Stretta dei controlli su lusso e nuovi ricchi: gioielli, auto, yacht e aerei

9 Maggio 2024

Il Sole 24 Ore 27 aprile 2024 di Alessandro Galimberti

FOCUS SULLE TRANSAZIONI

Immobili – in vendita, o in affitto, purché top class -, pietre, orologi e metalli preziosi, auto fuoriserie, aerei e barche, “rotoli” di contanti, nuovi ricchi.

Il regolamento Antiriciclaggio, approvato martedì scorso dal Parlamento di Strasburgo e destinato a diventare legge in tutta la Ue (si veda l’articolo a lato), cerca di chiudere i mille rivoli del reimpiego di denaro sporco, intervenendo sulle “prassi” più in voga.

Nel raggio delle verifiche preventive, e come soggetti obbligati, entrano così in tutta l’area unionale gli agenti immobiliari e gli «altri professionisti» del settore quando agiscono come intermediari nelle compravendite di real estate; ma anche nei contratti di affitto, se il canone mensile è pari o superiore a 10mila euro, qualunque sia il mezzo di pagamento.

L’obbligo di adeguata verifica scatta a livello Ue anche per chi commercia pietre e metalli preziosi, o per chi comunque tratta «beni di valore elevato». Che cosa intenda il legislatore europeo per «lusso» è chiarito direttamente dalle norme: articoli di gioielleria, di oreficeria o di orologeria dai 10mila euro in su, mentre l’elenco dei metalli preziosi consta di «oro, argento, platino, iridio, osmio, palladio, rodio, rutenio», e le pietre rilevanti per l’antririciclaggio saranno «diamanti, rubini e zaffiri».

Ancor più interessanti – e inediti – i limiti di valore che obbligano a segnalare le operazioni di acquisto di mezzi di trasporto, sempre che non siano transazioni su mezzi strumentali (per esercizio di impresa): si tratta di automobili e moto («veicoli a motore») comprate ad almeno 250mila euro, barche e yacht («natanti») acquistate a un prezzo di «almeno 7.500.000 euro»; stessa valutazione “critica” per gli aerei da diletto.

Se l’acquisto passa da un intermediario creditizio, o dagli enti finanziari che offrono servizi in relazione all’acquisto o al trasferimento di proprietà, sarà cura di questi segnalare alle financial unit dell’antiriciclaggio le operazioni effettuate per i propri clienti.

Quanto all’uso del contante «le persone che commerciano beni o forniscono servizi possono accettare o effettuare un pagamento in contanti fino a un importo di 10.000 euro, indipendentemente dal fatto che la transazione sia effettuata con un’operazione unica o con diverse operazioni che appaiono collegate».

Interessante anche la definizione implicita di nuovi e sospetti ricchi, cioè di coloro che «in un rapporto d’affari individuato come ad alto rischio» vogliono gestire beni per almeno 5 milioni di euro: si tratta di un cliente «che complessivamente detiene beni con un valore di almeno 50milioni di euro in attività finanziarie, investibili o immobiliari, o una loro combinazione, ad esclusione della sua residenza privata».

Per clienti di questo tipo la verifica richiesta al soggetto obbligato è una sorta di terzo grado.

Doing business in San Marino

Scarica ora il libro in formato PDF

Scarica
Get in touch
x
x

Share to:

Copy link:

Copied to clipboard Copy