Stabile organizzazione anche le attività di supporto

12 Gennaio 2021

Il Sole 24 Ore 2 dicembre 2020 di Cecilia Breviglieri e Maricla Pennesi

CASSAZIONE

Le attività devono dare vita a un ciclo completo con risultati rilevanti

La Corte di cassazione, con l’ordinanza 21693 dell’8 ottobre 2020, ha recentemente affermato che si configura la stabile organizzazione di una società estera sul territorio italiano se, per il tramite di un amministratore di fatto, vengono svolte una pluralità di attività da rappresentare un ciclo completo con un proprio risultato economicamente rilevante per il soggetto estero.

Lo svolgimento dell’attività d’impresa deve essere intesa in senso ampio, ricomprendendo anche tutte quelle prestazioni di servizi o, più in generale, qualunque attività riferibile all’interesse economico del soggetto estero sul territorio italiano.

Pertanto una volta individuata in via sostanziale l’esistenza di una stabile organizzazione, quand’anche vi fossero attività preparatorie o accessorie queste sarebbero comunque da ricomprendere nell’insieme di operazioni che rappresentano l’attività di impresa, in una sorta di vis attractiva, ricondotta a unità dalla rilevanza economica nell’interesse della società estera.

La Suprema corte, nell’ordinanza, ribadisce i criteri cardine per l’individuazione, su base sostanziale e fattuale, di una stabile organizzazione; infatti chiarisce che l’articolo 162 del Tuir (per gli esercizi ante 2004 si deve far riferimento al contenuto sostanzialmente analogo all’articolo 20 del Tuir vigente ratione temporis, come integrato dall’articolo 5 del commentario Ocse) prevede che l’esistenza di una stabile organizzazione in Italia di un’impresa estera ricorre:

  • quando ci sia una sede localizzata sul territorio stabile e connessa a un esercizio normale di attività economica d’impresa idonea a produrre reddito;
  • quando l’attività viene svolta per il tramite di un rappresentante dotato del potere di concludere contratti per conto dell’impresa non residente nel territorio dello Stato.

Nel ribadire i principi base, la Corte di cassazione si spinge oltre a qualificare le attività ausiliarie e preparatorie e il discrimen per essere qualificate come tali, sostenendo che ai fini della definizione di attività meramente ancillari è necessario che le stesse siano rivolte esclusivamente all’impresa e al suo funzionamento interno, senza rappresentare un centro d’imputazione autonoma di reddito.

Pertanto non possono essere qualificate tali le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di terzi (clienti) ovvero a favore di altre imprese facenti parte del gruppo.

Attività diverse da casa madre

Degna di nota l’ulteriore annotazione da parte della Cassazione in cui si sottolinea che una sede fissa per essere considerata una stabile organizzazione deve essere utilizzata dall’impresa residente per l’esercizio in tutto o in parte della “sua” impresa, il che non implica necessariamente che l’attività da svolgere per mezzo della sede debba essere del tutto simile a quella della casa madre, essendo, invece, requisito fondamentale che sia svolta una qualunque attività d’impresa comparabile o del tutto diversa da quella esercitata dal soggetto estero purchè riconducibile all’interesse economico diretto dello stesso con il conseguente ottenimento di un autonomo risultato tassabile.

A questo quadro di attività funzionalmente interconnesse si aggiunge un elemento fondante l’intera contestazione ovvero il ruolo assunto, in Italia, dall’amministratore di fatto, il quale poneva in essere una serie di attività riconducibili al ruolo di “agente” ( comma 6 articolo 162 Tuir) per conto della casa madre, quali il perfezionamento di contratti di acquisto e vendita, il reimpiego di denaro ottenuto dall’attività caratteristica di investimenti, finanziamenti e mutui a beneficio suo o di soggetti terzi, e attività di acquisto per conto delle consociate.

L’emissione delle fatture

Non solo. La stessa persona emetteva fatture per conto della società nei confronti dei clienti italiani, apponeva la propria firma nel siglare i contratti e i documenti rilevanti, procedendo alla conservazione degli stessi nell’interesse del soggetto estero, curava i rapporti con gli intermediari bancari presso cui erano accesi i conti correnti societari, pagava i fornitori emettendo assegni sia sui conti bancari della società sia come persona fisica e dava disposizioni per l’incasso delle fatture.

La Corte conclude con quello che dovrebbe essere un auspicabile invito all’analisi concreta dei rischi fiscali in relazione ai fenomeni di stabile organizzazione occulta ovvero a esaminare tutti i fatti rilevanti e decisivi ai fini della valutazione della natura dell’attività svolta nel contesto del modello di business del soggetto estero tenendo conto delle peculiarità ed articolazioni dello stesso sul territorio italiano nonché ai soggetti in esso attivamente coinvolti nella realizzazione del risultato economico.

Doing business in San Marino

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