Veicoli con targa estera: altra stretta sui furbetti e arrivano le multe

7 Febbraio 2022

Il Sole 24 Ore 10 gennaio 2022 di M.Cap.

Obbligo di registrazione al Pra entro tre mesi, ma resta il nodo reperibilità

Dopo tre anni controversi, cambia la stretta contro i “furbetti della targa estera”. Ma le novità non sanano tutte le criticità rilevate dalla Corte Ue e toccano solo in parte chi “si organizza” con leasing, noleggio e comodato all’estero. Inoltre, in caso di incidente, si creano problemi non affrontati nemmeno dalla nuova direttiva sulla Rc auto (articolo sotto).

Il fenomeno dei “furbetti”, iniziato negli anni Novanta, era esploso con gli inasprimenti fiscali del 2011 sull’auto: per evitare le tasse di iscrizione al Pra (Ipt) e proprietà (bollo), il caro assicurazione Rc auto, le notifiche delle multe e gli indici di reddito utilizzati dal Fisco, non pochi residenti in Italia hanno iniziato a circolare con targa estera. Alcuni italiani con vetture di lusso in leasing o noleggio, molti altri stranieri con auto più normali e vecchie.

Il Dl 113/2018 ha stroncato molti tra questi ultimi. Ha modificato l’articolo 93 del Codice della strada vietando ai residenti da più di 60 giorni di guidare veicoli immatricolati all’estero. Salvo noleggio o leasing presso operatori Ue o See (Spazio economico europeo) che non abbiano in Italia una sede secondaria o effettiva. L’altra eccezione era per dipendenti o collaboratori di aziende Ue o See che davano loro un veicolo in comodato. Sanzioni: multa di 711 euro e confisca (evitabile immatricolandolo in Italia entro 180 giorni).

La Legge europea 2019-2020 approvata definitivamente dalla Camera il 21 dicembre introduce un articolo 93-bis, con vari correttivi. Includendo anche i rimorchi, modulando le sanzioni e allargando le esenzioni (ai mezzi targati San Marino). Ma soprattutto viene in parte riformulato il divieto: i veicoli con targa estera di proprietà di residenti in Italia possono circolare nel Paese per tre mesi da quando l’interessato ha preso la residenza italiana. Quindi c’è un mese in più per adeguarsi, ma le sanzioni scattano anche se guida un residente all’estero, perché conta chi è il proprietario.

Il conducente resta rilevante quando è persona diversa dal proprietario e risiede in Italia: qui occorre a bordo «un documento, sottoscritto con data certa dall’intestatario», con titolo e durata della disponibilità del veicolo (prima necessario solo per leasing, noleggio o comodato). Quando il residente in Italia (o una persona giuridica con sede nel Paese) dispone del veicolo per più di 30 giorni «anche non continuativi, nell’anno solare», scatta un trattamento analogo a quello previsto dal Codice (articolo 94, comma 4-bis) per i mezzi immatricolati in Italia utilizzati da chi non ne è proprietario: titolo e la durata della disponibilità vanno registrati dall’utilizzatore in un elenco che sarà tenuto dal Pra. La registrazione va aggiornata in caso di cambi di disponibilità o di residenza. Registrazione anche per i mezzi di proprietà di lavoratori subordinati o autonomi che esercitano attività professionale in uno Stato limitrofo o confinante; i loro familiari conviventi residenti in Italia possono guidarli.

In caso di circolazione con targa estera senza documento o registrazione, quest’ultima va effettuata dal conducente «immediatamente».

I mezzi registrati sono soggetti al Codice italiano. Quindi si incide sul problema delle multe, che saranno notificate a chi ha disponibilità del veicolo in Italia, sempreché sia reperibile. Si vedrà se questa “nazionalizzazione” sarà interpretata anche nel senso di consentire la revisione in Italia, finora impossibile. Ma non si incide sull’evasione di Ipt e bollo, che non sono nel Codice: occorrerebbe targare il mezzo in Italia. Certo, la reimmatricolazione è obbligatoria anche col nuovo articolo 93-bis, ma come in passato è evitabile riportando il mezzo all’estero.

L’obbligo di reimmatricolare pare poi confermare una criticità sollevata dalla Corte Ue il 16 dicembre (sentenza sulla causa C-274/20) sulla norma precedente: l’uso temporaneo di veicoli in un altro Stato Ue è qualificabile come movimento di capitali, quindi tutelato dall’articolo 63 del Tfue vietando le misure tali da dissuadere i residenti dal contrarre prestiti in altri Stati membri. Secondo la Corte, l’obbligo di reimmatricolazione in Italia è come una tassa sul comodato d’uso transfrontaliero, che favorisce quello nazionale.

Doing business in San Marino

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