il rischio informatico è analizzato nel terzo capitolo, mentre il quarto analizza le componenti di gestione del rischio It.
Il quinto e ultimo capitolo, quello più operativo, identifica le diverse minacce molte delle quali sono favorite dai trend evolutivi e tecnologici che si stanno consolidando nel tempo.
Per esempio, «malware» destinato a eseguire un processo non autorizzato che avrà un impatto negativo sulla riservatezza, integrità, e disponibilità di un sistema.
Altro rischio analizzato riguarda le minacce veicolate tramite e-mail costituite da un insieme di minacce che sfruttano le debolezze della psiche umana e delle abitudini quotidiane, nonché le vulnerabilità tecniche dei sistemi informativi.
Iscriviti alla newsletter di HLB San Marino
Sul residente all’estero decide l’ufficio dove il reddito è più elevato
7 Giugno 2023
Il Sole 24 Ore lunedì 22 maggio 2023 di Davide Settembre
Illegittimo l’avviso emesso da Prato dove l’interessato deteneva immobili
Per l’accertamento del maggior reddito prodotto in Italia dal contribuente residente all’estero è competente l’ufficio del luogo in cui il contribuente ha prodotto il reddito più elevato, indipendentemente dal domicilio fiscale indicato per i redditi prodotti in Italia. È questo, nel succo, quanto hanno stabilito i giudici della Cgt della Toscana con la sentenza n. 293/1/2023 (presidente Magrini, relatore Giani).
Nel caso in esame, una contribuente residente nel Principato di Monaco presentava la dichiarazione dei redditi in relazione alle annualità 2006 e 2007 al fine di dichiarare i redditi prodotti in Italia relativi, tra l’altro, a immobili situati in Prato, indicando il domicilio fiscale nella medesima città.
L’ufficio di Prato, a seguito di un’indagine finanziaria, emetteva un avviso di accertamento per il 2006 ed uno per il 2007 che venivano impugnati dalla contribuente che contestava, tra l’altro, la competenza dello stesso ufficio. In entrambe i procedimenti, la contribuente risultava soccombente in primo e in secondo grado e ricorreva in Cassazione.
La Corte di cassazione accoglieva il motivo del ricorso relativo alla competenza dell’ufficio ritenendo che questa dovesse essere determinata in base al Comune in cui era stato prodotto il reddito ovvero, se il reddito era stato prodotto in più Comuni, in quello in cui era stato prodotto il reddito più elevato e non in base al domicilio eletto. Pertanto, la Corte rinviava la causa alla stessa Ctr affinché accertasse quale fosse il luogo di maggiore produzione del reddito.
Il giudice di rinvio ha accolto i ricorsi in riassunzione, dopo avere riunito i procedimenti. I giudici hanno richiamato il principio di diritto espresso dalla Corte di cassazione, che peraltro trova fondamento nel combinato disposto degli articoli 31 e 58 del Dpr 600 del 1973 (si veda negli stessi termini, l’ordinanza della Cassazione n. 13983 del 2022). In base all’articolo 31, la competenza spetta all’ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata. Secondo l’articolo 58 le persone: «Non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato».
Premesso ciò, il giudice di rinvio ha ritenuto che, in base alle risultanze dell’amministrazione finanziaria, il luogo in cui la contribuente risultava avere prodotto il reddito più elevato era Firenze. In tale luogo, in particolare, la contribuente aveva prodotto sia nel 2006 che nel 2007 redditi di gran lunga superiori a quelli riferiti ad altre due località. Pertanto, gli appelli sono stati accolti e gli avvisi sono stati dichiarati illegittimi in quanto emessi da un ufficio incompetente (Prato), spettando invece la competenza a quello di Firenze.
