Fattura elettronica, nuova versione del tracciato operativa da febbraio

10 Gennaio 2024

Il Sole 24 Ore 15 dicembre 2023 di Alessandro Mastromatteo Benedetto Santacroce

Previsto un controllo ad hoc per lo scarto se è invalida la dichiarazione di intento

L’utilizzo del TD28 non sarà più limitato alle operazioni con San Marino

Scarto delle fatture elettroniche in presenza di dichiarazione d’intento invalidata e possibilità di utilizzare il tipo documento TD28 non solo per le operazioni con San Marino ma anche per comunicare i dati delle operazioni passive con l’estero nel caso di errata applicazione del reverse charge, con imposta addebitata dal fornitore non stabilito anche se identificato in Italia.

Dal 1° febbraio 2024 sarà operativa e applicabile la versione 1.8 delle specifiche tecniche sui tracciati xml delle e-fatture tra privati, rilasciata dall’agenzia delle Entrate il 12 dicembre scorso. Sempre relativamente ai fornitori esteri, nei dati anagrafici del cedente/prestatore è stata inoltre integrata la descrizione dell’identificativo del Paese.

Un’altra novità riguarda infine gli imprenditori agricoli in regime speciale che, valorizzando in maniera facoltativa il blocco informativo «altri dati gestionali», potranno ottenere una gestione automatica delle liquidazioni Iva.

Dichiarazioni di intento

È stato introdotto un apposito controllo, con codice errore 477, che determina il rifiuto della fattura elettronica emessa se viene riscontrata l’invalidità della dichiarazione di intento indicata nel campo «altri dati gestionali» dal fornitore.

Per contrastare le frodi Iva realizzate con utilizzo di falso plafond, già dal 1° gennaio 2022 vengono effettuate analisi di rischio, cui seguono attività di controllo sostanziale, per inibire il rilascio di lettere d’intento illegittime emesse da falsi esportatori abituali, invalidando inoltre quelle già utilizzate.

Una volta riscontrata l’irregolarità, le dichiarazioni emesse sono invalidate con comunicazione trasmessa sia al cliente esportatore abituale sia al fornitore destinatario della dichiarazione d’intento: come conseguenza, il fornitore deve emettere da quel momento in poi le proprie fatture con imposta e prevedere meccanismi di correzione di quelle emesse in precedenza con un titolo di non imponibilità.

Con l’introduzione di un controllo preventivo – al momento della ricezione della fattura da parte dello Sdi – relativo alla validità della dichiarazione di intento, saranno esclusi i casi in cui occorrerà procedere alla successiva correzione di fatture non imponibili Iva.

Reverse charge

Altra novità è quella che legittimerà l’utilizzo del tipo documento TD28 per comunicare i dati dell’operazione realizzata con l’estero ma non correttamente assoggettata al regime del reverse charge.

L’ipotesi è quella disciplinata dall’articolo 6, comma 9-bis.1, del Dlgs 471/1997 quando il cessionario/committente residente, anziché assolvere l’imposta con il regime dell’inversione contabile, abbia ricevuto una fattura cartacea con addebito dell’imposta in rivalsa dal fornitore non stabilito, ancorché identificato in Italia. In questo caso, e in mancanza di frode, è prevista l’irrogazione di una sanzione formale da 250 a 2mila euro.

Ai fini dell’esterometro e cioè della comunicazione del dato dell’operazione passiva estera, si potrà procedere a utilizzare il tipo documento TD28 secondo, peraltro, quanto era già stato anticipato dall’agenzia delle Entrate a inizio 2023, rispondendo ai quesiti sottoposti negli incontri con la stampa specializzata a commento della legge di Bilancio.

Imprenditori agricoli

Un produttore agricolo in regime speciale (come previsto dall’articolo 34 del decreto 633/1972), può valorizzare l’elemento TipoDato in maniera facoltativa utile per la gestione automatica della liquidazione Iva, utilizzando «ALI-COMP» se si cedono prodotti agricoli e ittici con aliquote compensate; «NO-COMP» per i prodotti non compresi nella parte prima della Tabella A e «OCC34BIS» nel caso di operazioni occasionali che rientrano nel regime contemplato dall’articolo 34-bis.

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San Marino, tre banche per Gacs da 612 milioni

10 Gennaio 2024

Il Sole 24 Ore 12 dicembre 2023 di Luca Davi
CARTOLARIZZAZIONI
Prende forma la prima cartolarizzazione con garanzia Gacs della Repubblica di San Marino. Le tre principali banche del Titano (Banca di San Marino, Cassa di Risparmio San Marino e Banca Agricola Commerciale) oltre ai due veicoli pubblici (Bns e Società di gestione) a quanto risulta hanno chiuso ieri il deal che vede la cartolarizzazione di 612 milioni di euro di crediti in sofferenza. La securitization beneficia dalla Gacs, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, strumento che ricalca le Gacs italiane e che il Governo di San Marino ha autorizzato dopo un lungo iter istituzionale che ha visto intensi dialoghi anche con la Banca Centrale del Titano. L’operazione vede Jp Morgan nel ruolo di arranger e Banca Guber quale advisor sul fronte del servicing. Sul versante legale, a curare l’operazione è lo studio Mularoni e lo Orrick, che ha contribuito alla costruzione della Gacs in Italia, strumento peraltro già copiato in Grecia. Con questa operazione multioriginator e di “sistema”, che vedrà ora il rating della agenzie Dbrs e Arc Rating, San Marino compie un passo fondamentale nella pulizia dei bilanci dei propri istituti, allineandosi così alla media europea in vista dell’ingresso del Paese nell’Unione Europea.

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Decreto Delegato 3 gennaio 2024 nr 1 – Disciplina dei marchi “Made in San Marino” e “100% Made in San Marino”

10 Gennaio 2024

E’ stato riemesso il Decreto del Made in San Marino già anticipato nella News di Novembre in quanto le lungaggini in Consiglio  hanno impedito la ratifica del precedente DL 139/2023 nei tempi previsti per legge.

Ricordiamo che il “100% Made in San Marino” è per i beni prodotti esclusivamente in Repubblica e il semplice “Made in San Marino” per quelli che, pur realizzati in parte altrove, abbiano subito in territorio sammarinese l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale. Per ottenere il marchio occorre presentare domanda all’Ufficio Attività economiche e versare una tassa di 100 euro annuali. Oltre al “made in san marino” il decreto istituisce il registro delle botteghe e dei mercati storici.

DD001-2024

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