Tassazione come valute estere tutta in salita per bitcoin e token

6 Marzo 2021

Il Sole 24 Ore 22 febbraio 2021 di Dario Deotto

DICHIARAZIONI

La tesi del Fisco contrasta con le norme antiriciclaggio ed è di difficile attuazione

Il richiamo alla norma «di chiusura» impedisce di far valere le minusvalenze

La forte accelerazione che, negli ultimi tempi, hanno avuto le criptovalute e determinati token impone di ritornare sulle questioni giuridiche e fiscali che li riguardano. Anche se il problema dell’inquadramento giuridico e tributario si pone per molti altri fenomeni della digitalizzazione dell’economia, che ormai prescindono da un luogo fisico (sono cioè a-territoriali). Così che si ritiene che la dimensione “spaziale”, più che territoriale, di molti fenomeni digitali potrà essere regolata soltanto con regole uniformi in seguito ad un accordo globale tra Stati.

Uno di questi fenomeni a-territoriali è proprio quello delle criptovalute, per le quali non esiste un preciso inquadramento giuridico.

La nozione antiriciclaggio

Il legislatore italiano ha regolato il fenomeno esclusivamente ai fini della disciplina antiriciclaggio definendo le valute virtuali «la rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente» (articolo 1, comma 2, lettera qq), del Dlgs 231/2007).

Si tratta di una definizione che, a nostro avviso, coglie nel segno in quanto, in primo luogo, riconosce la rilevanza delle criptovalute come mezzo di scambio e non di pagamento. Il “mezzo di scambio” non ha una dimensione temporale: è l’utilizzo che se ne fa “ora e adesso”. La funzione di mezzo di pagamento consente invece di estinguere il debito che è stato contratto.

Inoltre, la disciplina del Dlgs 231/2007 individua – correttamente – la “funzione multiforme” delle criptovalute: quest’ultime possono risultare sia mezzo di scambio che strumento d’investimento, così come viene stabilito – sempre giustamente – che le criptovalute non risultano necessariamente collegate a una valuta avente corso legale.

Il corretto inquadramento della disciplina antiriciclaggio stride tuttavia con la rilevanza tributaria che, in alcuni documenti di prassi, è stata attribuita dall’agenzia delle Entrate (risoluzione 72/E/2016 e interpello 956-39/2018). Quest’ultima, infatti, ha assimilato le criptovalute alle valute estere. Occorre rilevare che una valuta si può considerare tale quando ha un legame con un territorio. Le criptovalute non hanno, evidentemente, questo legame.

Così è senz’altro da disconoscere la connotazione delle criptovalute come valute estere che porterebbe ad applicare, per le persone fisiche “private” – sempre secondo l’Agenzia – la specifica disciplina prevista dagli articoli 67 e 68 del Tuir.

La tassazione secondo il Fisco

L’articolo 67, comma 1, lettera c-ter) del Tuir, in particolare, ritiene espressivo di un’attività di investimento, come presunzione assoluta di legge, anche il (semplice) prelievo delle valute estere da depositi e conti correnti.

Tale previsione viene in parte attenuata dal successivo comma 1-ter) dell’articolo 67, con il quale viene stabilito che le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere derivanti da depositi e conti correnti concorrono a formare il reddito a condizione che, nel periodo d’imposta in cui esse sono realizzate, la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente presso gli intermediari, calcolata secondo il cambio vigente all’inizio del periodo di riferimento, sia superiore a 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi continui.

Tale previsione non può, evidentemente, essere applicata a un fenomeno “vivace” e multiforme come le criptovalute. I sette giorni lavorativi continui risultano, ad esempio, un concetto che mal si concilia con il “cryptomondo”, così come il riferimento al cambio al 1° gennaio del periodo di riferimento e ai «depositi e conti correnti» dimostrano tutta l’inadeguatezza dell’accostamento delle criptovalute (molte nascono in corso d’anno e, comunque, il “cambio” tra inizio d’anno e qualche mese dopo può mutare notevolmente) alle valute estere.

Il prelievo come redditi diversi

Con la conseguenza che il trattamento di eventuali plusvalenze derivanti da un loro impiego come strumento di investimento, escludendosi l’assimilazione alle valute estere, deve essere ricercato nelle altre disposizioni dell’articolo 67 del Tuir. La soluzione più plausibile, a nostro avviso, è che eventuali plusvalenze debbano essere assoggettate a tassazione come redditi diversi ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c-quinquies), dello stesso Tuir, posta la funzione di “chiusura” di tale disposizione. Anche se questa conclusione non piace a molti perché comporta l’irrilevanza di eventuali minusvalenze.

È chiaro che sarebbe meglio che il diritto positivo si stancasse di rincorrere questi fenomeni, e li disciplinasse in modo organico e ragionevole

Doing business in San Marino

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