La condivisione dell’immobile non fa stabile organizzazione

9 April 2019

Il Sole 24 Ore 07 MARZO 2019 di Enrico Holzmiller

GRUPPI INTERNAZIONALI

La condivisione dell’immobile non fa stabile organizzazione

L’esistenza di una sede nello stesso palazzo non può essere l’unico elemento

La casa madre deve dare direttive stringenti alla controllata italiana

Uno degli aspetti più delicati nei gruppi internazionali è il livello di ingerenza della casa madre, o dei soggetti apicali, nell’attività della società figlia straniera. Il tema, infatti, è fonte di accertamenti fiscali che riqualificano, in tutto o in parte, l’attività della società residente, quale stabile organizzazione della “madre” localizzata in altro Stato. A seconda della profondità con cui detta ingerenza viene attuata, le presunzioni di esistenza di una “stabile” possono indurre a ritenere valido l’assunto dell’amministrazione finanziaria, attraendo nuova base imponibile in Italia, altrimenti tassata solo all’estero. Non vi sono più dubbi circa la possibilità che una società italiana possa al contempo fungere da stabile organizzazione di un soggetto straniero: da tempo, la Cassazione ha confermato questo possibile approccio, in quanto «l’autonoma piena soggettività giuridica non interferisce, invero, con l’imputazione, quale massa separata, dei rapporti fiscali riferibili a soggetto non residente, restando i due profili evidentemente autonomi e distinti, seppur in capo alla medesima entità» (Cassazione 16106/2011).
Il concetto è stato esplicitato con il nuovo comma 5 dell’articolo 162 del Tuir che ha introdotto la anti-fragmentation rule, disposizione antielusiva secondo la quale, ai fini di identificare l’esistenza di una “stabile”, bisogna fare riferimento «all’attività complessiva risultante dalla combinazione delle attività svolte dalle due imprese nello stesso luogo, o dalla stessa impresa o da imprese strettamente correlate nei due luoghi». La ratio della disposizione è quella di poter valutare unitariamente attività volutamente frammentate in più luoghi e/o tra più soggetti tra loro vicini.
La ricostruzione che il Fisco può fare deve tenere sempre conto di un limite invalicabile: il carattere preparatorio e ausiliario dell’attività. Laddove l’attività in Italia, effettuata dalla casa madre anche attraverso la società italiana, abbia le suddette caratteristiche, l’amministrazione finanziaria non potrà identificare alcuna stabile organizzazione sul territorio. Tale assunto è evidenziato ai commi 4 e 5 dell’articolo 162. Tuttavia, laddove l’attività non abbia il carattere di “accessorietà”, quando la presenza sul territorio italiano può definire o meno una stabile organizzazione? Quali elementi, quali presunzioni risultano efficaci a tale riguardo?
Su tali aspetti si è espressa la Ctr Lombardia con la sentenza 4915/18, depositata il 14 novembre (presidente e relatore Punzo). La Ctr ha considerato insufficiente, di per sé, l’esistenza in Italia di una sede fissa della società straniera situata nel medesimo immobile nel quale insiste la sede della società italiana “correlata”. Nel caso di specie, infatti, tale indizio era l’unico evidenziato dall’ufficio, mentre sussistevano una serie di presunzioni contrarie, e in particolare:
la Srl italiana non era partecipata dalla società straniera. Al contrario, era quest’ultima a essere posseduta (con quota di minoranza) dalla prima;
non emergevano ingerenze e/o condizionamenti della società straniera.
Interessante è il raffronto con la sentenza 4869/2017, depositata un anno prima, della medesima Ctr Lombardia. Anche in questo caso, la società straniera risultava avere l’uso di locali e strutture in cui operava la società italiana. Tuttavia, tale situazione veniva accompagnata da altri indizi:
esistenza di controllo della società straniera nella società italiana;
direttive stringenti della casa madre sui processi di vendita della controllata italiana;
proprietà della lista clienti utilizzata dalla società italiana in capo alla casa madre straniera; costi, per struttura e dipendenti, interamente gravanti sulla casa madre.
Nel caso di specie, i giudici hanno reputato le presunzioni come sufficientemente forti da poter considerare l’esistenza di una stabile organizzazione in Italia di società straniera.

Doing business in San Marino

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