Categoria: Da San Marino
Decreto Legge 29 Ottobre 2020 nr 193 – Disposizioni per il contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19
9 Novembre 2020
In allegato il testo completo del Decreto Legge nr 93 del 29 ottobre 2020 del quale si evidenziano gli articoli più importanti. Si suggerisce la lettura integrale del documento in quanto reca indicazioni importanti sia per le imprese che per i cittadini:
Art. 1: Disposizioni generali
- Obbligo contattare il medico di base in caso di sintomi (37,5°)
- Obbligo di indossare CORRETTAMENTE mascherina in luoghi chiusi aperti al pubblico e luoghi aperti qualora non sia possibile rispettare la distanza interpersonale di 1 metro. Il parafiato in plexiglass non è consentito.
- Obbligo di avere sempre la mascherina con sé. Raccomandato l’utilizzo anche all’interno di abitazioni private se in presenza di non conviventi.
- I locali aperti al pubblico hanno l’obbligo di mettere a disposizione gel igienizzante, garantire il distanziamento, l’utilizzo della mascherina e curare l’igiene degli spazi comuni.
- Fortemente raccomandato limitare l’ingresso in modo da garantire la distanza interpersonale di 1 metro.
- Ogni attività deve essere chiusa al pubblico dalle ore 24:00 alle ore 4:30
- In tutti i locali nei quali vengono somministrati cibi e bevande è obbligatorio esporre con un cartello il numero massimo di clienti contemporaneamente ammessi in modo da consentire il mantenimento delle distanze di sicurezza. Possono essere serviti unicamente i clienti che trovano posto al tavolo, con un massimo di 6 persone per tavolo (numero superabile se sono conviventi). È ammessa la consumazione al banco ma solo se garantito il distanziamento. Vietato mettere a disposizione quotidiani, carte e giochi.
- Conferenze, i congressi o similari, sono consentiti secondo le modalità presviste al comma 4 dell’articolo 1.
- Vietate feste anche in luoghi privati al di sopra delle 6 persone, che può essere derogato unicamente nel caso in cui i componenti siano membri di un unico nucleo di conviventi.
- Sono sospese tutte le discipline sportive collettive o individuali di contatto amatoriali e agonistiche; sono sospesi tutti gli eventi e le competizioni sportive.
- Per le palestre e piscine private, centri benessere, spa, scuole di ballo e scuole di danza è dato mandato agli uffici preposti di verificare con assiduità il rispetto delle misure di distanziamento interpersonale nonché delle misure di contenimento di cui all’Allegato 2 in assenza delle quali le forze dell’ordine procederanno con la inibizione temporanea dell’attività fino alla regolarizzazione.
- Limitare l’accesso agli ascensori in modo da garantire la distanza interpersonale di 1 metro.
- Gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto sono consentiti secondo le moadlità di cui al comma 16 dell’articolo 1.
- Sono consentiti i mercati tradizionali ed i mercati tipici o specializzati nel rispetto dei protocolli sanitari definiti dal Dipartimento Protezione e Prevenzione dell’ISS.
Art. 2: Distanziamento su mezzi di trasporto privati
- Non è consento occupare il posto a fianco del conducente, a meno che entrambi i viaggiatori indossino la mascherina chirurgica oppure appartengano allo stesso nucleo di conviventi.
- Sui sedili posteriori nelle ordinarie vetture, nel solo caso in cui i passeggeri non appartengano allo stesso nucleo di conviventi, possono venire trasportati due passeggeri qualora muniti di idonei dispositivi individuali di sicurezza.
Art. 3: Modiche ed integrazioni alle misure straordinarie Cassa Integrazione Guadagni
- La Cassa Integrazione Causa 4) non è concessa qualora l’operatore economico sospenda l’attività ordinaria o, se trattasi di società di capitali, la richieda per l’intero orario di lavoro di tutti i dipendenti.
- La CIG non è mai concessa per amministratori o dirigenti.
