La pensione non pubblica è tassata nel Paese estero

9 November 2018

Il Sole 24 Ore 17 settembre 2018 di Fabrizio Cancelliere

Fisco Internazionale

Un cittadino italiano residente in Romania, e iscritto all’anagrafe dei residenti all’estero (Aire), percepisce redditi di pensione (corrisposti in Romania) e redditi di partecipazione da società di persone in Italia. Dove dovrebbe fare la dichiarazione dei redditi (e pagare): in Italia o in Romania?
V.V.MESSINA
In linea generale, sulla base delle disposizioni previste nella convenzione contro le doppie imposizioni, le pensioni sono tassate nel luogo in cui è residente il soggetto che le percepisce; ovvero, se si tratta di pensioni “pubbliche”, nello Stato che le eroga (salvo eccezioni). Quindi, nel caso in esame, le pensioni andrebbero tassate solo in Romania.
I redditi di partecipazione in società di persone italiana sono invece tassati in Italia, anche se percepiti da un non residente, in virtù del criterio di territorialità individuato dall’articolo 23 del Tuir, Dpr 917/86 (criterio non derogato dalla convenzione). Non è tuttavia da escludere che il reddito debba essere tassato anche in Romania, sulla base della normativa interna, fatto salvo il diritto al credito per le imposte pagate in Italia.

Doing business in San Marino

Download now the book in PDF format

Downaload

Il residente in Cina non paga per le plusvalenze in Italia

9 November 2018

Il Sole 24 Ore del 17 settembre 2018 di Fabrizio Cancelliere

Fisco Internazionale

Sono fiscalmente residente in Cina. Ho delle plusvalenze su titoli detenuti presso una banca italiana. La banca non applica la ritenuta del 26% (regime dichiarativo), in quanto sono residente estero, e afferma che dovrei dichiarare le plusvalenze e pagare la relativa tassa in Cina, in base alla tassazione locale. In Cina, tuttavia, i redditi prodotti fuori dal Paese non sono tassati. Significa che, nel mio caso, non dovrei pagare alcuna tassa sulle plusvalenze?
C.P.MILANO
La soluzione è corretta, visto che le plusvalenze su partecipazioni non qualificate realizzate nel 2018 da un soggetto residente in uno Stato “white list” qual è la Cina, non sono imponibili in Italia, in base all’articolo 5, comma 5, del Dlgs 461/97.

