Tutte le informazioni antiriciclaggio hanno valore anche ai fini fiscali

7 Luglio 2022

Il Sole 24 Ore 22 giugno 2022 di Antonio Iorio

L’UTILIZZABILITÀ DEI DATI

Il Dlgs 231/2007 ha ampliato il perimetro che la precedente normativa restringeva agli elementi registrati dai soggetti obbligati

La stretta connessione esistente tra i fenomeni di evasione fiscale e il riciclaggio di denaro di provenienza illecita ha indotto negli anni il legislatore a prevedere sempre più un travaso automatico degli elementi probatori acquisiti in un settore rispetto all’altro

Ciò sia perché sovente le investigazioni svolte nei due settori (riciclaggio ed evasione fiscale) sono eseguite dal medesimo organo di polizia (Guardia di finanza) sia per una sorta di necessaria economia procedimentale che renderebbe abbastanza singolare l’impossibilità di utilizzare in un comparto, gli elementi acquisiti nell’altro procedimento

In tale contesto, occorre segnalare che la circolare 1/2018 della Gdf evidenzia, nel processo di selezione dei soggetti da sottoporre ad ispezione fiscale e nell’ottica di valorizzare gli elementi informativi ottenuti nelle attività di servizio, una particolare attenzione a quelli derivanti:

dal patrimonio informativo acquisito tramite le segnalazioni di operazioni sospette degli intermediari finanziari, dei professionisti e degli operatori non finanziari;

dalle comunicazioni delle infrazioni che i soggetti obbligati devono inviare anche alla Gdf quando hanno notizia di violazioni alle disposizioni sulla limitazione dell’uso del denaro contante e dei titoli al portatore;

dall’esecuzione delle ispezioni/controlli antiriciclaggio ed antiterrorismo

dall’esecuzione dei controlli in materia di circolazione transfrontaliera di valuta;

dalle segnalazioni di dati, elementi e notizie suscettibili di sviluppi fiscali, che devono essere obbligatoriamente inoltrate al competente reparto Gdf, da parte di tutti gli altri organi ed enti incaricati, in genere, di funzioni ispettive e di vigilanza

In tale contesto, sotto il profilo normativo, l’ultimo comma dell’articolo 9 del Dlgs 231/2007 prevede che i dati e le informazioni acquisite nell’ambito delle attività svolte in base allo stesso articolo sono utilizzabili ai fini fiscali, secondo le disposizioni e le attribuzioni vigenti.

Questa disposizione, rispetto alla precedente (articolo 36 comma 6, Dlgs 231/2007), è caratterizzata da un maggiore perimetro applicativo, In passato infatti la disposizione in questione limitava l’utilizzabilità in campo tributario alle sole informazioni registrate dai soggetti obbligati, contenute, cioè, nell’archivio unico informatico, nel registro della clientela o nei sistemi informatici tenuti ai fini antiriciclaggio.

Con la riforma di qualche anno fa, invece, viene ampliato sensibilmente l’ambito oggettivo degli elementi che si prestano ad un’utilizzazione fiscale diretta, in quanto sono incluse tutte le informazioni acquisite nel contesto delle attività svolte ai fini antiriciclaggio.

Secondo la circolare n. 1/2018 della Gdf la previsione della diretta utilizzabilità ai fini fiscali delle informazioni acquisite nell’ambito delle attività in questione è suscettibile di assicurare una piena e immediata interazione tra il procedimento antiriciclaggio e quello amministrativo tributario, al pari di quanto avviene tra il procedimento penale e l’accertamento fiscale.

Si tratta in concreto della possibilità di utilizzare ai fini fiscali tutti i dati acquisibili dalla Gdf nello sviluppo di segnalazioni di operazioni sospette, nei controlli antiriciclaggio, nell’esame dei fascicoli dei clienti.

Sotto il profilo più operativo, il trasferimento ai fini fiscali dei dati e delle notizie acquisiti a seguito di ispezioni antiriciclaggio avviene di norma a conclusione di tutte le attività volte alla verifica del corretto assolvimento, da parte dei soggetti obbligati, degli adempimenti anti riciclaggio

Inoltre le informazioni in questione non devono essere confluite in un procedimento penale, poiché, in questo caso, il loro utilizzo ai fini fiscali è soggetto alla diversa disciplina prevista dagli articoli 63 del Dpr 633/1972 e 33 del Dpr 600/1973 (autorizzazione dell’autorità giudiziaria competente).

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