- Non è possibile ricorrere alla CIG causa 4) qualora l’azienda nelle stesse giornate della richiesta, abbia assunto lavoratori in qualsiasi modalità per la stessa mansione dei dipendenti in CIG oppure usufruisca di solidarietà familiare. Queste disposizioni non si applicano se l’assunzione è dovuta per sostituzione di personale in malattia o dimesso e il lavoratore abbia mansioni superiori o comunque diverse e non assimilabili ai lavoratori in CIG.
- Qualora l’Ufficio Attività di Controllo nell’ambito delle attività ispettive, sulla base della documentazione acquisita dall’operatore economico, rilevi un’attività lavorativa comunque svolta in modalità da remoto, quest’ultima rientra nelle fattispecie previste in caso di presenza sul luogo di lavoro di lavoratori in CIG di cui all’articolo 1 commi 18 e 19 del Decreto – Legge 27 luglio 2020 n.123.
Art. 4: Ulteriori disposizioni in materia di erogazione indennità Cassa Integrazione Guadagni
- L’erogazione diretta della CIG da parte dell’ISS ritorna nelle modalità ordinarie, dunque con una penale del 15%.
Art. 6: Tutela della maternità
- È facoltà della lavoratrice gestante richiedere l’astensione anticipata dal lavoro, solamente nel caso in cui non sia possibile attivare lo smartworking oppure il datore di lavoro non sia in grado di garantire le condizioni di sicurezza nello svolgimento delle mansioni previste.
- Al termine del periodo di astensione anticipata, le gestanti per le quali non è ancora prevista la regolare astensione per maternità riprendono l’attività lavorativa.
- Le modalità di richiesta e di revoca sono disciplinate dall’articolo 6 del Decreto.
Art. 7: Modifica di permesso parentale straordinario per nuclei familiari
- Entro il 31/12/20 è possibile usufruire del permesso parentale straordinario per un periodo continuativo o frazionato in presenza di un minore di età non superiore ai 12 anni oppure una persona disabile o non autosufficiente qualora non sia possibile attivare le modalità di lavoro dal domicilio.
- Il permesso è fruibile esclusivamente: a) nei periodi di sospensione ordinari dei servizi educativi e delle attività nelle strutture diurne per la disabilità; b) in caso di sospensione straordinaria anche nei casi in cui la sospensione sia limitata solamente alla singola classe; c) in caso di quarantena preventiva o di contagio del minore di 12 anni o della persona disabile o non autosufficiente, qualora il genitore o membro del nucleo di conviventi non sia sottoposto egli stesso al medesimo provvedimento di isolamento.
Art. 8: Modifiche straordinarie alle prestazioni di Lavoro occasionale e accessorio
È consentito l’utilizzo di lavoro occasione in tutti i settori, nei seguenti casi:
- Sostituzione urgente di lavoratori in malattia o quarantena
- Sostituzione urgente di lavoratori in congedo parentale
- In caso di sostituzioni urgenti di lavoratori assenti per malattia o per astensioni sino ad un massimo di 30 giorni
- Sostituzione urgente di lavoratori dimissionari.
Non è consentito il lavoro occasionale nei seguenti casi:
- Lavoratori in CIG con la stessa mansione
- Se negli ultimi 6 mesi siano state avviate procedure di riduzione del personale o non siano stati rinnovati contratti a tempo determinato negli ultimi 3 mesi per la stessa mansione, o che abbiano stipulato accordi di solidarietà
- Se vi sono lavoratori con orario ridotto nella stessa mansione
Tali disposizioni non si applicano per i lavoratori occasionali che abbiano mansioni superiori o comunque diverse ai lavoratori nei punti in cui non è ammesso il lavoratore occasionale. Sono definite le modalità di iscrizione alla lista di avviamento al lavoro per i lavoratori occasionali (comma 3).
Art. 10: Disposizioni per limitare il rischio di contagio nei luoghi di lavoro
- Si invitano i datori di lavoro a privilegiare lo smart-working oppure l’utilizzo di ferie, congedi retribuiti dando priorità alle lavoratrici in gravidanza, ai lavoratori invalidi o disabili, ai lavoratori genitori.