Doing business in San Marino

Download now the book in PDF format

Downaload

Scambi intracomunitari con l’Iva del destinatario

8 June 2018

Il Sole 24 Ore 26 Maggio 2018 di Benedetto Santacroce

Export. Approvate dalla Commissione Ue le misure tecniche

Dopo 25 anni di regime transitorio Iva degli scambi intracomunitari di beni, ieri la Commissione europea ha approvato le misure tecniche di dettaglio per un sistema definitivo con un’applicazione più semplice dell’imposta e più efficace nel contrasto delle frodi. Il nuovo sistema si basa su un principio di tassazione nello Stato di destinazione dei beni con assolvimento e responsabilità dell’imposta in capo al venditore. Con l’introduzione del nuovo sistema definitivo diremo anche addio, almeno sul piano fiscale, agli Intrastat.
Attualmente le cessioni intracomunitarie sono tassate ai fini Iva attraverso un meccanismo di inversione contabile o reverse charge che prevede una non imponibilità della cessione e un’imponibilità dell’acquisto intracomunitario. Pertanto se un operatore francese vende dei beni ad un operatore italiano trasferendo i beni dalla Francia all’Italia, il francese realizza una cessione non imponibile in Francia, mentre l’operatore italiano tassa l’acquisto intracomunitario in Italia integrando la fattura estera e liquidando l’imposta sia in vendita che in acquisto.
Questo sistema ha generato nel tempo complicazioni, pesanti oneri amministrativi e un elevato livello di evasione (stimato dalla Commissione Ue in 50 miliardi di euro).
Le nuove regole proposte cercano di superare le attuali problematiche attraverso una rivisitazione del sistema e il ricorso alle nuove tecnologie.
Sul piano del sistema, riprendendo l’esempio di prima, il francese effettuerà una operazione che verrà tassata sempre in Italia, ma in luogo di emettere una fattura senza imposta, lui diverrà il responsabile della riscossione dell’imposta. Pertanto il francese dovrà versare in Francia all’Italia l’imposta relativa all’acquisto fatto dall’operatore italiano con l’aliquota Iva vigente in Italia.
Per far ciò, sulla base della positiva esperienza del sistema One Shop Stop (Oss) adottato in via sperimentale per le transazioni relative ai servizi a distanza verso consumatori finali (B2C), l’Unione metterà a disposizione di tutti gli operatori unionali una piattaforma informatica con la quale sarà possibile procedere alla tassazione di tutte le transazioni B2B versando direttamente nello Stato di stabilimento l’imposta allo Stato di destinazione.
Il meccanismo sarà operativo anche per i soggetti residenti in Paesi extracomunitari che potranno, nominando un rappresentante in un solo Stato membro, tassare tutte le cessioni intraunionali.
Il sistema Oss sarà applicato in via generale su tutte le cessioni intraunionali, ad eccezione del caso in cui il soggetto acquirente sia considerato dalle amministrazioni fiscali degli Stati membri un soggetto affidabile. In effetti, in questo caso si continuerà ad applicare il meccanismo di tassazione attuale con esenzione della cessione e tassazione dell’acquisto direttamente a cura dell’acquirente. Questa eccezione comporta però che venga introdotto anche ai fini Iva un sistema di certificazione intraunionale che riconosca l’affidabilità Iva dei soggetti passivi d’imposta. Nasce così, come avevamo già evidenziato da queste stesse pagine nei mesi scorsi (si veda da ultimo Il Sole 24 Ore del 5 ottobre 2017), la figura del Certified taxable person (Ctp).
L’introduzione di questa forma di certificazione di affidabilità apre la strada ad ulteriori semplificazioni che nei piani della Commissione dovrebbero essere rapidamente attuati (quali ad esempio la gestione semplificata delle vendite a catena).

Doing business in San Marino

Download now the book in PDF format

Downaload

Triangolazione Iva, non imponibilità a maglie più larghe

11 May 2018

Il Sole 24 Ore 20 Aprile 2018 di Anna Abagnale e Benedetto Santacroce
Corte Ue. La tassazione degli scambi interni
Si resta nell’ambito di una triangolazione comunitaria qualora il primo cessionario risieda e sia identificato ai fini Iva nello Stato membro dal quale i beni siano spediti o trasportati ma utilizzi, ai fini dell’acquisto intraUe, un numero di identificazione Iva di un altro Stato membro. Inoltre, non può venir meno la non imponibilità dell’acquisto intraUe realizzato ai fini di una successiva cessione verso un altro Stato membro, per una presentazione non tempestiva dell’Intrastat.
La pronuncia di ieri della Corte di giustizia Ue (sentenza 19 aprile 2018, causa C-580/16), ripassando all’esame la corretta tassazione degli scambi interni all’Unione, è il sintomo di come tale disciplina non sia stata ancora interiorizzata appieno dagli ordinamenti degli Stati membri.
Al riguardo, è fuori discussione che se, ad esempio, un operatore italiano acquista beni da un soggetto passivo residente in Olanda, dando incarico a quest’ultimo di consegnarli direttamente al proprio cliente residente in Grecia, l’italiano rispetto al fornitore olandese pone in essere un acquisto intraUe non imponibile Iva, in quanto i beni acquisiti sono oggetto di una cessione intraUe. Il salto della tassazione in capo al soggetto intermedio (primo cessionario/secondo cedente) è quindi ammesso a condizione che il secondo (e ultimo) cessionario abbia l’obbligo di tassare nel proprio territorio l’operazione.
Ma cosa succede se il primo e il secondo cedente coincidono? Ovvero, cosa succede se l’operazione non coinvolge tre diversi soggetti registrati ai fini Iva in tre diversi Stati membri, ma due partite Iva della stessa società ed un terzo? Può parlarsi ancora di triangolare comunitaria con gli effetti sopra menzionati?
È esattamente questo il caso posto all’attenzione dei giudici europei, che hanno colto l’occasione per sottolineare come spesse volte occorre andare oltre la lettera della norma ed analizzarla nell’intero complesso e secondo gli scopi perseguiti dal diritto dell’Unione.
Se così non fosse, la semplice lettura dell’articolo 141, lettera c) della direttiva Iva impedirebbe la detassazione della prima operazione della triangolare descritta, in quanto la norma richiede che i beni oggetto dell’acquisto intraUe siano trasportati a partire da un Stato membro diverso da quello in cui il soggetto passivo è identificato, a destinazione del soggetto nei cui confronti questi effettui la cessione successiva.
Al contrario – conclude la Corte – attraverso un’interpretazione sistematica ed in linea con lo scopo di semplificazione delle disposizioni sul tema, la non imponibilità in capo al primo acquirente non può essere negata, senza generare disparità di trattamento e limitazioni all’esercizio delle attività economiche, per il solo motivo che tale soggetto sia identificato anche nello stato di partenza del trasferimento intraUe.

