Stretta su evasione fiscale e riciclaggio

10 Gennaio 2023

Il Sole 24 Ore 21 dicembre 2022 di Alessandro Galimberti

L’Italia da cinque anni è all’avanguardia sulle regole delle blockchain

MILANO

Materia “sensibile” per le regole antiriciclaggio dal 2017 (recepimento della IV direttiva Ue) e oggetto di imposta certo e definito dal 2022, grazie alla legge di Bilancio in discussione in queste ore in Parlamento. La mini-voluntary di emersione per i detentori di token e di wallet chiude idealmente il cerchio italiano delle regole sui criptoasset, un mondo che negli ultimi anni ha prestato il fianco a due prevedibilissimi e ricorrenti fenomeni illeciti: l’evasione fiscale e il riciclaggio.

L’intervento del legislatore italiano sul secondo versante (riciclaggio) è stato quanto mai tempestivo, se è vero che l’Italia fu il primo Paese a inserire i critpoasset nel corpo normativo, imponendo già nel 2017 gli obblighi di identificazione rafforzata di compratori e venditori di strumenti innestati su blockchain. Gli esiti di quell’intervento si possono vedere nitidi anche nell’ultimo rapporto dell’Unità di informazione finanziaria sulle segnalazioni di operazioni sospette relative a criptovalute, più che decuplicate in 3 anni, passando dalle circa 500 nel 2019 a oltre cinquemila nei soli primi 11 mesi del 2022.

Secondo la Uif, i sospetti ricorrenti sulle valute virtuali riguardano l’origine dei fondi utilizzati per il loro acquisto «spesso correlati a illeciti fiscali, frodi informatiche o episodi di ransomware». C’è da aggiungere che le maglie dei controlli sul pianeta blockchain e derivati è stato completato quest’anno con la prevista creazione del registro degli operatori in criptovalute (Vasp) presso l’Oam si sta rilevando essenziale per avere una fotografia ancor più nitida delle operazioni sospette di riciclaggio. Proprio i nuovi Vasp, spiega l’Uif, hanno intercettato e segnalato flussi finanziari in criptovalute, parte di schemi per frodare il fisco «mediante cessione di finti crediti fiscali derivanti da bonus edilizi, i cui proventi, oltre che prelevati in contanti, venivano impiegati per acquisti di criptovalute e di lingotti d’oro». Tra i tanti svantaggi di un mondo per troppo tempo sfuggito alla responsabilità individuale (nel senso della imputazione giuridica delle condotte) oggi la vigilanza può contare proprio sull’atout della blockchain: la tracciabilità piena e immodificabile delle operazioni lì concluse.

Quanto al versante fiscale, storicamente molto prossimo a quello del riciclaggio, la legge di Bilancio in discussione al Parlamento traccia l’attesa “mini-voluntary disclosure” per le criptovalute detenute al 31 dicembre 2021 (quindi rientreranno nella dichiarazione fiscale del prossimo anno, cioè 2023 relativa ai redditi del 2022). I titolari delle cripto-attività che non abbiano mai indicato in dichiarazione la loro detenzione o i redditi derivati avranno la possibilità di farle emergere un modello fiscale che verrà approvato dal direttore delle Entrate. Due le casistiche: la prima riguarda il contribuente che non ha realizzato redditi (sanzione per la mancata compilazione del quadro RW pari allo 0,5 per cento, per ciascun anno, sul valore delle attività non dichiarate) mentre nella seconda ipotesi il contribuente che ha realizzato redditi potrà regolarizzare con il pagamento di un’imposta del 3,5%del valore delle attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo, in aggiunta alla somma dello 0,5%, per ciascun anno, del valore delle criptoattività a titolo di sanzione.

Doing business in San Marino

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