Verifica preventiva sugli acquisti da San Marino

16 Gennaio 2018

Il Sole 24 Ore 19 Dicembre 2017 di Giampaolo Giuliani

L’applicazione. Il rappresentante fiscale deve indicare in fattura se l’operazione è soggetta a scissione dei pagamenti

L’allargamento della platea degli operatori soggetti alla procedura della scissione dei pagamenti (split payment) determina come naturale conseguenza un coinvolgimento di un maggiore numero di aziende; è dunque facilmente ipotizzabile che si presenterà agli operatori un vasto numero di casistiche a volte di difficile soluzione. Tra queste vi sono certamente anche gli acquisti presso operatori sammarinesi per i quali devono essere adottate soluzioni differenziate a seconda delle modalità con cui viene effettuata l’operazione. Al riguardo, una prima riflessione deve essere fatta relativamente alla circostanza che, normalmente, le cessioni di beni provenienti da San Marino costituiscono importazioni, che, come tali, sono escluse dalla applicazione del sistema dello split payment, atteso il disposto dell’articolo 17-ter del Dpr 633 del 1972, il quale prevede che la scissione dei pagamenti debba essere applicata soltanto alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi. Questa limitazione oggettiva esclude, perciò, gli acquisti in cui l’imposta è assolta dall’acquirente italiano mediante l’inversione contabile o con la procedura dell’Iva prepagata. Diverso è il caso in cui l’operatore sammarinese si avvale di un proprio rappresentante fiscale in Italia. Si tratta di una procedura che non è disciplinata dal decreto del 24 dicembre del 1993 che regola il rapporto tra i due Stati, ma che è stata, comunque, avallata dall’amministrazione finanziaria italiana con nota 1998/68727/D dell’8 settembre 1988. In questo caso la cessione in Italia avviene in due fasi.
La prima riguarda la materiale introduzione in Italia dei beni, operazione che viene realizzata dal rappresentante fiscale mediante la procedura dell’inversione contabile prevista dall’articolo 16 del decreto del 24 dicembre 1993.
La successiva cessione al cliente italiano costituisce un’operazione interna, anche se il bene acquistato proviene direttamente dal fornitore sammarinese.
Questo significa che si dovrà operare una distinzione tra i soggetti acquirenti, perché se questi sono operatori economici o soggetti ad essi assimilati l’imposta viene assolta da questi ultimi mediante il meccanismo del reverse charge che per esplicita previsione normativa impedisce l’applicazione dello split payment. Diversamente se l’acquirente nazionale è un privato, il rappresentante deve emettere fattura indicando l’Iva connessa all’operazione effettuata. Lo stesso accade anche nell’ipotesi in cui il cliente sia un ente o un soggetto ad esso assimilato, rientrante tra quelli indicati dall’articolo 17-ter, privo di soggettività Iva. In tal caso, infatti, il rappresentante fiscale, all’atto dell’emissione della fattura, dovrà assoggettare l’operazione a Iva, ma dovrà anche indicare che l’operazione è interessata dalla scissione dei pagamenti.

Doing business in San Marino

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