Superminimo mantenuto se il lavoratore è promosso
10 Giugno 2025
Il Sole 24 Ore 29 Maggio 2025 di Marcello Bonomo e Enrico D’Onofrio
L’ordinanza 11771/2025 della Corte di cassazione si innesta nell’annosa questione dell’assorbimento del superminimo, ossia l’eccedenza della retribuzione rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito.
Secondo la giurisprudenza consolidata, infatti, il superminimo è soggetto al principio generale dell’assorbimento, ad esempio a fronte dei miglioramenti retributivi previsti dalla contrattazione collettiva o in caso di passaggio del lavoratore a livelli d’inquadramento superiori.
Le eccezioni al principio dell’assorbimento si possono verificare:
per effetto della contrattazione collettiva, ove quest’ultima escluda l’assorbimento relativamente a determinati istituti;
se l’emolumento è stato attribuito per particolari meriti del dipendente o per specifiche caratteristiche della sua prestazione lavorativa, con onere probatorio a suo carico;
ove le parti abbiano diversamente stabilito nella pattuizione individuale.
È proprio con riferimento a quest’ultima ipotesi che, nel caso deciso dalla Corte di legittimità, è stato escluso l’assorbimento del superminimo in relazione al riconoscimento al lavoratore di un superiore livello di inquadramento.
Infatti la pattuizione individuale aveva circoscritto l’assorbimento ai casi di futuri aumenti retributivi previsti dal Ccnl, senza alcun riferimento all’ipotesi del riconoscimento di un livello d’inquadramento superiore. Per la Corte, dunque, il contenuto del patto individuale – interpretato restrittivamente e per il suo significato letterale – ha assunto rilievo decisivo nel limitare il principio di assorbimento alle sole ipotesi espressamente indicate dalle parti.
Nella prassi sono molto frequenti clausole, contenute nelle lettere di assunzione o di riconoscimento del superminimo, che correlano l’assorbimento ai futuri aumenti dei minimi tabellari, così derogando al principio generale di assorbimento ed escludendolo (ad esempio) in caso di progressione del trattamento economico derivante da un superiore inquadramento contrattuale.
Gli operatori, dunque, prima di correlare l’assorbimento del superminimo a fattispecie specifiche, dovranno valutare attentamente se ciò corrisponda all’effettiva volontà delle parti e, ove queste ultime intendano invece applicare la regola dell’assorbimento generale, sarebbe preferibile astenersi dal circoscrivere i casi di assorbimento o, quantomeno, avere l’accortezza di indicarli a titolo meramente esemplificativo.