Transfer pricing, scelta del metodo di valutazione su misura del singolo caso
17 Dicembre 2025
Il Sole 24 Ore 5 Novembre 2025 di Marco Piazza
Spetta all’interprete individuare fra i diversi criteri forniti dalle norme tecniche sui prezzi di trasferimento (transfer pricing) quello più aderente alla fattispecie concreta, tenendo presente lo scopo perseguito dall’articolo 110, comma 7, del Tuir. Queste in sintesi le massime desumibili dall’ordinanza 29083/2025 della Cassazione che conferma la precedente 26432/2024.
Nell’articolata motivazione della pronuncia, che ricalca quella della precedente n. 2853/2024, si convalida l’utilizzo del cosiddetto transactional net margin method (Tnmm) posto, dalle linee guida Ocse 2017 (ora aggiornate con la versione 2022) sullo stesso piano dei metodi basati sul confronto di prezzo a differenza delle linee guida del 1995 che privilegiavano i metodi tradizionali di determinazione del prezzo di libero mercato.
Afferma la Cassazione che l’adozione del Tnmm risulta particolarmente affidabile quando l’analisi funzionale mostra l’esistenza di una parte (parte testata o tested party) della transazione controllata che svolge funzioni più semplici ed assume i rischi limitati rispetto all’altra parte della transazione (paragrafo 2.64 e successivi Oecd). In analogia con il metodo Rpm (Resale price method, metodo del prezzo di rivendita) o Cpm (Cost plus method, metodo del costo maggiorato), esso si focalizza sulla redditività della parte testata nella transazione controllata, mentre se ne discosta poiché opera a livello di marginalità netta e non di marginalità lorda.
Nella fattispecie, viene ribadita una conclusione ripresa dalla sentenza 26432/2024 secondo la quale il Tnmm sarebbe più adatto nel caso di cessione di beni infragruppo a basso rischio, a causa dell’unicità del centro di produzione che opera sostanzialmente su ordini già confermati. In assenza di un mercato aperto, il sistema di Tnmm risulta più aderente rispetto al Cup, perché il margine di guadagno è criterio più indicativo rispetto al prezzo che non è frutto di libero mercato.
Altra giurisprudenza (Cassazione n. 1311/2025) ritiene invece che sia rimasta una preferenza implicita per il metodo del confronto di prezzo, che comporta un onere di specifica motivazione delle ragioni per cui si preferiscono altri metodi, nella specie il Tnmm. Secondo questa sentenza citata, l’articolo 4, comma 3, del Dm 14 maggio 2018 prevederebbe espressamente una preferenza per i metodi tradizionali e in particolare per il metodo di confronto del prezzo, ove praticabile.