- I lavoratori che hanno già usufruito dello smartworking possono richiederne la riattivazione, salvo la possibilità per il datore di non autorizzare motivando tale scelta.
Art. 13: Modalità per effettuazione di interventi d’urgenza presso i domicili di persone in isolamento o quarantena
È necessaria l’autorizzazione preventiva della Protezione Civile.
Art. 14: Disposizione relativa all’attività giudiziaria
Si stabilisce che sino al 31 dicembre 2020 le attività processuali da compiersi nel giorno giuridico si svolgano il mercoledì e il giovedì.
Art. 15: Rafforzamento delle misure di controllo inerenti ad assembramenti
- Il personale in servizio nei locali aperti al pubblico ha il dovere di richiedere agli avventori il rispetto delle prescrizioni nell’area di pertinenza del locale che sia interna o esterna al medesimo.
- Nel caso di assembramenti nelle immediate vicinanze del locale aperto al pubblico, il personale in servizio è tenuto ad avvertire le forze di polizia del mancato rispetto delle norme vigenti.
Art. 16: Riunioni in modalità videoconferenza
- Tutte le riunioni assembleari, di consigli di amministrazione e di direttivi di tutte le persone giuridiche ed enti anche in deroga alle disposizioni di legge vigenti e/o statutarie.
- Sono in ogni caso escluse le assemblee che, a norma di legge, richiedono la forma dell’atto pubblico.
Art. 17: Sospensione screening volontario
- I test su base volontaria presso l’ISS sono sospesi.
- I laboratori di analisi privati che vogliono effettuare test devono essere autorizzati dall’Authority Sanitaria.
- Nel caso di esito positivo al sierologico effettuato a pagamento, è necessario effettuare il tampone molecolare presso l’ISS.
- Nel frattempo l’assistito deve sottoporsi alla quarantena domiciliare preventiva.
- Tale periodo di quarantena è coperto da malattia comune solo nel caso in cui il tampone molecolare sia positivo, altrimenti il periodo è da considerarsi non retribuito.
Art. 18: Sanzioni
- Il mancato rispetto degli obblighi relativi ai dispositivi di protezione delle vie respiratorie è punito con una sanzione pari a 500,00 Euro.
- Il mancato rispetto delle misure previste dal Decreto Legge è punito con una sanzione che va da 1.000 a 2.000 Euro.
- In caso di reiterazione la licenza potrà essere sospesa in maniera temporanea e immediata per 15 giorni.
Art. 19: Disposizioni transitorie
- Gli eventi in corso di organizzazione, per i quali non sussistano i tempi di preavviso di cui all’articolo 1 comma 4, devono essere autorizzati dalla Gendarmeria.
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Decreto Delegato 7 Ottobre 2020 nr 185 – Modifica all’Allegato B Legge 31 marzo 2014 nr 40 e succ. modifiche – Disciplina delle licenze per l’esercizio delle attività industriali, di servizio, artigianali e commerciali”
9 Novembre 2020
Si allega il nuovo art. 2 dell’ allegato B della Legge nr 40/2014 in merito alle tasse di rilascio e rinnovo licenza.
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Errata Corrige D.L. nr 123/2018 – Ratifica Decreto – Legge 28 giugno 2018 nr 76 – Disciplina del regime per la detassazione dei redditi derivanti da beni immateriali
9 Novembre 2020
Si allega la riformulazione dell’art. 5 comma 2 del D.L.nr 123 del 2018 in merito alla plusvalenza derivante da cessione dei beni immateriali.
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Decreto Legge 12 Ottobre 2020 nr 187 – Disposizioni per il contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19
13 Ottobre 2020
Si allega il testo completo dell’ultimo Decreto Legge in tema di contrasto alla diffusione dell’epidemia di COVID-19 riassumendo di seguito i seguenti articoli:
– Art. 1: I soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°C) devono contattare telefonicamente il proprio medico curante.