Doing business in San Marino

Download now the book in PDF format

Downaload

Giganti del web, tassa al 3% del fatturato

11 April 2018

Il Sole 24 Ore 22 Marzo 2018 di Beda Romano

La proposta della Commissione: l’aliquota sarà applicata nei Paesi europei a livello nazionale

Bruxelles
A dispetto delle critiche degli uni e dello scetticismo di altri, la Commissione europea ha presentato ieri qui a Bruxelles nuove soluzioni per affrontare la questione della tassazione dell’industria digitale. Il pacchetto di proposte prevede tra le altre cose la controversa tassazione del fatturato delle imprese digitali a livello nazionale. La strada del provvedimento è tutta in salita. La stessa Business Europe è critica dell’iniziativa, così come alcuni stati membri.
«Le regole attuali non permettono ai Paesi membri di tassare correttamente le imprese digitali in Europa quando queste non hanno presenze fisiche – ha spiegato il commissario agli affari monetari Pierre Moscovici –. Questa situazione rappresenta un buco nero per gli stati membri, buco nero che aumenta sempre più poiché si riduce la base imponibile. Ecco il motivo per cui oggi proponiamo una nuova norma giuridica e una tassa provvisoria applicabile a tutte le attività digitali».
Due quindi le proposte, come anticipato dalle informazioni circolate nei giorni scorsi qui a Bruxelles (si veda Il Sole 24 Ore del 16 marzo). La prima struttuale di lungo termine. La seconda di breve termine e temporanea, in attesa di una intesa internazionale. Cominciamo dalla prima. Per decenni, la tassazione societaria è avvenuta sulla base dei profitti generati in un dato paese per via della presenza fisica dell’azienda in quello Stato. Per sua natura, l’industria digitale non ha frontiere.
Di conseguenza, la Commissione propone tre criteri in alternativa l’uno all’altro per giudicare la presenza fisica di una azienda digitale: almeno sette milioni di euro di fatturato annuale in un paese membro; almeno 100mila utilizzatori in un paese membro durante un dato esercizio fiscale; almeno 3.000 contratti commerciali sempre in un dato paese membro. «Le nuove regole modificherebbero il modo in cui i profitti aziendali sono attribuiti ai paesi membri», spiega la Commissione.
In attesa che questo paradigma sia accettato a livello globale, Bruxelles propone fin da ora di tassare nell’Unione il fatturato nazionale delle singole imprese digitali, generato dalla vendita pubblicitaria, dalle attività di intermediazione, dalla vendita di dati personali. Tassate sarebbero le imprese con un fatturato di 750 milioni di euro o più a livello mondiale e di 50 milioni di euro o più a livello europeo. Il commissario Moscovici ha smentito che la nuova tassa sia diretta contro i giganti Internet americani.
Fredda Emma Marcegaglia, presidente di Business Europe: «È importante avere un accordo internazionale sulla tassazione delle imprese digitali, l’Europa non può procedere su questo da sola (…) Noi non vogliamo difendere nessuno in particolare, ma se stiamo (…) alle pratiche internazionali, a essere tassati sono i profitti non il fatturato. È questa regola che dobbiamo difendere». Viceversa il gruppo parlamentare dei Verdi a Strasburgo ha detto di «sostenere gli sforzi» di Bruxelles.
Secondo l’esecutivo comunitario, la nuova imposta – con una aliquota del 3% – potrebbe generare fino a cinque miliardi di euro di gettito fiscale. Bruxelles spiega che la proposta non viola regole sulla doppia tassazione e permette di evitare la segmentazione del mercato unico attraverso l’emergere di iniziative unilaterali (come in Italia, in Slovacchia e in Ungheria). Attualmente, in Europa, le imprese digitali vengono tassate con una aliquota media del 9,5%, rispetto al 23,2% di una società tradizionale.
In Europa, il tema fiscale è spesso fonte di tensioni. I progetti legislativi in questo campo richiedono l’unanimità dei Ventotto. «In mancanza di un consenso globale (…) dobbiamo avanzare a livello europeo, trovando un accordo su un approccio coordinato per garantire l’integrità del mercato unico», hanno scritto in un comunicato Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito. Altri paesi, come l’Irlanda, sono contrari. Si fa già strada l’idea di una cooperazione rafforzata; con quanto successo non è chiaro.

