Sulla diffusione di colloqui registrati gli altolà di privacy e Codice penale

10 Giugno 2021

Il Sole 24 Ore 17 maggio 2021 di Marisa Marraffino

RESPONSABILITÀ

Chi diffonde una telefonata senza un interesse legittimo può violare la riservatezza

È reato divulgare comunicazioni acquisite fraudolentemente

Bastano uno smartphone o una chiavetta usb per registrare conversazioni dal vivo o telefoniche e raccogliere informazioni, per poi utilizzarle e renderle pubbliche per le ragioni più diverse. Lo ha fatto di recente Fedez, nella diatriba con la Rai. Ma si tratta di una pratica che, per quanto diffusa, non sempre è lecita.

Il crinale dell’illecito civile

In generale è possibile registrare dialoghi se si è presenti alla conversazione, anche all’insaputa dei partecipanti. Così come è sempre legittimo registrare le telefonate a noi dirette. I contenuti delle registrazioni potrebbero servire, ad esempio, per difendersi in giudizio o per finalità di studio (Cassazione a Sezioni Unite, 36747 del 28 maggio 2003).

Diffondere una telefonata a noi diretta potrebbe però integrare una violazione della legge in materia di privacy (decreto legislativo 101/2018 che ha recepito il regolamento Ue Gdpr, 679/2016) in quanto la voce è un dato personale. Ma se esiste un legittimo interesse alla diffusione del video o della registrazione, come può essere quello di cronaca, non occorre il consenso degli interessati.

Per la Cassazione è anche legittimo mettere in vivavoce una conversazione telefonica senza avvertire l’interlocutore, perché chi intrattiene la telefonata accetta il rischio che il suo contenuto possa anche essere diffuso a terzi. Ma la condotta potrebbe – in certi casi – rappresentare un illecito civile o deontologico (Cassazione, 15003 del 27 febbraio 2013).

È possibile anche registrare le videoconferenze alle quali si partecipa per finalità private (di studio, di ricerca). Non è consentito, invece, divulgarle senza il consenso degli interessati, perché, nella maggior parte dei casi, è difficile sostenere il legittimo interesse alla divulgazione.

Un caso particolare è quello delle conversazioni tra il lavoratore e il suo datore di lavoro: per la giurisprudenza il lavoratore può sempre registrarle al fine di produrle in giudizio. Le registrazioni sono infatti riproduzioni meccaniche in base all’articolo 2712 del Codice civile e possono essere ammesse come prova nel processo civile. Le registrazioni quindi non integrano né un illecito civile né disciplinare (Corte d’appello di Milano, 369 del 20 febbraio 2019).

Quando si commette un reato

Non è invece consentito divulgare le conversazioni acquisite fraudolentemente senza il consenso degli interessati, a meno che la divulgazione non serva per l’esercizio del diritto di difesa o di cronaca, in base all’articolo 617-septies del Codice penale (Cassazione, 24288 del 10 giugno 2016). Per integrare il reato le registrazioni devono essere compiute «fraudolentemente», ad esempio da parte di persone che non erano presenti alla conversazione e con mezzi idonei a eludere la percezione di essere registrati.

Così anche lasciare un registratore acceso in una stanza, all’insaputa dei presenti, per registrare conversazioni tra terze persone è un reato. Può infatti integrare gli estremi dell’articolo 617 del Codice penale che punisce con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque fraudolentemente prende cognizione di comunicazioni tra persone a lui non dirette. L’articolo 617 fa riferimento alle sole conversazioni telefoniche, ma va letto insieme all’articolo 623-bis, che allarga il campo a qualunque captazione illecita, non soltanto quelle telefoniche.

Commette il reato di cognizione illecita di comunicazioni, previsto dall’articolo 617 del Codice penale, anche il marito separato che, preoccupato per le interferenze pericolose della madre sui figli, registra le telefonate tra di loro, pur avendo avvertito la moglie delle sue intenzioni. La stessa pena della reclusione da 6 mesi a 4 anni si applica a chi diffonde la telefonata (Cassazione, 41192 del 3 ottobre 2014).

Integra infine il reato di intercettazione abusiva di conversazioni, previsto dall’articolo 617-bis, comma 1, del Codice penale e punito con la reclusione da uno a quattro anni installare un programma spia nel telefono di qualcuno per registrare le conversazioni e leggere i messaggi (Cassazione, 15071 del 18 marzo 2019).

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