Via libera al Dl Semplificazioni: registri contabili solo telematici

12 Settembre 2022

Il Sole 24 Ore 3 agosto 2022 di Alessandro Mastromatteo e Benedetto Santacroce

Ieri l’ok definitivo al Senato con 168 voti favorevoli, 23 contrari e 2 astenuti

Operazioni da comunicare nell’esterometro con soglia di 5mila euro

La conversione del Dl 73/2022 (ieri l’ok definitivo dell’Aula del Senato con 168 voti favorevoli, 23 contrari e 2 astenuti) contiene importanti novità in materia di fisco telematico e di obblighi collegati alla gestione informatica dei registri contabili. In particolare, per i registri contabili, gli stessi si considerano regolarmente tenuti e conservati con sistemi elettronici anche se non trasposti su supporti cartacei ovvero se non versati a un sistema di conservazione elettronica a norma, a condizione che il contribuente a richiesta degli organi di verifica provveda a stamparli dimostrando di averli aggiornati secondo le regole imposte dalle regole fiscali.

Inoltre, per quanto riguarda gli obblighi, molto importante è l’introduzione di una soglia di 5.000 euro, per le operazioni che pur essendo carenti del requisito territoriale (articoli da 7 a 7 octies del Dpr 633/72), andrebbero comunicate con l’esterometro. In pratica tali operazioni (limitatamente al lato passivo) per importo non superiore alla soglia sono state escluse dall’adempimento.

Entrambe le previsioni perseguono un principio di semplificazione e sono sostanzialmente in linea con lo scopo del legislatore di far si che i registri e la dichiarazione Iva siano in futuro creati e precompilati dalle Entrate in forza delle informazioni che vengono acquisite con fatture elettroniche, corrispettivi telematici e operazioni con l’estero. Entrambe le previsioni, però, per motivi diversi aprono dei profili di criticità operativa che non possono essere fin da subito sottaciuti.

Registri tenuta e conservazione

L’intervento del legislatore consiste in una modifica dell’articolo 7, comma 4 quater del decreto 357/1997 in cui viene espressamente indicato che i soli registri contabili (libro giornale, libro degli inventari, registri prescritti ai fini Iva) possono essere tenuti e archiviati elettronicamente senza trasposizione su stampa ovvero senza attivazione del relativo processo di conservazione a norma secondo le regole previste dal Cad e dai connessi regolamenti di attuazione quindi anche oltre la scadenza dei tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi a condizione che a richiesta dei verificatori vengano stampati su supporto cartaceo.

Deve essere chiaro che la nuova regola che, in qualche modo disattende le interpretazioni fornite nel tempo dalle Entrate, riguarda solo i registri e non gli altri documenti che non essendo inclusi nella disposizione devono rispettare le normali regole di conservazione. Si pensi alle fatture elettroniche che, per legge devono essere conservate in modalità elettronica ovvero i contratti e i documenti a rilevanza fiscale che non configurandosi quali registri contabili non possono essere conservati in modalità elettronica senza essere debitamente stampati ovvero conservati elettronicamente.

Esterometro

L’articolo 12 del Dl 73/2022, come modificato in sede di conversione, estende il novero delle operazioni con clienti e fornitori non residenti escluse dall’obbligo di comunicazione dei dati, cosiddetto esterometro.

Si amplia, infatti, il novero delle operazioni per le quali non sussiste l’obbligo di esterometro, ricomprendendovi non solo quelle già oggetto di certificazione fiscale con dichiarazione doganale o con fattura elettronica in formato xml transitata da SdI, ma anche quelle che non solo non rilevano a fini Iva in Italia per carenza del requisito territoriale ma che, per singola operazione, non superano i 5.000 euro. Si tratta di quelle operazioni non rilevanti territorialmente in Italia, e cioè di acquisti di beni e prestazioni di servizi da un fornitore estero e che, di conseguenza, non determinano la necessità di adempiere all’obbligo di integrazione del documento passivo ricevuto o di emissione di una autofattura. Le operazioni interessate sono, ad esempio, quelle relative a immobili all’estero, ovvero acquisti di carburanti o pernottamenti all’estero.

Anche in questo caso l’esistenza di una soglia (anche se per lo più sufficientemente elevata) comporta l’obbligo per il contribuente di distinguere le operazioni da segnalare da quelle da escludere che per un sistema completamente automatizzato crea sicuramente un’alternativa da gestire con ulteriore interventi gestionali.

Doing business in San Marino

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