Doing business in San Marino

Download now the book in PDF format

Downaload

Soglia «mondiale» per chi opera in Svizzera

11 April 2018

Il Sole 24 Ore lunedì 19 Marzo 2018 di Davide Cagnoni e Angelo D’Ugo

La novità. Dal 1° gennaio 2018 le imprese estere sono soggetti passivi se il fatturato globale supera i 100mila franchi

A partire dal 1° gennaio 2018 tutte le imprese estere, comprese quindi anche le italiane, che svolgono attività in Svizzera sono ivi considerate soggetti passivi Iva se il loro fatturato annuo, inteso come fatturato realizzato sia in Svizzera sia nel resto del mondo supera i 100.000 franchi (circa 85.500 euro).
Non rileva più, quindi, come accadeva fino al 31 dicembre 2017, il volume d’affari realizzato sul territorio elvetico, ma quello prodotto a livello mondiale, con l’evidente conseguenza che saranno molto più numerose le imprese tenute a identificarsi come contribuenti e versare l’Iva in Svizzera mediante la nomina di un rappresentante fiscale.
L’obbligo riguarda sia le prestazioni eseguite in Svizzera tramite contratti d’appalto sia le fattispecie nelle quali, al di fuori di un contratto d’appalto, il fornitore consegni il bene solo dopo la lavorazione sul territorio svizzero (ad esempio consegna, dopo il montaggio, di macchinari, finestre o di impianti di areazione o, più in generale, consegna di beni importati con montaggio sul territorio svizzero in occasione di lavori di manutenzione di edifici).
La partita Iva in Svizzera si ottiene con la nomina, mediante procura scritta, di un rappresentante fiscale (persona fisica o giuridica) con domicilio o sede in Svizzera.