La mascherina è obbligatoria sui mezzi di trasporto pubblici, in luoghi chiusi aperti al pubblico oppure, sia in luoghi all’aperto che al chiuso, ove non sia possibile garantire la distanza di sicurezza di 1 metro.
Ogni locale aperto al pubblico ha l’obbligo di mettere a disposizione di clienti e personale distributori di igienizzante idroalcolico per le mani, di curare l’igiene degli spazi comuni (locali igienici e di servizio, tavoli e sedie ecc.), di garantire il distanziamento e l’utilizzo corretto dei dispositivi di protezione.
Ogni locale aperto al pubblico può servire unicamente i clienti che, in base all’applicazione del corretto distanziamento, trovano posto a sedere all’interno dei propri locali: sono vietate le consumazioni in piedi o al banco all’interno dei locali nonché i buffet.
Tali limitazioni possono essere superate in caso di eventi e manifestazioni solamente previa autorizzazione da parte della Gendarmeria da richiedersi con un preavviso di 10 giorni dall’evento, nelle modalità descritte dall’Articolo 1.
In caso di attività fisica e sportiva che preveda il contatto fisico sono obbligatorie le prescrizioni individuali di igiene e sicurezza più comuni: lavaggio o utilizzo di igienizzanti per le mani, buone prassi nello starnutire o tossire. È necessario adottare una frequente aerazione degli ambienti ed una regolare e rigorosa sanificazione degli stessi (aree comuni, spogliatoi, docce, servizi igienici, attrezzature e macchine utilizzate per l’esercizio fisico).
– Art. 3: disciplina le modalità per effettuazione di interventi d’urgenza presso i domicili di persone in isolamento o quarantena.
– Art. 4: contiene disposizioni relative all’attività giudiziaria e prevede che fino al 31 dicembre 2020 le attività processuali da compiersi nel giorno giuridico si svolgono il mercoledì e il giovedì.
– Art. 5: Il personale in servizio nei locali aperti al pubblico ha il dovere di richiedere il rispetto delle prescrizioni di cui al presente decreto ad eventuali avventori che si assembrino nei paraggi dell’attività aperta al pubblico, o che al suo interno non rispettino le prescrizioni. Nel caso gli avventori non ottemperino in seguito a tali richieste, il personale in servizio nei locali aperti al pubblico è tenuto ad avvertire le forze di polizia.
– Art. 7: Per eventuali eventi in corso di organizzazione, per i quali non sussistano i tempi di preavviso di 10 giorni per le autorizzazioni necessarie, gli organizzatori sono tenuti a provvedere immediatamente alla richiesta di autorizzazione che la Gendarmeria.
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Il ruolo degli amministratori all’interno dell’azienda
13 Ottobre 2020
Al fine di rappresentare agli operatori economici l’interpretazione del Tribunale di San Marino e degli Ispettori dell’Ispettorato del Lavoro che sempre più spesso si soffermano sulla verifica della tipologia di attività svolta dall’Amministratore Unico o Consiglieri di Amministrazione all’interno delle Aziende, per evitare di incorrere in contestazioni e sanzioni si riporta di seguito un’estratto della sentenza nr 33/2018 (recentemente utilizzata nella risoluzione di un contenzioso tra Ispettorato del Lavoro e l’Amministratore di una srl sammarinese) del Commissario della Legge Avv. Isabella Pasini, la quale definisce il ruolo degli amministratori all’interno dell’azienda: quelli che non sono assunti debbono attenersi a quanto da lei indicato.