Iscriviti alla newsletter di HLB San Marino
Patto di famiglia, la compensazione tra fratelli va tassata come donazione
7 Giugno 2023
Il Sole 24 Ore 22 maggio 2023 di Angelo Busani
La Cgt Firenze aderisce all’ultimo orientamento della Cassazione
L’onere di disporre tale attribuzione si origina per volontà del disponente
Dal punto di vista tributario nel patto di famiglia si considerano come attribuzioni entrambe effettuate dal disponente sia quella a favore del legittimario assegnatario (avente a oggetto un’azienda o una quota di partecipazione al capitale di una società) sia quella effettuata da quest’ultimo a favore dei propri fratelli o sorelle, a “compensazione” dell’attribuzione dell’azienda o della quota di partecipazione posta in essere dal disponente a vantaggio del legittimario assegnatario.
È questa la decisione n. 129/2/2023 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze, depositata l’8 marzo 2023 (presidente Pezzuti, relatrice Pompei), la quale si pone dunque in scia con l’orientamento da ultimo adottato in sede di legittimità, vale a dire la sentenza di Cassazione 29506/2020, che radicalmente invertì la precedente giurisprudenza della Suprema corte (e cioè la decisione n. 32823/2018) ove l’attribuzione effettuata dal legittimario assegnatario a favore del legittimario non assegnatario era stata ritenuta tassabile come un’attribuzione tra fratelli e sorelle.
Gli orientamenti
La differenza tra i due orientamenti è evidentissima:
secondo la giurisprudenza più recente (cui aderisce ora anche il giudice fiorentino), se il padre trasferisce al figlio Tizio una partecipazione del valore di 4 milioni di euro e il figlio Tizio compensa il fratello Caio con l’attribuzione di una somma di denaro (o di un bene immobile) del pari valore di 4 milioni di euro, quest’ultima attribuzione subisce imposta di donazione per 120mila euro (4milioni meno 1 milione x 4%);
secondo la giurisprudenza più antica, invece, l’imposta di donazione era da determinarsi in 234mila euro (4milioni meno 100mila x 6%).
Il ragionamento svolto nell’orientamento giurisprudenziale più recente è che l’imposta di donazione è un tributo che si appunta sull’incremento del patrimonio del beneficiario per effetto dell’attribuzione dal medesimo ricevuta. Se, dunque, il beneficiario è gravato da un onere a vantaggio di un altro soggetto, il valore dell’onere decurta il valore dell’attribuzione dal medesimo ottenuta e costituisce, a sua volta, un’attribuzione (che ha fonte nella volontà del soggetto disponente) a vantaggio del soggetto a cui favore l’onere è disposto, da tassare, anch’essa, con l’imposta di donazione.
Il principio
Nel caso del patto di famiglia accade dunque il medesimo fenomeno: per volontà del disponente, si origina, per legge, il gravame del legittimario assegnatario di compensare il legittimario non assegnatario per l’attribuzione effettuata dal disponente a favore del suo discendente avente a oggetto un’azienda o una quota di partecipazione al capitale di una società.
Pertanto, la tassazione deve essere applicata come se tutte le attribuzioni disposte nel patto di famiglia (e, quindi, anche quelle tra un fratello e l’altro fratello) fossero effettuate direttamente dal disponente.
Iscriviti alla newsletter di HLB San Marino
L’esterovestizione ricade nell’abuso del diritto (e il Fisco deve provarla)
7 Giugno 2023
Il Sole 24 Ore lunedì 15 maggio 2023 di Nicola Borzoni e Fabrizio Cancelliere
Per la Cgt Liguria la nuova norma si applica ai giudizi in corso al 16 settembre ’22
Nel contrasto all’esterovestizione di società ed enti, la prova da parte del Fisco deve essere rigorosa e precisa e deve tenere conto della novità introdotta nell’articolo 7, comma 5-bis, Dlgs 546/1992, applicabile (anche) ai giudizi in corso al 16 settembre 2022. Sono questi i principi espressi dalla Cgt della Liguria 56/1/2023 del 25 gennaio scorso (presidente Cardino, relatore Fanucci): nell’accogliere l’appello del contribuente, ha ritenuto non adeguatamente provata l’esterovestizione della società accertata, avente ad oggetto il noleggio a terzi di aeromobili: la società, secondo i giudici, «era pienamente attiva ed operativa all’estero come risulta dal relativo contratto di affitto, dalle bollette delle utenze, dagli estratti conto bancari, dalle assemblee sociali ivi svolte e dalla corrispondenza e documentazione sociale ivi ricevuta e conservata, dall’assenza di rapporti con banche italiane».