Doing business in San Marino

Download now the book in PDF format

Downaload

Fuori dall’Unione doganale Londra rischia barriere Ue

8 March 2018

Il Sole 24 Ore  06 Febbraio 2018 di Beda Romano

BREXIT. ?DA OGGI A VENERDÌ NUOVA TORNATA NEGOZIALE TRA LE PARTI A BRUXELLES

Dopo una lunga pausa, la Commissione europea e il governo britannico terranno qui a Bruxelles da oggi a venerdì una nuova tornata negoziale tutta dedicata a Brexit, preceduta ieri da una visita del capo negoziatore Ue, Michel Barnier, a Londra. Le parti discuteranno di aspetti tecnici del divorzio del Regno Unito dall’Unione; del futuro della frontiera tra l’Irlanda del Nord e la Repubblica d’Irlanda; e del periodo di transizione tra il marzo 2019 e il dicembre 2020, in attesa dell’entrata in vigore di un agognato accordo di partenariato.
La finalizzazione del divorzio
Nei fatti, le trattative tra le parti si stanno svolgendo attualmente su tre fronti diversi. Le questioni si intrecciano mentre il governo britannico appare sempre più diviso e debole. La premier Theresa May è nella scomoda posizione di voler accontentare alcuni suoi alleati, senza però scontentarne altri. «L’incertezza politica a Londra è una minaccia per il futuro delle trattative. Viviamo nel perenne dubbio della prossima caduta del governo May», ammetteva ieri un diplomatico europeo.
Il primo aspetto in discussione è quello del divorzio. In dicembre, Londra e Bruxelles hanno trovato un accordo preliminare sull’uscita della Gran Bretagna dall’Unione, che scatterà alla mezzanotte del 29 marzo del 2019. L’intesa deve essere finalizzata, e non sarà facile. Porta su tre capitoli: i diritti dei cittadini inglesi in Europa ed europei nel Regno Unito; il dialogo tra Irlanda del Nord e la Repubblica d’Irlanda; e gli impegni finanziari di Londra nei confronti dei suoi partner.
Mentre sui diritti dei cittadini e sugli impegni finanziari il terreno appare relativamente solido, il nodo relativo all’Irlanda è tutto da sciogliere. Il «pieno allineamento regolamentare» tra Irlanda del Nord e la Repubblica d’Irlanda, previsto dall’intesa di dicembre, è ancora da mettere nero su bianco. L’obiettivo dei Ventisette è di stilare un progetto di trattato di divorzio entro fine marzo. «In assenza di accordi con Londra saremo in una situazione di “prendere o lasciare”», dice un negoziatore europeo.
La transizione incerta
Nel frattempo, le parti hanno iniziato a discutere anche della fase di transizione che deve coprire il periodo tra l’uscita del Regno Unito dall’Unione e l’entrata in vigore di un nuovo accordo di partenariato (marzo 2019-dicembre 2020). I Ventisette hanno approvato in gennaio le loro linee-guida negoziali e a breve dovrebbero inviare a Londra una bozza di accordo (si veda Il Sole 24 Ore del 30 gennaio). La posizione europea è molto restrittiva e ha già suscitato reazioni negative oltre-Manica.
In linea di principio, Bruxelles vuole che nella fase di transizione la Gran Bretagna rispetti pienamente l’acquis communautaire, ma senza poter partecipare alle riunioni ministeriali a livello europeo. Londra ha già rumoreggiato. C’è di più: la signora May ha lasciato intendere che i cittadini europei presenti in Gran Bretagna non verrebbero trattati come ora. La minaccia è stata accolta negativamente dai negoziatori comunitari, perché contraria alle loro attese.
Inoltre, mentre Londra vorrebbe che la fase di transizione durasse 24 mesi, i Ventisette sono pronti a concedere al Regno Unito solo 21 mesi, per ora. Da risolvere è anche il ruolo della Corte europea di Giustizia, una autorità che il Regno Unito non vuole riconoscere dopo Brexit. Le intese sul divorzio e sulla transizione devono essere finalizzate entro ottobre, secondo il capo-negoziatore europeo Michel Barnier, in modo da consentire una loro approvazione parlamentare entro il 29 marzo 2019.
Fuori dall’unione doganale?
Infine, è iniziato anche il negoziato sul futuro accordo di partenariato. Da alcune settimane, la Commissione sta pubblicando documenti negoziali in cui precisa la sua posizione in vista di linee-guida da far approvare in marzo dai Ventisette. La partita è resa complicata dalla mancanza di una richiesta precisa da parte di Londra. Il Regno Unito ha posizioni contradditorie: vuole uscire dall’unione doganale e dal mercato unico, ma comunque avendo pieno accesso al mercato europeo. Lo stesso Barnier ha chiarito ieri alla premier Theresa May e al ministro della Brexit David Davis che ciò non sarà possibile e che in caso di uscita dall’Unione doganale per Londra potranno prospettarsi barriere commerciali.
L’ipotesi che si fa strada è quella di un accordo commerciale come quello siglato con il Canada. Il problema è che il Ceta riguarda principalmente le merci, non i servizi, mentre il Regno Unito vorrebbe che le proprie banche avessero accesso al mercato unico. Inaccettabile per Bruxelles, salvo a particolari condizioni. Entrambe le parti hanno bisogno di una intesa post-Brexit, tanto stretti sono i legami tra Bruxelles e Londra. In questo senso, un compromesso rimane dopotutto l’esito più probabile del negoziato.