Estratto della sentenza del Commissario della Legge Avv. Isabella Pasini (n.33/2018):
“(…) Nel caso di specie, il sig. (…) è però incorso in diversa violazione ovverosia lo svolgimento di compiti operativi che non rientrano nei compiti attribuiti agli amministratori di società. Pertanto al di là della dimostrazione della
sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la società e il (…) stesso, rileva la violazione dei limiti posti dall’art.14, comma 1 del d.l. 61/2012. Quest’ultimo prevede, infatti, che: “A coloro che nelle società di capitali rivestono la carica di amministratore unico, presidente del consiglio di amministrazione o amministratore delegato è consentito lo svolgimento, sia nelle sedi direttive che operative dell’impresa, di compiti gestionali dell’azienda con esclusione di qualsiasi inserimento nel ciclo produttivo industriale/artigianale aziendale.” Secondo la parte ricorrente, poiché la società (…) non è né industriale né artigianale, la norma non troverebbe applicazione. In realtà, come sostenuto dall’Avvocatura dello Stato, la norma si riferisce genericamente alle società di capitali, al di là della tipologia di licenza
effettivamente posseduta. (…). Si deve, pertanto, concludere che, al di là del fatto che il (…) percepisca o meno introiti dall’attività svolta come amministratore unico, l’attività operativa svolta non rientri fra i suoi compiti e come tale sia in contrasto con la norma sopra richiamata e rientrante nelle fattispecie sanzionabili ex art. 21, comma 3, del d.l. n.156/2011. Per tale motivo, ritenuta la violazione sopra descritta, la sanzione risulta legittima e il ricorso deve essere respinto.”
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Fatturazione elettronica nei rapporti d’interscambio con gli operatori della Repubblica italiana – Prot. 94788/2020 Segreteria di Stato Finanze e Bilancio
13 Ottobre 2020
Si allega il Protocollo nr 94788/2020 del 6 Ottobre u.s. della Segreteria di Stato Finanze e Bilancio in merito ai chiarimenti sull’introduzione della fattura elettronica nelle operazioni di interscambio tra San Marino e l’Italia sottolineando che l’utilizzo della fatturazione elettronica avverrà inizialmente in modo graduale e su base volontaria a partire dal mese di gennaio 2021.
Prot. 94788 del 6/10/2020 Segr. Finanze
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DECRETO – LEGGE 23 settembre 2020 n.157 – PROCEDURA SPECIALE DI RISCOSSIONE ESATTORIALE PER I TITOLARI DI OBBLIGAZIONI EMESSE AI SENSI DEL DECRETO – LEGGE 27 LUGLIO 2017 N.89
13 Ottobre 2020
Di seguito, il Decreto Legge nr 157 del 23/09/2020 che prevede che, qualora tra i titolari delle obbligazioni emesse dalla Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino vi siano soggetti con posizioni debitorie iscritte a ruolo, le somme derivanti dal rimborso del titolo obbligazionario vengano direttamente riconosciute al Servizio di Esattoria Unica ad estinzione parziale o globale dei debiti.
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DECRETO – LEGGE 17 settembre 2020 n.153 – ADEGUAMENTO DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE ALLE CONVENZIONI E AGLI STANDARD INTERNAZIONALI IN MATERIA DI TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI E DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO
12 Ottobre 2020
Si riporta il testo completo del Decreto Legge nr 153 del 17/09/2020 in materia di dati personali e contrasto al riciclaggio.
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DECRETO – LEGGE 22 settembre 2020 n.156 – DISPOSIZIONI PREVENTIVE PER IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DELL’EPIDEMIA DA COVID-19
12 Ottobre 2020
Si allega il Decreto Legge nr 156 (a ratifica del precedente D.L. nr 147 del 02/09/2020) contenente le ultime disposizioni in materia di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19.
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DECRETO – LEGGE 29 settembre 2020 n.182 – MODIFICHE ALL’ARTICOLO 4 DEL DECRETO – LEGGE 26 MAGGIO 2020 N.91 “INTERVENTI IN AMBITO ECONOMICO E PER IL SOSTEGNO DI FAMIGLIE, IMPRESE, LAVORATORI AUTONOMI E LIBERI PROFESSIONISTI PER AFFRONTARE L’EMERGENZA COVID – 19” E SUCCESSIVE MODIFICHE
12 Ottobre 2020
Si allega il testo completo del D.L. nr 182 del 29/09/2020 che proroga al 31 Ottobre 2020 la pesentazione della domanda di assegno familiare integrativo.