Vendite a catena, promotore a rischio
9 Settembre 2026
Il Sole 24 Ore lunedì 17 Agosto 2026 di Matteo Balzanelli, Massimo Sirri e Riccardo Zavatta
Per costruire un’operazione triangolare comunitaria con tassazione dei beni nello Stato membro d’arrivo, occorre il rispetto di rigorosi requisiti. Lo ricorda la risposta 111/26 del 29 maggio che, trattando di una triangolazione Polonia/Germania/Italia in cui il promotore tedesco aveva omesso di designare il cliente nazionale quale debitore dell’Iva in Italia, conferma l’inapplicabilità della semplificazione dell’articolo 141 della direttiva 2006/112. Trovando spazio le regole delle vendite a catena (articolo 36-bis della direttiva), il promotore deve identificarsi in Italia, dove avrà luogo una cessione interna assoggettata a Iva a cura del cessionario nazionale.
La risposta del Fisco non può pronunciarsi sulle conseguenze sanzionatorie, ma tralascia anche di precisare che l’obbligo di identificazione nello Stato deriva dal fatto che il promotore, in quanto “operatore intermedio” che si occupa del trasporto, realizza qui l’acquisto intracomunitario dei beni forniti dall’operatore polacco: acquisto che rappresenta il naturale “antecedente” della successiva vendita interna.
La tassazione assolta
L’aspetto più interessante riguarda tuttavia un’altra questione. Per coglierne la portata, è bene scambiare i ruoli degli operatori coinvolti. Immaginiamo che sia il soggetto nazionale che, in veste di promotore, acquista i beni in Polonia, rivendendoli e consegnandoli al proprio cessionario tedesco, ma senza designarlo quale debitore dell’imposta. Gli effetti, mutatis mutandis, sarebbero gli stessi individuati dalla risposta.
Ma non è tutto. In forza della presunzione di cui all’articolo 41, paragrafo 1, della direttiva (e dell’articolo 40, comma 2, primo periodo, del Dl 331/93), infatti, l’acquisto intracomunitario si considera effettuato (per presunzione) in Italia se non si dimostra (prova contraria) la tassazione nello Stato membro di arrivo (Germania). Solo quando ciò avverrà, l’articolo 41, paragrafo 2, della direttiva 2006/112 (e l’articolo 43, comma 2, del Dl 331/93) consente di ridurre la base imponibile dell’acquisto intracomunitario presuntivamente assegnato allo Stato del promotore (Italia), al fine di tener conto della tassazione che si provi di aver assolto, previa identificazione, nello Stato Ue di destinazione dei beni.
La detrazione dell’imposta
La giurisprudenza Ue (sentenza nelle cause riunite C-536/08 e C-539/08) completa poi le previsioni normative, con indicazioni che si ritiene valgano anche dopo l’introduzione della disciplina delle vendite a catena, affermando che l’acquisto intracomunitario presuntivamente assegnato allo Stato del promotore quando non sono rispettate le condizioni per la triangolare – fra cui la designazione del debitore – non permette a tale soggetto (il promotore) di detrarre l’imposta dovuta in reverse charge nel proprio Stato.
Se l’Iva dovuta in Italia in forza della “ricollocazione” dell’acquisto fosse detraibile, l’operatore nazionale non avrebbe infatti alcun interesse a provare la tassazione nello Stato d’arrivo dei beni (Germania) conformemente alla regola generale d’imposizione nel Paese del consumo di cui all’articolo 40 della direttiva (tradotta nell’articolo 40, comma 1, del Dl 331/93). Né potrebbe eccepire che l’Iva in tale Stato è stata comunque assolta dal cessionario finale, poiché tale soggetto non avrebbe assolto l’Iva “giusta”, ovvero quella sull’acquisto interno al proprio territorio, avendo applicato il tributo su un acquisto intraUe che tuttavia rileva nello Stato del promotore in forza della presunzione normativa.
Per evitare simili effetti, non resta che attenersi scrupolosamente alle formalità previste.