Tassata la guida dell’auto con targa extra Ue

7 Agosto 2020

Il Sole 24 Ore lunedì 6 luglio 2020 di Giorgio Emanuele Degani

DOGANE

Scattano dazi, Iva e confisca per l’utilizzo in Italia da parte di un residente

Integra la fattispecie di contrabbando l’utilizzo in Italia, da parte di un soggetto residente, di un autoveicolo a uso privato immatricolato in Svizzera (quindi con targa stranera) e di proprietà di una persona fisica straniera residente in un Paese extra Ue. Pertanto, la richiesta di pagamento dei dazi, dell’Iva e la confisca del veicolo sono legittime. A dirlo è la Ctp Brescia 221/3/2020 (presidente Maddalo, relatore Repossi).

Il reato di contrabbando nell’importazione di autoveicoli è stato depenalizzato dall’articolo 1, comma 1, Dlgs 8/2016. Con specifico riferimento agli autoveicoli ad uso privato, destinati ad usi non commerciali, gli articoli 232 e 233 delle disposizioni di applicazione del Codice doganale comunitario (regolamento Ce 2454/93) prevedono che, laddove i mezzi siano immatricolati al di fuori del territorio eurounionale, è prevista l’esenzione dal pagamento dei diritti di confine al ricorrere di due condizioni: che il veicolo sia immatricolato al di fuori del territorio doganale unionale, a nome di una persona stabilita non in uno Stato membro; che il mezzo sia utilizzato dall’intestatario (o da un congiunto entro il terzo grado di parentela parimenti stabilito al di fuori del territorio doganale unionale; o da un’altra persona anch’essa residente extra Ue purché debitamente autorizzata dal titolare; o, da ultimo, da una persona stabilita nel territorio unionale, a condizione che il titolare si trovi a bordo del veicolo).

Sussistendo ambedue le condizioni, il veicolo, varcando la frontiera del territorio doganale unionale, si considera ammesso temporaneamente per un massimo di sei mesi, anche non consecutivi, a decorrere dal primo ingresso: ciò comporta l’applicazione del regime di temporanea importazione, senza dover assolvere i dazi e l’Iva.

Il decreto Sicurezza 2018 (Dl 113/2018 convertito in legge 132/2018) ha modificato l’articolo 93 del Codice della strada, secondo cui è vietato a chi ha stabilito la residenza da oltre sessanta giorni in Italia condurre un veicolo con targa straniera.

Nel caso in esame la contestazione sollevata dalle Dogane trova il proprio fondamento in un verbale redatto dalla polizia locale, nella quale il conducente del veicolo, residente in Italia, ne dichiarava l’uso occasionale, senza però che il titolare si trovasse a bordo.

Senza aver fornito la prova di aver assolto i diritti di confine, il conducente assumeva che l’uso era avvenuto per ragioni di emergenza, ossia per il ricovero d’urgenza del figlio minore presso l’ospedale di un’altra città, ma nessuna documentazione veniva versata in atti. Al contrario, l’ufficio dimostrava che il conducente aveva un collegamento stabile con lo Stato italiano.

I giudici hanno rilevato quindi la legittimità della ripresa erariale, ritenendo prevalente la disciplina doganale sul Codice della strada.

Doing business in San Marino

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