Sul residente all’estero decide l’ufficio dove il reddito è più elevato
7 Giugno 2023
Il Sole 24 Ore lunedì 22 maggio 2023 di Davide Settembre
Illegittimo l’avviso emesso da Prato dove l’interessato deteneva immobili
Per l’accertamento del maggior reddito prodotto in Italia dal contribuente residente all’estero è competente l’ufficio del luogo in cui il contribuente ha prodotto il reddito più elevato, indipendentemente dal domicilio fiscale indicato per i redditi prodotti in Italia. È questo, nel succo, quanto hanno stabilito i giudici della Cgt della Toscana con la sentenza n. 293/1/2023 (presidente Magrini, relatore Giani).
Nel caso in esame, una contribuente residente nel Principato di Monaco presentava la dichiarazione dei redditi in relazione alle annualità 2006 e 2007 al fine di dichiarare i redditi prodotti in Italia relativi, tra l’altro, a immobili situati in Prato, indicando il domicilio fiscale nella medesima città.
L’ufficio di Prato, a seguito di un’indagine finanziaria, emetteva un avviso di accertamento per il 2006 ed uno per il 2007 che venivano impugnati dalla contribuente che contestava, tra l’altro, la competenza dello stesso ufficio. In entrambe i procedimenti, la contribuente risultava soccombente in primo e in secondo grado e ricorreva in Cassazione.
La Corte di cassazione accoglieva il motivo del ricorso relativo alla competenza dell’ufficio ritenendo che questa dovesse essere determinata in base al Comune in cui era stato prodotto il reddito ovvero, se il reddito era stato prodotto in più Comuni, in quello in cui era stato prodotto il reddito più elevato e non in base al domicilio eletto. Pertanto, la Corte rinviava la causa alla stessa Ctr affinché accertasse quale fosse il luogo di maggiore produzione del reddito.
Il giudice di rinvio ha accolto i ricorsi in riassunzione, dopo avere riunito i procedimenti. I giudici hanno richiamato il principio di diritto espresso dalla Corte di cassazione, che peraltro trova fondamento nel combinato disposto degli articoli 31 e 58 del Dpr 600 del 1973 (si veda negli stessi termini, l’ordinanza della Cassazione n. 13983 del 2022). In base all’articolo 31, la competenza spetta all’ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata. Secondo l’articolo 58 le persone: «Non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato».
Premesso ciò, il giudice di rinvio ha ritenuto che, in base alle risultanze dell’amministrazione finanziaria, il luogo in cui la contribuente risultava avere prodotto il reddito più elevato era Firenze. In tale luogo, in particolare, la contribuente aveva prodotto sia nel 2006 che nel 2007 redditi di gran lunga superiori a quelli riferiti ad altre due località. Pertanto, gli appelli sono stati accolti e gli avvisi sono stati dichiarati illegittimi in quanto emessi da un ufficio incompetente (Prato), spettando invece la competenza a quello di Firenze.