Doing business in San Marino

Download now the book in PDF format

Downaload

Il segreto bancario non può coprire l’evasione fiscale

10 October 2017

Il Sole 24 Ore 19 Settembre 2017 di Alessandro Galimberti

LISTA FALCIANI? SENTENZA DEL TRIBUNALE FEDERALE

«Il segreto bancario non ha lo scopo di proteggere l’evasione fiscale commessa all’estero». Se a vergare questa sentenza è un tribunale svizzero – quello Federale, massima istanza del paese, l’equivalente della nostra Cassazione – significa che il vento lassù è davvero cambiato.
La causa che segna il punto di non ritorno tra il vecchio mondo alpino e il nuovo è quella che opponeva una signora argentina e i figli, tutti con domicilio fiscale in Italia, e banca Hsbc, quella diventata famosa per il furto + vendita di file al fisco francese da parte dell’ex dipendente Hervè Falciani (condannato per questo a 5 anni di carcere dal tribunale di Bellinzona). Nei primi due gradi mamma e figli avevano ottenuto «parziale ragione» dal pretore di Lugano e poi dall’appello ticinese: banca responsabile della mancata protezione dei dati, quindi clienti risarciti per la mancata adesione allo scudo fiscale-ter (i fatti accadono nel 2010) e per le imposte, sanzioni e interessi pagati alle Entrate, 40mila euro.
Ora però la cassazione svizzera inverte l’ordine causale: se i ricorrenti hanno versato quell’amaro importo, peraltro piccola frazione dei loro depositi in Hsbc, è perché – e solo perché – hanno scelto di non pagare le tasse là dove avrebbero dovuto, in Italia. Quindi c’è stato certamente un danno, ma chi è causa del suo mal non guardi alla banca, appunto perché il segreto bancario non tutela l’evasore, sicut dixi.
La sentenza (per la cronaca la 4A_21/2017 dell’udienza 29 giugno 2017) farà la storia del costume, prima ancora che della giurisprudenza, ma va letta anche per i riflessi che potrà avere sulle cause gemelle, centinaia, aperte a Lugano per le polizze Credit Suisse Life Bermuda (si veda da ultimo Il Sole 24 Ore del 1° settembre scorso). Qui i clienti lamentano la “stangata” per non aver potuto accedere alla voluntary disclosure/1 dopo che la Gdf aveva trovato i loro nomi (13mila) in un ufficio di Milano, e gli interessati non erano stati avvisati. Ma non è detto che Credit Suisse meriterà la clemenza riservata dalla corte a Hsbc: «La vicenda è parzialmente diversa – dice l’avvocato ticinese Paolo Bernasconi, che patrocina decine di clienti “Life Bermuda” – perchè non puntiamo a dimostrare la mancata custodia dei dati, ma piuttosto la erronea e cattiva consulenza: agli investitori veniva detto che quelle polizze erano sostanzialmente fuori dall’imponibile, cioè fiscalmente esenti. Così invece non era», come hanno scoperto i tanti che a Natale di 3 anni fa vennero raggiunti dagli avvisi di accertamento velocemente notificati dalla Gdf e dalle Entrate: il 1° gennaio infatti apriva la sanatoria vd/1, che fu invece impedita a molti dei 13 mila “Life Bermuda”.

