Tassato il finanziamento soci citato nel verbale d’assemblea
30 Marzo 2020
Il Sole 24 Ore 2 MARZO 2020 di Angelo Busani
SOCIETARIO
Per la Cassazione scatta il registro anche in caso d’uso Molte però le criticità
Si applica l’imposta proporzionale di registro al contratto di “finanziamento-soci” formato per corrispondenza ed enunciato nell’ambito di un verbale di assemblea societaria: lo afferma la Corte di cassazione nell’ordinanza n. 32516 del 12 dicembre 2019.
L’orientamento
Supportando questa sua decisione con una stringatissima motivazione, la Cassazione prosegue, dunque, l’orientamento secondo cui:
il verbale assembleare è suscettibile di essere considerato quale atto “enunciante”;
l’enunciazione comporta la tassazione anche quando ne è oggetto un contratto da registrare solo “in caso d’uso” (tale è il contratto di finanziamento-soci formato mediante corrispondenza).
La tassazione del finanziamento-soci enunciato in un verbale assembleare era già stata affermata dalla decisione di Cassazione 15585/2010; mentre, più in generale, la tassazione a causa di enunciazione dei contratti soggetti a registrazione solo in caso d’uso era stata affermata nelle decisioni di Cassazione 5946/2007 e 22243/2015.
I punti deboli
La tesi riproposta dalla Cassazione nell’ordinanza 32516/2019 si presta però a essere criticata sotto una pluralità di aspetti.
Anzitutto, quando l’articolo 22, del Dpr 131/1986 (il Tur, testo unico dell’imposta di registro) detta la norma per la quale l’enunciazione di un atto (l’atto enunciato) da parte di un altro atto (l’atto enunciante) comporta la tassazione dell’atto enunciato, subordina questo precetto al fatto che l’atto enunciante e l’atto enunciato siano «posti in essere fra le stesse parti». Ebbene, è chiaro a chiunque che questa coincidenza soggettiva non può ontologicamente verificarsi quando si mette un verbale assembleare (il quale, per sua stessa natura, è un “atto senza parti”) al cospetto di un contratto (quello che reca l’accordo di finanziamento che, per sua natura, è un contratto bilaterale, formato per l’accordo intervenuto tra il socio mutuante e la società mutuataria).
In secondo luogo, l’articolo 22 Tur dispone anche che non si fa luogo a tassazione per enunciazione «quando gli effetti delle disposizioni enunciate…cessano in virtù dell’atto che contiene l’enunciazione»: anche qui, non v’è chi non veda che se un finanziamento-soci viene passato a capitale sociale (o, ciò che è lo stesso, a copertura perdite) in sede di assemblea, ecco che si verifica la cessazione degli effetti del contratto di finanziamento soci contestualmente alla sua enunciazione.
Sia nella decisione 15585/2010 che nella decisione 32516/2019 i due rilievi citati non vengono presi in alcuna considerazione.
Quanto poi, più in generale, al tema della enunciazione dei contratti soggetti a registrazione in caso d’uso (tra di essi spiccano, tutti i contratti soggetti a Iva, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, Tur; nonché, appunto, quelli formati per corrispondenza: articolo 1, Tariffa Parte Seconda allegata al Tur) la Corte di cassazione afferma decisamente – senza evidenziare un benchè minimo dubbio – che detta enunciazione comporta, dunque, la tassazione dell’atto enunciato.
Sennonché, è invece plausibile avanzare l’idea che, nel caso del contratto da registrare solo in caso d’uso, il legislatore stesso abbia dispensato questi atti dall’obbligo di registrazione fino al momento in cui si verifichi un determinato evento (il caso d’uso), al cui ricorrere (e solo al cui ricorrere) la legge connette l’attivazione dell’obbligo di registrazione: ebbene, che senso avrebbe esonerare da registrazione questi contratti fino al verificarsi del caso d’uso quando poi, invece, questi contratti dovrebbero essere registrati in caso di enunciazione?