Il tema dell’esterovestizione è stato più volte affrontato nel corso degli ultimi anni dalla Cassazione, all’interno della quale si sono formati due orientamenti.
Nel primo (tra le altre, Cassazione 2869/2013 e 33234/2018, richiamate nella sentenza 7454/2022; 8297/2022; 5075/2023) l’esterovestizione rientrerebbe nel fenomeno dell’abuso di diritto e spetterebbe all’Agenzia dimostrare la artificiosità della localizzazione della società all’estero al fine di ottenere un vantaggio fiscale.
Secondo un diverso, più recente, orientamento, la individuazione della residenza ai fini Ires va effettuata sulla base delle disposizioni dell’articolo 73 del Tuir, trattandosi di una fattispecie riconducibile all’evasione e non all’abuso del diritto (Cassazione 11709 e 1710/2022; 23150 e 23225/2022; 1753/2023).
L’adesione all’uno o all’altro orientamento determina conseguenze ai fini della ripartizione dell’onere probatorio e delle garanzie riconosciute al contribuente in sede di controllo, di accertamento e nella fase contenziosa.
Ebbene, nel caso affrontato, i giudici sembrano seguire il primo orientamento, confermando peraltro il principio per cui il nuovo articolo 7, comma 5-bis, Dlgs 546/1992, si applica anche ai giudizi in corso al 16 settembre 2022, come quello in esame. La posizione è in linea peraltro con altre corti di merito che hanno annullato la pretesa fiscale ritenuta carente sotto il profilo probatorio (Cgt Reggio Emilia n. 293/2022; Cgt Emilia Romagna n. 90/2023; Cgt Siracusa n. 3856 e n. 3866/2022; Cgt Enna n. 1509/2022).
Anche la stessa Cassazione, con le ordinanze 31878-1880/2022, ha affermato, implicitamente, ma chiaramente, l’applicabilità immediata della norma anche ai processi in corso, pur precisando che la novella «non stabilisce un onere probatorio diverso o più gravoso rispetto a quelli vigenti in materia, ma è coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova, che assegnano all’istruttoria dibattimentale un ruolo centrale».
Iscriviti alla newsletter di HLB San Marino
Deduzione tramite iscrizione contabile
7 Giugno 2023
Il Sole 24 Ore 11 maggio 2023 di Luca Galani
PERDITE SU CREDITI
Nei fallimenti c’è tempo sino a fine procedura
Nel caso delle perdite su crediti “automatiche”, la deduzione segue l’imputazione in bilancio. Se il debitore si trova in una procedura concorsuale o qualora il credito sia di modesto importo, l’impresa è libera di scegliere il momento in cui dedurre la perdita, iscrivendo l’importo al conto economico.
L’articolo 13 del Dlgs 147/2015 stabilisce che la deduzione delle perdite su crediti verso debitori assoggettati a procedure concorsuali e assimilate (accordi di ristrutturazione omologati e piani attestati) e delle perdite di modesto ammontare (valore unitario inferiore a 2.500 euro, elevato a 5.000 euro per le imprese con fatturato superiore a 100 milioni), scaduti da oltre sei mesi, si considera correttamente effettuata nell’esercizio di imputazione in bilancio anche se successivo al periodo di imposta o quando, in base all’articolo 101 del Tuir, si ritengono verificati gli elementi certi e precisi.
L’imputazione contabile della perdita non deve, però, effettuarsi oltre l’esercizio in cui si è operata, o si sarebbe dovuta operare, la cancellazione del credito secondo corretti principi contabili.
