Transfer pricing, serve la prova del vantaggio per chi ha pagato

13 Aprile 2026

Il Sole 24 Ore 17 Marzo 2026 di Alessandro Germani

La tematica del transfer pricing (Tp) richiama sempre l’inerenza dei costi e l’utilità per il soggetto che riceve il servizio. La sentenza della Cassazione n. 5753 del 13 marzo 2026 ribadisce questi principi e costituisce un utile vademecum concettuale per le imprese che si trovano ad affrontare tali situazioni.

Nell’ambito del perimetro italiano formato da una società Alfa che commercializza il carburante per aviazione (jetfuel) e la sua controllante italiana Beta Italia, Alfa è parte di due accordi per la ripartizione dei costi infragruppo (cost contribution agreement o CCA) con la consociata inglese Beta International. Il primo riguarda funzioni aziendali centralizzate quali risorse umane, finanza, informatica, appalti e approvvigionamento, servizi legali e gestione dei crediti. Il secondo invece riguarda costi di ricerca e sviluppo sostenuti centralmente (proprietà intellettuale, marketing, salute e sicurezza). La chiave di allocazione è data dal rapporto fra il fatturato della singola entità e quello del business aviazione a livello mondiale, al netto dell’infragruppo e delle imposte indirette .

La Cassazione, in primo luogo, dà ragione all’Agenzia circa il fatto che la questione del transfer pricing (TP) è, per così dire, di natura sostanziale. Quindi che l’avviso di accertamento riporti come riferimento normativo l’articolo 110 comma 7 del Tuir (relativo alla disciplina di TP) piuttosto che l’articolo 109 comma 5 del Tuir (principio di inerenza) è del tutto irrilevante dal momento che nell’avviso di accertamento le Entrate avevano chiaramente illustrato il loro percorso argomentativo. Tanto è vero che avevano decretato la bontà dei (soli) addebiti in tema di credit management, information technology e human resources mentre per gli altri addebiti contestavano che la società Alfa facesse solo riferimento alla centralizzazione delle funzioni e dei servizi ma senza provare alcuna connessione. È interessante il fatto che la Cassazione ritiene che molti dei servizi centralizzati afferiscano a esigenze di coordinamento, che vi sono comunque altri servizi addebitati dalla controllante italiana e che non è provata l’utilità specifica per Alfa dei servizi centralizzati. Questo, dunque, pone in evidenza la necessità che in ambito infragruppo si presti la dovuta attenzione ai seguenti concetti: le attività di interesse dell’azionista (cd. shareholder activities) come tali possono non essere deducibili a valle; i servizi (eventualmente duplicati) prestati da altre entità del gruppo si prestano anch’essi al sindacato di deducibilità; l’inerenza per chi sostiene il costo va sempre provata come vantaggio reale ed effettivo.

La Cassazione chiarisce altresì che la pratica di allocare in maniera conveniente l’imponibile fra le varie associate può sconfinare in pratiche che si rivelano elusive (Cassazione n. 17955/13 e 19166/21). Per la Corte chi riceve il servizio deve ottenerne un’effettiva utilità che deve essere obiettivamente determinabile e documentata, anche se a quei costi non conseguano ricavi in senso stretto. E l’onere della prova grava chiaramente sul contribuente. La Cassazione ribadisce un concetto che dovrebbe essere seguito da tutti i gruppi che si cimentano con queste problematiche: non basta che vi siano i contratti che disciplinano i servizi e le relative fatture, ci vuole la dimostrazione dell’utilità di ciò che si è ricevuto (Cassazione 16480/14 e 17535/19). Interessante anche un altro passaggio della sentenza. La società aveva dedotto erroneamente nel 2010 dei costi di competenza 2009 (tipico errore contabile) e pretendeva che in contenzioso le fosse riconosciuto di compensare il credito scaturente dal 2009 con il debito da accertamento 2010. Ciò indipendentemente dai termini dell’integrativa e dell’istanza di rimborso. La Cassazione rispedisce al mittente ribadendo un principio basilare del reddito d’impresa, ovvero che la competenza non si può scegliere ma va rispettata (Cassazione 23521/20). Questo sia per le Entrate sia per i contribuenti.

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