Successioni con beni all’estero: le tasse francesi e il caso Armani
8 Novembre 2025
Il Sole 24 Ore lunedì 20 Ottobre 2025 di Angelo Busani e Xaviera Favrie *
Agli eredi di una persona residente in Italia può costare cara la scelta del de cuius di intestarsi direttamente (e non, ad esempio, attraverso una “società veicolo” con sede in Italia) beni “esistenti” in uno Stato che applica un prelievo più alto dell’imposta di successione italiana: si pensi al caso degli immobili ubicati in Francia o alle quote di partecipazione in società con sede legale in Francia. È quello che potrebbe accadere nella successione di Giorgio Armani, che era accreditato come titolare di circa il 2% del capitale di Essilor Luxottica (società con sede a Parigi e quotata all’Euronext Paris): un pacchetto che, il 4 settembre, valeva circa 2,4 miliardi di euro.
Il residente con beni all’estero
Nel caso di una persona fisica con residenza in Italia (la cittadinanza è irrilevante), la legge italiana stabilisce che:
a) l’imposta di successione è applicata al valore imponibile di tutti i beni di titolarità del defunto ovunque situati (articolo 3, Dlgs 346/1990 oppure, dal 1° gennaio 2026, articolo 88, Dlgs 123/2025);
b) dall’imposta di successione da pagare in Italia si detraggono le imposte pagate a uno Stato estero, in dipendenza della stessa successione e in relazione a beni esistenti in tale Stato, fino a concorrenza della parte dell’imposta di successione proporzionale al valore dei beni stessi (articolo 26, Dlgs 346/1990, o dal 1° gennaio 2026, articolo 111, Dlgs 123/2025.
In pratica, se un residente in Italia muore avendo la proprietà di un bene (ad esempio, di valore 200) situato in altro Stato, il quale applica a quel bene una tassazione del 40%, mentre l’aliquota italiana è pari al 4%, in Italia non si paga nulla in quanto dagli 8 dovuti al fisco italiano si detraggono gli 80 pagati allo Stato estero, il quale evidentemente… ringrazia.
La convenzione Italia-Francia
In materia di imposta di successione, l’Italia ha stipulato poche convenzioni contro la doppia imposizione e cioè con Stati Uniti, Svezia, Regno Unito, Danimarca, Grecia, Israele e Francia. Quest’ultima (ratificata con legge 708/1994) è senz’altro la più nota, per frequenza di utilizzo: in essa, peraltro, nulla si aggiunge rispetto a quanto si applicherebbe in sua assenza, in quanto, sia con riguardo agli immobili (articolo 5) sia con riguardo alle quote di partecipazioni in società (articolo 8), viene sancito che questi beni sono tassati nello Stato in cui sono situati. In particolare, per “situare” una società, si fa riferimento al suo «domicilio» e, quindi, alla sua sede legale. La convenzione infine ribadisce (articolo 11) che, nello Stato ove era residente il de cuius, si detrae l’imposta pagata nell’altro Stato in relazione a beni situati in quest’ultimo Stato.
Le differenze tra i due Paesi
In Italia le aliquote dell’imposta di successione sono tre: in sintesi, il 4% per le successioni in linea retta (con franchigia esente di 1 milione di euro), il 6% per le successioni tra fratelli (con franchigia di 100mila euro) e l’8% per le successioni tra persone non legate da parentela.
In Francia, le aliquote applicabili variano in base alla parentela e sono sensibilmente più elevate:
in linea retta, le aliquote progressive vanno dal 5% al 45%, dopo una franchigia generale di 100mila euro per ciascun erede;
tra fratelli e sorelle, le aliquote vanno dal 35% al 45%, con una franchigia di 15.932 euro;
tra parenti fino al 4° grado compreso, l’aliquota è del 55%, dopo l’applicazione di un abbattimento di 1.594 euro;
tra persone senza vincolo di parentela, l’aliquota raggiunge il 60%, dopo l’applicazione di un abbattimento di 1.594 euro.
L’imponibile di quote e azioni
In Italia, la base imponibile per le azioni e le quote di partecipazione al capitale sociale di società non quotate si determina applicando la percentuale di capitale appartenuta al defunto al valore del patrimonio netto contabile. Per le azioni quotate, si assume come imponibile la loro quotazione al giorno del decesso.
In Francia, per le partecipazioni non quotate la base imponibile è il valore venale alla data del decesso, determinabile con criteri plurimi (patrimonio netto rettificato, redditività, prospettive e comparabili), con la possibilità di considerare il premio di controllo o lo sconto di minoranza. Per i titoli quotati rileva il valore di mercato alla data del decesso; è ammessa, come metodo di stima, la media dei corsi delle 30 sedute anteriori al decesso.
* Notaio a Parigi