Trust, San Marino fa salire il prelievo fiscale per evitare la black list italiana
12 Gennaio 2020
Quotidiano del Fisco 11 DICEMBRE 2019 di Gianluca Dan e Matteo Pettinari
La Repubblica di San Marino pochi mesi fa, con la legge n.123 del 5 agosto 2019, aveva introdotto due importanti novità nella legge 42/2010 che disciplina l’istituto del trust a San Marino:
1) l’eliminazione del «parere di conformità» preventivo che doveva emettere un notaio sammarinese;
2) l’attribuzione al trustee, anche se straniero, della responsabilità dell’istituzione e tenuta del «libro degli eventi», limitando così la figura del cosiddetto «agente residente» a semplice referente per gli adempimenti formali relativi al Registro dei trust tenuto presso la Banca centrale sammarinese.
Con l’articolo 17 della legge 157/2019 del 19 novembre la Repubblica di San Marino interviene nuovamente sul tema dei trust con ulteriori due correzioni. Vediamole nel dettaglio.
- In primo luogo, con la modifica della lettera a) del comma 1 dell’articolo 1 della legge 42/2010, viene allargata la platea dei soggetti che possono assumere la carica di «agente residente», prima limitata a professionisti iscritti negli albi professionali degli avvocati, notai o commercialisti. Ora tale servizio potrà essere svolto anche da una società purché sia sottoposta agli obblighi antiriciclaggio e abbia almeno uno dei citati professionisti tra i suoi esponenti (indifferentemente con la qualifica di amministratore o sindaco). La disposizione è dettata dall’intenzione di creare una risposta professionale strutturata e non semplicemente vincolata al singolo professionista così da rendere più attraente per gli operatori internazionali lo strumento del trust sammarinese. Da notare che la norma non sembra riservare il ruolo di agente residente “societario” solo alle trustee company sammarinesi, autorizzate dalla Banca centrale sammarinese ed aventi le caratteristiche e i presidi contenuti nel decreto delegato n. 49 del 16 marzo 2010, che teoricamente sarebbero i soggetti più adatti e più tutelanti per i clienti.
- La seconda modifica pone mano alla e legge n. 38 del 17 marzo 2005 che tuttora disciplina la tassazione dei trust fiscalmente residenti a San Marino: finora i trust fiscalmente residenti erano assoggettati all’imposta generale prevista per le società e gli enti (similmente all’Italia), pari al 17%, applicabile a un imponibile determinato moltiplicando i proventi lordi derivanti dal fondo in trust per un coefficiente di redditività del 10 per cento. In sostanza la tassazione era quindi pari all’1,7% dei ricavi. Viene ora incrementato il coefficiente di redditività al 75% dell’ammontare complessivo dei ricavi determinando quindi un’aliquota effettiva sulle entrate lorde del trust del 12,75%, sufficiente per considerare il livello di tassazione non inferiore al 50% di quello applicabile in Italia (sul reddito netto), e quindi tale da escludere San Marino dal novero degli Stati a fiscalità privilegiata come previsto dall’articolo 47-bis, comma 1, lettera b) del Tuir, come modificato dal decreto fiscale collegato alla manovra (Dl 124/2019) ora in corso di conversione parlamentare.
Oltre a tale regime, che potremmo definire ordinario, viene tuttavia prevista una modalità opzionale di tassazione per i trust residenti, con determinazione analitica dell’imponibile e con applicazione dell’aliquota generale del 17% senza alcuna riduzione forfettaria. Ove invece, previa opzione da esercitarsi nella dichiarazione dei redditi, i proventi vengano reinvestiti per almeno 24 mesi con le modalità che saranno individuate da appositi provvedimenti, il coefficiente di redditività verrà nuovamente applicato nella misura del 10% e quindi il livello impositivo ritornerebbe all’1,7% sui ricavi «immobilizzati».
Va valutato positivamente l’allargamento della platea dei soggetti che possono svolgere la funzione di «agente residente» in forma strutturata mentre desta qualche perplessità la modifica legislativa sulla parte fiscale, considerabile quasi una «instant rule» per dare una risposta immediata alla nuova norma italiana sui redditi corrisposti da trust non residenti opachi (articolo 44, primo comma, lettera g-sexies, del Tuir).