Transfer pricing, criteri su misura

8 Marzo 2018

Il Sole 24 Ore 23 Febbraio 2018 di Giuseppe Lagrutta e Luca Miele

Operazioni infragruppo. Avviata dal Mef la consultazione sulla bozza di decreto – Valutazione secondo il metodo più appropriato al caso

L’amministrazione applicherà il meccanismo del contribuente se affidabile

Il ministero dell’Economia ha pubblicato il 21 febbraio l’avviso di avvio di un processo di pubblica consultazione sulla bozza di Dm sull’applicazione della disciplina dei prezzi di trasferimento.
Lo schema di decreto, richiesto dal comma 7 dell’articolo 110 Tuir, individua una serie di elementi a fondamento dell’applicazione dell’articolo 110 e coerenti con l’articolo 9 del modello Ocse di convenzione contro le doppie imposizioni e le linee guida Ocse in materia di prezzi di trasferimento.
Il decreto stabilisce (articolo 4) che la valorizzazione dei prezzi di trasferimento deve essere informata all’utilizzo del metodo «più appropriato» alle circostanze del caso, tenendo conto dei punti di forza e debolezza di ciascun metodo, della disponibilità di informazioni affidabili, delle caratteristiche dell’operazione oggetto di analisi. Il metodo più idoneo andrà individuato tra i cinque previsti dall’Ocse, cioè i metodi tradizionali (confronto di prezzo, prezzo di rivendita e costo maggiorato) e i metodi transazionali (metodo del margine netto della transazione e ripartizione dei profitti).
In conformità alla prassi (circolare 58/E/2010), il decreto richiama la gerarchia “sfumata” dei metodi prevista dall’Ocse stabilendo che, in presenza di potenziale applicazione di un metodo tradizionale e di un metodo transazionale in maniera affidabile, il contribuente dovrà adottare il metodo tradizionale. E ancora, il metodo del confronto di prezzo dovrà essere preferito laddove presenti lo stesso grado di affidabilità rispetto agli altri metodi.
Ancora, il decreto obbliga l’amministrazione ad applicare, per la verifica della congruità dei prezzi infragruppo, il metodo di analisi adottato dal contribuente, laddove questo sia stato selezionato e applicato in modo affidabile. Tale principio, di derivazione Ocse, si basa sull’assunto che il contribuente, nel fissare i prezzi della transazione, abbia svolto una dettagliata analisi dei fatti e delle circostanze rilevanti e abbia una approfondita conoscenza della sostanza economica dell’operazione. Di conseguenza, qualora il metodo sia stato selezionato rispettando la gerarchia e si dimostri affidabile rispetto alla sostanza economica dell’operazione, l’amministrazione dovrà attenersi a tale metodo per valutare la conformità al principio di libera concorrenza dei prezzi infragruppo.
Il decreto afferma (articolo 6) che il principio di libera concorrenza è rispettato se il prezzo o margine della transazione controllata è nell’intervallo dei valori delle transazioni indipendenti. Previsione conforme alla disciplina Ocse ove si afferma che, in presenza di un range di valori formato da soggetti comparabili, qualsiasi punto dell’intervallo è idoneo a esprimere il prezzo di libera concorrenza. Questa previsione non dovrebbe consentire all’amministrazione finanziaria di operare, come sovente accade, delle rettifiche dei prezzi di trasferimento al solo fine di riportare il valore della transazione controllata a un punto fisso (ad esempio, mediana).

Doing business in San Marino

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