Ciò avviene, in particolare, a seguito della prescrizione del credito oppure in presenza di una rinuncia al credito o anche di una transazione con il debitore (che implica la rinuncia a riscuotere una parte del credito) e, infine, in caso di atti di cessione del credito con il trasferimento dei relativi rischi.
La risposta 12/2018 ha precisato che, in caso di fallimento del debitore, l’evento che fa scattare l’obbligo di cancellazione del credito (termine ultimo per la deduzione della perdita) è costituito dalla chiusura della procedura concorsuale.
Per la compilazione della dichiarazione dei redditi 2023, occorre pertanto verificare che per le perdite “automatiche” non ancora imputate a conto economico (anche mediante svalutazioni o accantonamenti) non risultino scaduti, entro la fine del decorso esercizio, i termini per la cancellazione.
Qualora l’iscrizione nel conto economico e la conseguente deduzione non vengano effettuate neppure nell’esercizio in cui si sono verificati i presupposti per la cancellazione del credito, la deduzione stessa non sarà più consentita. A meno di non ricorrere alla correzione dell’errore contabile (risposta 12/2018), adottando, per le società con revisione legale, le nuove regole semplificate previste dal decreto legge 73/2022 per dedurre gli oneri risultanti dalla “correzione”.
Iscriviti alla newsletter di HLB San Marino
Mediazione, non vale la procura speciale senza poteri sostanziali
7 Giugno 2023
Il Sole 24 Ore lunedì 8 maggio 2023 di Valentina Maglione Fabrizio Plagenza
Il legale non può autenticare il documento anche se il rappresentante è lui
Perché la procura speciale rilasciata dalla parte a chi la rappresenta in mediazione sia idonea non basta che nella formula sia citato il procedimento di mediazione, ma occorre specificare i poteri sostanziali attribuiti al delegato. Inoltre, la procura speciale non può essere autenticata dal difensore. Lo ha chiarito la Corte d’appello di Napoli che, con la sentenza 1262 del 21 marzo 2023 (presidente Magliulo, relatore Marinaro), ha anche precisato che, in caso di mediazione disposta dal giudice, la procedura di mediazione deve riguardare tutte le domande e che, quando una parte ha presentato appello principale e l’altra appello incidentale, è onere di entrambe ampliare l’oggetto della mediazione.
Nel caso esaminato, relativo alla compravendita di due immobili, i giudici hanno disposto con ordinanza la mediazione e fissato la successiva udienza di rinvio. Alla procedura, avviata e conclusa (con esito negativo) nei tempi, hanno partecipato un avvocato, delegato dalla parte istante, e la parte invitata, con il suo legale. Ma la «procura speciale» rilasciata dalla parte istante non convince la Corte: lo stile e il contenuto – scrivono i giudici – sono tipici di una procura speciale alle liti in quanto manca il conferimento al rappresentante dei poteri di disporre dei diritti sostanziali necessari alla composizione della controversia.
La Corte d’appello, richiamando le indicazioni della Cassazione, ricorda che è prevista la partecipazione personale delle parti alla mediazione perché il suo successo è riposto proprio nel contatto diretto tra le parti e il mediatore. Tuttavia, la partecipazione è delegabile, ma occorre «una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali». Se la parte sceglie di farsi rappresentare dal difensore, la procura speciale non può essere autenticata dallo stesso legale. Una direzione confermata anche dalla riforma contenuta nel decreto legislativo 149/2022.
La Corte d’appello dichiara quindi l’improcedibilità delle domande in quanto la parte istante non ha partecipato al primo incontro di mediazione, né personalmente, né tramite un delegato con idonea procura. Né avrebbe rilievo una ipotetica «ratifica» depositata presso l’organismo: sarebbe tardiva e inidonea, perché la valutazione sulla corretta partecipazione va fatta considerando ciò che è avvenuto durante la procedura e che risulta dal verbale.
Non sana la situazione neanche il fatto che la mediazione si chiuda con esito negativo: la procura idonea occorre già per partecipare al primo incontro. Né è possibile sanare l’improcedibilità disponendo una nuova mediazione, dato che la verifica sulla condizione di procedibilità va fatta all’udienza di rinvio.
