Il Cda fuori dall’Italia esclude l’esterovestizione

11 June 2019

Il Sole 24 Ore 29 MAGGIO 2019 di Laura Ambrosi

HOLDING

Conta la disponibilità di locali per gestione e amministrazione

I consigli di amministrazione e le assemblee dei soci tenute in territorio estero, dove la società dispone materialmente di locali necessari per la gestione di partecipazioni, escludono la residenza in Italia della holding estera, ed impongono un’approfondita valutazione dei giudici di merito prima di ritenere sussistente un’ipotesi di esterovestizione.

A fornire queste indicazioni è la Cassazione con la sentenza 14527 depositata ieri. Ad una holding olandese veniva negato il rimborso delle ritenute operate in Italia in sede di distribuzione di dividendi da parte dalla propria controllata. L’agenzia delle Entrate, infatti, a seguito di un controllo sostanziale riteneva che la società olandese fosse stata fittiziamente costituita in Olanda allo scopo di beneficiare del regime agevolato di tassazione dei dividendi previsto dalla Convenzione tra Italia e Paesi Bassi sulle doppie imposizioni e del regime di esenzione dei dividendi delle imposte vigente in Olanda.

L’impresa, pertanto, non possedeva i requisiti per ottenere il rimborso delle ritenute sui dividendi. L’ufficio emetteva conseguentemente provvedimento di diniego dell’esenzione con richiesta di restituzione del rimborso delle ritenute. La società impugnava l’atto davanti alla Commissione tributaria provinciale, che accoglieva il gravame per intervenuta decadenza del potere di recupero dell’ufficio. L’agenzia appellava la decisione di primo grado. I giudici di appello ritenevano innanzitutto tempestiva la pretesa dell’ufficio e poi affermavano la fondatezza della tesi dell’effettiva residenza in Italia della società olandese.

In particolare, evidenziavano che dalle indagini svolte era emersa la residenza in Italia e nel Regno Unito degli amministratori della società estera. Essa, inoltre, non svolgeva alcuna attività economica e non aveva la sede di direzione effettiva in Olanda. A questo scopo, non risultava sufficiente che la società fosse stata costituita secondo le leggi di uno Stato estero.

La contribuente ricorreva per cassazione lamentando, tra l’altro, l’insufficiente motivazione in ordine all’asserita esterovestizione della società, trascurando gli elementi contrari forniti dalla difesa. La Cassazione ha accolto il ricorso, rilevando che i giudici di appello si siano limitati a sostenere l’effettiva sede in Italia sulla base della residenza nel nostro Paese e nel Regno Unito degli amministratori e sull’attività svolta dalla società, consistente nella mera gestione di pacchetti azionari.

Secondo la Corte, la residenza italiana o inglese degli amministratori della holding non è di per sé sintomatica dell’ubicazione della sede dell’amministrazione effettiva in Italia più di quanto non lo sia l’ubicazione della sede amministrativa effettiva in territorio inglese. Inoltre, lo svolgimento della mera attività di gestione dei pacchetti azionari è connaturata alla natura di holding della società,

La sentenza rileva così che i giudici di secondo grado non hanno esaminato le allegazioni difensive in ordine all’effettiva amministrazione in Olanda della società, dove peraltro avevano luogo sia i consigli di amministrazione, sia le assemblee dei soci. Inoltre nei Paesi Bassi la società aveva la materiale disponibilità dei locali necessari per lo svolgimento dell’attività di amministrazione e gestione. Da qui l’accoglimento del ricorso e il rinvio per un nuovo giudizio alla Ctr.

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