Vecchi paradisi addio, Svizzera e Monaco aprono gli archivi

6 Ottobre 2022

Il Sole 24 Ore 4 settembre 2022 di Valerio Vallefuoco

LA COOPERAZIONE

La cooperazione amministrativa fiscale internazionale ormai è una realtà ineludibile di cui contribuenti e consulenti non possono più non tenere conto. La normativa antiriciclaggio già dal 2012 con le raccomandazioni GAFI-FAFT hanno considerato nel novero dei reati presupposto al riciclaggio e autoriciclaggio i reati tributari rilevanti ai fini delle segnalazioni di operazioni sospette. Inoltre i Paesi non trasparenti e non cooperanti possono essere inseriti nelle cosiddette black list o grey list sempre ai fini antiriciclaggio, inserimento che comporta che tutte le operazioni finanziarie da e per questi Stati vengono considerate ad alto rischio dagli intermediari finanziari e assicurativi. Nemmeno le nuove tecnologie come le criptovalute e gli Nft sfuggono ormai ai controlli antiriciclaggio: tutti gli exchanger e i prestatori di servizi in valuta virtuale comunque denominati sono tenuti alla normativa antiriciclaggio e la compliance fiscale dei portafogli virtuali è uno dei principali requisiti di regolarità.

Gli accordi internazionali sullo scambio di informazioni intanto stanno funzionando, come dimostrano le dinamiche del rapporto tra Italia e Svizzera. L’amministrazione finanziaria della Confederazione e quella italiana scambiano informazioni sulle posizioni finanziarie detenute da specifici contribuenti oltralpe. In particolare la collaborazione è centrata sul periodo immediatamente precedente e successivo alla decorrenza dell’accordo sullo scambio di informazioni su richiesta e “di gruppo” e a quello sullo scambio automatico. Il primo accordo (Protocollo di Milano) è del 23 febbraio 2015 e modifica la Convenzione contro le doppie imposizioni tra i due Stati e della roadmap contestualmente firmata sulle questioni fiscali e finanziarie. Quest’ultima prevedeva la possibilità per l’agenzia delle Entrate di presentare alle autorità svizzere le cosidette richieste di “gruppo” riferite a particolari contribuenti “recalcitranti” che fra la data della firma del Protocollo e l’entrata in vigore dello scambio automatico di informazioni (1° gennaio 2017) avessero assunto comportamenti di ostruzione verso il Fisco italiano. Dando piena attuazione questi accordi l’Agenzia ha effettuato richieste di gruppo riguardante i conti detenuti dai residenti in Italia presso gli istituti bancari elvetici dal 23 febbraio 2015 al 31 dicembre 2016.

L’oggetto della richiesta riguarda tutti i contribuenti che, per eludere o aggirare il futuro scambio automatico di informazioni hanno chiuso i loro conti correnti in Svizzera in tale periodo con prelievi massicci ovvero anche attraverso bonifici internazionali verso Paesi considerati in quel periodo dalla Svizzera non black list (ad esempio, paesi Ue, Emirati Arabi , Hong Kong, Bahamas e Singapore). L’accertamento su questi canali internazionali in Italia è per lo più affidato all’Ufficio per il contrasto degli illeciti internazionali (Ucifi) che sta analizzando tutte le posizioni arrivate e sta controllando tutte le posizioni che non risultano aver aderito alla procedura di voluntary disclosure.

La questione in Svizzera è stata al centro di diversi ricorsi sulla fondatezza della richiesta di informazioni italiana, contestando che era da considerarsi nella sostanza un sorta di richiesta esplorativa di pesca a strascico (fishing expedition). Più volte però il tribunale Federale svizzero (sentenze 2C_904/2015 dell’8 dicembre 2016 e di recente 2C_73/2021 del 27 dicembre 2021) ha respinto tali eccezioni sulla base degli accordi internazionali, sulla rilevanza e pertinenza dei dati richiesti, sulla sufficiente specificità della richiesta e infine sulla circostanza che erano state esaurite tutte le procedure di controllo interno in Italia.

Risulta che simili richieste siano state effettuate anche per lo stato di Monaco, Dubai e diversi altri Stati contenuti nella black list italiana che hanno stipulato accordi di scambio di informazioni del medesimo tenore della Svizzera. Quest’ultima pur cooperando attivamente non è stata ancora espunta dalla black list delle persone fisiche, cosa che è ormai considerata un’anomalia da tutti gli esperti del settore. Alla luce dello stato attuale della cooperazione amministrativa internazionale, pertanto al contribuente “recalcitrante” non rimane che avvalersi delle procedure conciliative spontanee di regolarizzazione previste dal nostro ordinamento che prevedono ancora una riduzione significativa delle sanzioni amministrative e la non punibilità per chi ancora non è stato raggiunto da un accertamento.

Doing business in San Marino

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