Doing business in San Marino

Download now the book in PDF format

Downaload

La società svizzera «paga» l’inerzia del rappresentante

10 July 2017

Il Sole 24 Ore 26 Giugno 2017  di Ferruccio Bogetti e Gianni Rota

Imposte indirette. Se il mandatario italiano omette dichiarazioni e liquidazioni Iva

Per inadempienze e mancato ricorso contro gli avvisi risponde la società

La società svizzera risponde delle imposte accertate con atti notificati al rappresentante fiscale italiano. Questi è destinatario di tutti gli atti tributari quale mandatario, nonché solidamente responsabile. Né rilevano per il giudice eventuali responsabilità interne al rapporto fiduciario tra la società estera e il suo rappresentante, se quest’ultimo non impugna gli avvisi e li lascia diventare definitivi. Queste le conclusioni della sentenza 1863/01/2017 della Ctr Lombardia (presidente Labruna, relatore Aondio).
Il 9 marzo 2010 il Fisco eleva un Pvc a una società svizzera con rappresentante fiscale in Italia. Dal 2005 al 2010 tramite il rappresentante, la società avrebbe svolto nel nostro Paese operazioni Iva senza tenere i registri, effettuare le liquidazioni e presentare le dichiarazioni Iva.
Il 29 aprile 2011 le Entrate notificano al solo rappresentante alcune rettifiche Iva, che questi non impugna. In seguito, il 7 novembre 2011 la società comunica la cessazione del rapporto di rappresentanza fiscale.
La società riceve poi in Svizzera i ruoli definitivi e impugna contro le Entrate e il concessionario della riscossione, spedendo il ricorso in busta anziché plico. Queste le ragioni del ricorso:
nessuna notizia della verifica;
ricezione degli atti non presso la sede legale, ma solo presso il rappresentante fiscale;
violazioni solo formali, perché l’effettuazione dei vari adempimenti Iva avrebbe fatto scaturire un credito anziché un debito Iva;
in ogni caso, violazioni imputabili all’inadempienza del rappresentante.
Il Fisco resiste e il concessionario chiede l’inammissibilità del ricorso presentato in busta chiusa anziché in plico. Tesi accolta dalla Ctp, mentre la Ctr pur confermando nel dispositivo la sentenza di primo grado, nella parte alta della decisione ammette che il ricorso possa anche essere spedito in busta chiusa, purché sia provata la data di invio.
La ragione per cui la Ctr dichiara inammissibile il ricorso è che il ruolo e la cartella non sono stati impugnati per vizi in senso proprio (ad esempio, la decadenza della formazione del ruolo o l’incompetenza territoriale del concessionario), ma solo per un vizio in senso lato, cioè l’omessa notificazione dell’atto presupposto. Ed è proprio questa presunta omissione che i giudici non considerano tale, e questo per due ragioni:
il Fisco italiano deve poter contare su un interlocutore nazionale quando il soggetto passivo è stabilito all’estero e il rappresentante è l’unico destinatario di tutti gli atti dell’amministrazione: è un mandatario sempre obbligato a identificare in Italia il soggetto estero rappresentato, che diventa responsabile in solido per i debiti tributari;
al giudice tributario non interessano le responsabilità interne al rapporto fiduciario tra società estera e il suo rappresentante fiscale, da far valere in altra sede.
In conclusione l’accertamento è ritualmente notificato e i ruoli definitivi notificati in Svizzera sono legittimi.

Doing business in San Marino

Download now the book in PDF format

Downaload
Get in touch
x
x

Share to:

Copy link:

Copied to clipboard Copy