Trust, atto di dotazione con imposte fisse anche se ci sono immobili

9 Settembre 2026

Il Sole 24 Ore 24 Agosto 2026 di Fabrizio Dominici Giorgio Gavelli

Con sentenza n. 1045 del marzo 2026 la Cgt di II grado della Puglia, sezione 26 (presidente Lupi, relatore Carra), ha confermato l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (e già condiviso nel primo grado): l’atto istitutivo del trust e gli atti di dotazione patrimoniale sono fiscalmente neutrali e soggetti all’imposta di registro in misura fissa, anche se la dotazione ha ad oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari. Secondo tale orientamento, anche le imposte ipotecaria e catastale (oggetto di giudizio) trovano applicazione nella misura fissa, essendo la tassazione proporzionale differita al momento dell’effettiva attribuzione dei beni ai beneficiari.

Il trust è un istituto di origine anglosassone introdotto nell’ordinamento italiano attraverso la ratifica della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, resa esecutiva con la legge 16 ottobre 1989, n. 364. La Convenzione non disciplina il trust sotto il profilo sostanziale, ma impone agli Stati aderenti di riconoscere gli effetti dei trust validamente istituiti secondo la legge regolatrice prescelta dal disponente. Pur in assenza di una disciplina codicistica, il trust è un istituto riconosciuto dall’ordinamento italiano ed è ampiamente utilizzato quale strumento di protezione patrimoniale, pianificazione successoria, gestione di patrimoni familiari e realizzazione di specifiche finalità meritevoli di tutela. La disciplina tributaria del trust è stata, in passato, caratterizzata da un significativo contrasto interpretativo, dovuto principalmente all’assenza di una disciplina legislativa per le imposte indirette.

Il legislatore ne ha infatti riconosciuto la rilevanza fiscale ai fini dell’imposizione diretta, ma non ha mai disciplinato il trattamento tributario dell’atto istitutivo e dell’atto di dotazione patrimoniale ai fini dell’imposta di registro, delle imposte ipotecaria e catastale e dell’imposta sulle successioni e donazioni. Il problema è sempre stato comprendere se il trasferimento dei beni dal disponente al trustee fosse idoneo a determinare un’effettiva manifestazione di capacità contributiva, o se dovesse essere considerato un trasferimento meramente strumentale.

La Suprema corte ha progressivamente valorizzato la natura del trust quale patrimonio segregato e la funzione strumentale svolta dal trustee. Secondo tale impostazione, il trustee non riceve i beni per acquisirli definitivamente al proprio patrimonio, ma solo per amministrarli nell’interesse dei beneficiari o per il perseguimento dello scopo individuato dal disponente. Perciò il trasferimento iniziale dei beni non realizza un’attribuzione definitiva della ricchezza, ma costituisce solo il presupposto organizzativo necessario per l’attuazione del programma negoziale proprio del trust. La giurisprudenza di legittimità (ex pluribus Cassazione 8082/ 2020) ha così sostituito il criterio del trasferimento formale con quello dell’effettivo arricchimento patrimoniale, ritenendo che soltanto quest’ultimo possa integrare il presupposto dell’imposizione proporzionale.

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