Fisco leggero per gli utili fuori dalla black list

8 March 2019

Il Sole 24 Ore 07 FEBBRAIO 2019 di Marco Piazza

SOCIETÀ ESTERE

Niente tassazione integrale se il Paese non è più a fiscalità privilegiata

La legge 205/2017, però, non guarda al momento di maturazione

I dividendi distribuiti da una società estera e formati con redditi prodotti in un esercizio in cui era considerata black list con le regole all’epoca vigenti, ma non con le regole vigenti al momento della distribuzione, non sono soggetti a tassazione integrale. A confermarlo è stata l’agenzia delle Entrate in una delle risposte fornite a Telefisco 2019.
In base alla circolare 35/E del 2016, nell’ipotesi in cui gli utili (o le plusvalenze) si debbano qualificare – sulla base delle disposizioni in vigore al momento della percezione o della realizzazione in capo al socio italiano – come provenienti da un regime fiscale privilegiato, gli stessi sono assoggettati al regime di integrale concorrenza al reddito imponibile; invece, nel caso in cui gli utili (o le plusvalenze) «si debbano qualificare – sulla base delle disposizioni in vigore al momento della distribuzione – come non provenienti da un regime fiscale privilegiato, beneficiano del regime di parziale esclusione, salvo il riscontro della sussistenza del requisito stesso anche rispetto al momento di effettiva formazione dell’utile distribuito».
A questo proposito, da un lato è stata apprezzata la scelta di non sottoporre a tassazione integrale i dividendi attinti da utili formatisi in periodi in cui la società era black list (secondo le regole all’epoca vigenti) ma che, con il metro di giudizio attuale, non lo sarebbe stata. Ha invece destato perplessità la tassazione integrale degli utili prodotti in un esercizio in cui, secondo la regola all’epoca vigente, la società non era black list, solo per il fatto di essere distribuiti in un esercizio in cui, per effetto del cambio di regola, la società è considerata a fiscalità privilegiata.
L’articolo 1, comma 1007 della legge 205 del 2018 ha quindi opportunamente disposto, in estrema sintesi, che non sono soggetti a tassazione integrale gli utili prodotti in un esercizio in cui, con la legislazione all’epoca vigente, non erano considerati “black”, anche se al momento della distribuzione la società è considerata residente in un Paese a fiscalità privilegiata.
Per quanto riguarda la valenza applicativa di questa norma, l’Assonime nella circolare 15 del 2018, paragrafo 2.6, ha ritenuto che essa non intenda integralmente “ripudiare” la tesi seguita dall’Agenzia nella circolare 35/E, ma semplicemente “correggerla” in parte, per l’ipotesi in cui l’impresa estera non fosse considerata privilegiata all’epoca di formazione dell’utile e lo sia divenuta al momento della distribuzione di tale utile. Ha comunque auspicato un chiarimento ufficiale.
A questo proposito, in occasione di Telefisco 2019, l’Agenzia ha confermato che con la legge 205 del 2017 non si è inteso introdurre una disposizione di portata generale, incentrata sul periodo di maturazione degli utili. Pertanto, il comma 1007 non si applica ai dividendi che si sono formati quando l’entità estera era considerata residente in un Paese considerato a fiscalità privilegiata «secondo le norme all’epoca vigenti». In questa ipotesi restano fermi i chiarimenti che sono stati forniti con la circolare 35/E del 2016.
In altri termini, una società che oggi non è considerata a fiscalità privilegiata può distribuire, senza applicazione della tassazione integrale, utili pregressi prodotti in un esercizio in cui era considerata, con i criteri pro-tempore vigente, black list se, nell’esercizio in cui tali utili si sono generati, la partecipazione può essere considerata “non black” con i criteri di oggi (Assonime, circolare 17 del 2017).

Doing business in San Marino

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