Tassati in Italia gli interessi percepiti da banche estere su prestiti a residenti

7 Ottobre 2019

Quotidiano del Fisco – Il Sole 24 Ore 12 SETTEMBRE 2019 di Andrea Fagiani e Valerio Vallefuoco

La risposta delle Entrate 379/2019 di ieri in tema di tassazione in Italia degli interessi attivi percepiti da un non residente su prestiti finanziari concessi a residenti italiani, è da considerarsi un’ulteriore conferma di un nuovo orientamento che si sta consolidando, pur necessitando maggiori chiarimenti alla luce di precedenti giurisprudenziali in contrasto con tale posizione.

Le Entrate confermano l’obbligo di tassazione domestica degli interessi attivi percepiti dalle banche elvetiche e corrisposti da residenti italiani in ragione dell’applicazione del nostro Tuir (articoli 151, commi 1 e 2, e 23, comma 1, lettera b del Tuir). Per l’Amministrazione il reddito delle società e degli enti commerciali non residenti «è formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato», individuati però dall’articolo 23 del Tuir che al comma 1, lettera b, prevede che siano assoggettati ad imposizione in Italia, in quanto si considerano prodotti nel medesimo territorio, i redditi di capitale corrisposti, tra gli altri, da soggetti residenti nel territorio dello Stato.

La citata disposizione, per attrarre a tassazione in Italia la tipologia di redditi di capitale utilizza, quale criterio di collegamento, la residenza del soggetto che eroga il reddito, esulando da qualsiasi connessione con il luogo in cui è stata svolta l’attività che ha generato il reddito medesimo.

L’orientamento del Fisco italiano, sulla base della nuova formulazione dell’articolo 151 del Tuir, aderisce quindi ormai all’indirizzo prevalente della tassazione dei non residenti su base isolata, che si pone in contrasto con alcune sentenze della Cassazione.

Le Entrate chiariscono inoltre la portata applicativa dell’articolo 11 del modello Ocse, con riguardo alla determinazione dell’imposta che potrà pertanto godere del trattamento convenzionale più favorevole (del 12.50%). Si ricorda che l’articolo 11 del modello Ocse e contenuto non solo nella Convenzione Italia e Svizzera ma in diverse altre Convenzioni, tra cui quella di San Marino.

In ultimo, si evidenzia come siano stati già avviate, negli ultimi mesi, verifiche e accertamenti nei confronti di intermediari finanziari esteri per mezzo della collaborazione tra l’Ufficio per il contrasto degli illeciti finanziari internazionali (Ucifi) presso la direzione regionale dell’agenzia delle Entrate di Milano e Torino, la Gdf e la procura di Milano. Gli accertamenti nati dall’analisi dei dati della voluntary disclosure effettuati dall’Ucifi di Milano, riguardano centinaia di istituti bancari esteri, i quali sono stati destinatari di questionari con la previsione, nel caso di mancate risposta, o di risposte mendaci, di sanzioni amministrative e penali.

In considerazione della novità e della necessità di chiarimenti anche di Cassazione, in contrasto con l’orientamento delle Entrate, sembrerebbe potersi escludere, con riguardo alla condotta ascritta l’elemento soggettivo del dolo da evasione e sembrerebbe altresì opportuno valutare l’applicazione della la causa di esclusione delle sanzioni amministrative tributarie, per incertezza normativa ed interpretativa. Questo orientamento dell’amministrazione non potrà che non incidere sulle valutazioni che dovranno fare sia per il passato che per il futuro le banche estere sulla loro compliance fiscale per le operazioni transfrontaliere con il mercato Italia.

Doing business in San Marino

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