Transfer pricing, ecco sette motivi che giustificano il prestito infruttifero

5 Marzo 2025

Il Sole 24 Ore 24 Febbraio 2025 di Massimo Bellini e Enrico Ceriana

È conforme alla normativa sui prezzi di trasferimento un finanziamento infruttifero per cui il contribuente sia in grado di giustificare le valide ragioni economiche sottostanti la mancata applicazione di un tasso di interesse. Questo è il principio espresso dalla Corte di giustizia tributaria della Lombardia con la sentenza n. 1633/4/2024 (presidente e relatore Servetti). La pronuncia merita attenzione non tanto per la conclusione, che conferma un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, quanto perché evidenzia con chiarezza alcune argomentazioni che si possono utilizzare per supportare la congruità con il principio di libera concorrenza di finanziamenti non onerosi.

La controversia nasce da una contestazione dell’ufficio per omessa contabilizzazione di interessi attivi maturati su finanziamenti erogati a due società collegate in violazione dell’articolo 110, comma 7, del Tuir, che venivano rideterminati in sede di verifica sulla base del bollettino statistico della Banca d’Italia.

La Cgt di secondo grado accoglieva l’appello del contribuente che aveva fornito le «ragioni commerciali interne al gruppo, connesse al ruolo assunto dalla controllante a sostegno delle consociate» sottese alla gratuità del finanziamento. Sono sette i punti che hanno formato il convincimento dei giudici:

1 in virtù del rapporto di partecipazione la controllante aveva interesse a fornire sostegno finanziario non remunerato, avendo come obiettivo lo sviluppo ed il successo commerciale della partecipata da cui potrà avere un ritorno economico;

2 i finanziamenti erano a tempo indeterminato, caratteristica che di per sé esclude la possibilità che un istituto di credito possa erogare somme senza contestuale previsione di loro restituzione;

3 il trend dei saldi creditori sempre crescente, unitamente all’ indeterminatezza del termine di restituzione, assimilava le erogazioni a versamenti in conto capitale;

4 le controllate avevano avuto ricorrenti perdite per cui sarebbe stato del tutto irragionevole l’aggravamento dei risultati che sarebbe derivato dalla pretesa onerosità dei finanziamenti;

5 le due controllate beneficiarie del finanziamento non godevano di merito creditizio, atteso che i rispettivi elevati gradi di indebitamento comportavano l’oggettiva incapacità di ottenere credito da terzi per cui l’unica possibile fonte di supporto finanziario era la controllante;

6 il gruppo si trovava in situazione finanziaria precaria, tanto da giungere a un accordo di ristrutturazione del debito ex articolo 67 della legge fallimentare, comportante la postergazione ex lege dei finanziamenti in oggetto e il congelamento dei finanziamenti bancari;

7 infine per una delle due consociate il contratto si inseriva in un più ampio accordo finanziario in cui vi erano anche istituti di credito terzi da cui si poteva desumere che l’infruttuosità del finanziamento fosse la reale, e unica, condizione di mercato perseguibile.

Si ricorda che, secondo la Cassazione (7361/2024), la dimostrazione delle ragioni commerciali interne al gruppo rappresenta elemento rilevante ai fini della verifica della conformità al principio di libera concorrenza.

Doing business in San Marino

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