Svizzera vicina all’uscita dall’ultima blacklist fiscale

16 Maggio 2023

Il Sole 24 Ore21 aprile 2023 di Alessandro Galimberti e Valerio Vallefuoco

Il ministro Giorgetti e l’omologa elvetica firmano l’intesa preliminare

Per gli italiani residenti oltralpe finirà a breve la «presunzione di evasione»

La Svizzera sta per abbandonare definitivamente anche l’ultimo e ormai scomodo ricordo del paradiso fiscale che fu. Il ministro dell’Economia e finanze Giancarlo Giorgetti e il suo omologo «capo del dipartimento federale» delle finanze della Confederazione, signora Karin Keller-Sutter, hanno firmato ieri una «intesa preliminare» per rimuovere il paese alpino dalla lista del Decreto ministeriale 4 maggio 1999, la cosiddetta black list delle persone fisiche.

Anche se manca ancora il sigillo dell’ufficialità, perché restano da definire dettagli collaterali nei rapporti di vicinato (in particolare la regolamentazione fiscale del telelavoro per i frontalieri italiani) la notizia è molto significativa per le centinaia di migliaia di italiani residenti in Svizzera, soprattutto, ma non solo, in Canton Ticino.

L’inserimento nella lista black list comporta infatti, a fini fiscali, la presunzione di fittizietà del trasferimento di residenza, con inversione dell’onere della prova: spetta quindi al contribuente dimostrare in modo “persuasivo” che il trasferimento non è un mero artificio per aggirare l’obbligazione tributaria in patria. Non solo, la black list raddoppia anche i termini di accertamento per i depositi e gli investimenti effettuati oltre confine, che possono essere investigati fino a dieci anni a ritroso.

L’uscita dalla black list di cui al D.M 4 maggio 1999, comporterà, in primo luogo, l’inapplicabilità della presunzione di evasione dell’articolo 12 c. 2 del decreto legge 78/2009, per i contribuenti con attività nel territorio della Confederazione, nonché l’inapplicabilità del raddoppio delle sanzioni, in quanto norme più sfavorevoli. In secondo luogo, non risulteranno più applicabili le norme che regolano le segnalazioni fiscali, relative ai contribuenti con residenza nei paesi black list, di cui alla Direttiva DAC 6, così come quelle che regolano le segnalazioni di operazioni sospette.

Un discorso a parte merita l’applicabilità o meno del raddoppio dei termini di accertamento per le annualità passate. A questo proposito giova ricordare il recente orientamento della Corte di Cassazione, che, con la sentenza 8653/2022, ha sancito la retroattività dell’articolo 12, c. 2-bis e 2-ter del decreto legge 78/2009 sul raddoppio dei termini di decadenza per l’accertamento, relativo alle attività finanziarie detenute in paesi black .Secondo la Suprema Corte, le norme sul “raddoppio dei termini” si applicano anche per i periodi di imposta precedenti alla loro entrata in vigore (1° luglio 2009). Le indicazioni delle Entrate, così come quelle della Gdf, considerano il raddoppio dei termini di accertamento applicabile per le annualità antecedenti alla fuoriuscita del paese dalla lista di cui al Dm 4 maggio 1999. Tuttavia, seguendo, a contrariis, il ragionamento della Suprema Corte, si potrebbe sostenere che, vista la natura procedimentale delle norme che regolano i termini di accertamento e in conseguenza la loro portata retroattiva, anche il raddoppio dei termini in esame potrebbe retroattivamente ridursi nei termini ordinari. Un’interpretazione di tal tenore sarebbe, inoltre, in linea con il parere della Corte Ue.

Per quanto riguarda invece la parte dell’accordo tra Roma e Berna relativa al telelavoro, la norma transitoria richiesta dall’Italia – retroattiva dal febbraio scorso al prossimo 30 giugno -andrebbe a inserirsi nell’accordo sulla fiscalità dei frontalieri sottoscritto nel 2020, approvato dalle Camere federali un anno fa e che, secondo il ministro Giorgetti, verrà ratificato «nelle prossime settimane» dal Parlamento italiano.

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