Un cantiere non è stabile organizzazione
11 Dicembre 2017
Il Sole 24 Ore 25 Novembre 2017 di Antonio Iorio
Accertamento. Non dimostrata la funzione strumentale
L’utilizzo del cantiere di una società italiana da parte di un’impresa estera per svolgere lavori nel nostro Paese, non configura una stabile organizzazione se non si prova la rilevanza degli strumenti rispetto all’attività svolta. Una volta, poi, che il giudice di merito ha svolto un accertamento di fatto al riguardo, immune da vizi logici, la Cassazione non può operare alcun differente sindacato. A chiarirlo è la Suprema corte con la sentenza 28059 depositata ieri.
A un imprenditore sloveno il fisco italiano contestava la costituzione di una stabile organizzazione e conseguentemente l’omessa presentazione delle varie dichiarazioni. In particolare l’imprenditore estero, specializzato in lavori di tubisteria e piccola carpenteria navale, aveva ottenuto un subappalto presso i cantieri della società italiana e sulle imbarcazioni in allestimento. I giudici di merito, in entrambi i gradi giudizio ritenevano infondati gli accertamenti.
Secondo la Ctr, era certamente possibile dedurre la stabile organizzazione solo con riferimento a soggetti per i quali la struttura materiale possa essere qualificata alla stregua di una risorsa strumentale in senso proprio o comunque funzionale alla produzione del reddito di impresa. Tuttavia nel caso particolare l’attività svolta presso i cantieri organizzati dalle committenti o sub committenti italiani non aveva alcuna rilevanza ai fini dell’individuazione della stabile organizzazione.
L’ufficio non aveva individuato, in altre parole, le ragioni per le quali i cantieri avrebbero assunto una rilevanza strumentale rispetto allo svolgimento dell’attività imprenditoriale e funzionale alla produzione del reddito.
L’Agenzia impugnava tale decisone in Cassazione, lamentando che in base al modello convenzionale Ocse, il fatto stesso di avere un cantiere configurava una stabile organizzazione. I giudici di legittimità hanno respinto il ricorso evidenziando che il pronunciamento della Ctr era immune da vizi logici e insindacabile presso la Suprema corte. Più in dettaglio i lavori svolti dagli operai della ditta estera presso i cantieri venivano eseguiti con modesti attrezzi che per comodità erano custoditi presso i cantieri stessi delle committenti. L’ufficio non aveva provato che tali cantieri assolvessero una rilevante funzione strumentale rispetto alle attività ivi eseguite dagli operai stranieri, mentre si era limitato alla semplice prospettazione, senza provarla, dell’esecuzione di lavori di complessità tale da richiedere un’attrezzatura diversa da quella in dotazione . Da qui il rigetto del ricorso