Iscriviti alla newsletter di HLB San Marino
Decreto Delegato nr 91 del 1 Giugno 2023 – Coordinamento delle norme in applicazione della Legge 9/12/2022 nr 164 – Riforma delle norme relative all’occupazione
6 Giugno 2023
Il Decreto Delegato n.91/2023 proroga al 30/09/23 l’entrata in vigore delle nuove normative riguardanti i rapporti di lavoro degli amministratori e dei soci.
Iscriviti alla newsletter di HLB San Marino
Scadenziario Luglio 2023
4 Giugno 2023
entro il 20 Luglio
- Scade il termine per il pagamento dei contributi previdenziali /assistenziali I.S.S. , F.S.S. e FONDISS per lavoratori dipendenti relativi al mese di giugno.
entro il 31 Luglio
- Pagamento imposta complementare 3% sui servizi resi a privati nel periodo 01/01/23 -30/06/2023
- Proroga straordinaria (come da D.L. nr 81/2023), al 31 Luglio 2023 dei termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali e degli adempimenti connessi per il periodo d’imposta 2022.
– dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche e giuridiche e dichiarazione del sostituto d’imposta entro il 31.07.23. Pagamento dell’eventuale conguaglio e I acconto IGR per l’anno 2023
– dichiarazione imposta complementare ed altri allegati alla dichiarazione dei redditi entro il 31.07.23
– dichiarazione annuale monofase entro il 31.07.23
Iscriviti alla newsletter di HLB San Marino
Decreto Legge 10 maggio 2023 nr 81 – Proroga straordinaria dei termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali e degli adempimenti ad esse connessi
16 Maggio 2023
Il Decreto Legge nr 81, di cui si allega il testo completo, proroga in via straordinaria al 31 Luglio 2023 i termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali e degli adempimenti connessi per il periodo d’imposta 2022.
Le nuove scadenze per la trasmissione e per il pagamento dell’eventuale debito d’imposta sono le seguenti:
– dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche e giuridiche entro il 31.07.23
– dichiarazione annuale monofase entro 31.07.23
– dichiarazione imposta complementare ed altri allegati alla dichiarazione dei redditi entro il 31.07.23
Anche il termine per la presentazione della dichiarazione delle attività patrimoniali, finanziarie e quote societarie detenute all’estero (DAPEF) è prorogato in via straordinaria per il periodo d’imposta 2022 al 2 Ottobre 2023.
Iscriviti alla newsletter di HLB San Marino
Decreto Delegato 12 Aprile 2023 nr 62 – Modifica del D.D. 25 06 2018 nr 72 e succ. mod. – Nuove disposizioni in materia di credito agevolato in favore del settore alberghiero
16 Maggio 2023
Il Decreto Delegato nr 62 prevede nuove misure di credito agevolato volte a riqualificare e potenziare il settore alberghiero e ricettivo del territorio della Repubblica di San Marino.
Si evidenzia che l’importo finanziabile massimo è di euro 3.500.000 qualora il progetto di investimento riguardi una o più delle seguenti tipologie di intervento in strutture alberghiere aventi numero di stelle uguale o superiore a tre, da realizzarsi entro tre anni:
a) ampliamento e riqualificazione della capacità ricettiva;
b) riqualificazione antisismica;
c) efficientamento energetico così come definito ed individuato dai commi 1 e 2 dell’articolo 22 del Decreto Delegato 24 maggio 2017 numero 51;
d) eliminazione delle barriere architettoniche;
e) una o più delle seguenti tipologie di intervento, purché funzionali agli interventi di cui alle precedenti lettere: manutenzione straordinaria; ristrutturazione edilizia; restauro e risanamento conservativo.
La durata massima del mutuo è di venti anni con un contributo in conto interessi da parte dello Stato limitato al numero massimo di dieci anni e pari al 70% del tasso convenzionato.
Si allega il testo completo