Srl, nulle le delibere senza una convocazione

13 Febbraio 2019

Il Sole 24 Ore 11 GENNAIO 2019 di Antonino Porracciolo

TRIBUNALE DI ROMA

Anche se il socio ha avuto lo stesso la notizia della data e dei temi dell’assemblea

Sono nulle le delibere delle Srl votate in mancanza di informazione, cioè senza la preventiva convocazione del socio. Si tratta di nullità assoluta, che va dunque affermata anche nell’ipotesi in cui il socio, pur non convocato, abbia comunque avuto notizia della data e degli argomenti dell’assemblea. Sono queste le conclusioni a cui è giunto il Tribunale di Roma nella sentenza 14653 dello scorso 2 luglio.
La causa è stata promossa dal sindaco di una Srl per ottenere la pronuncia di nullità di una delibera dell’assemblea, a cui risultavano presenti, in base a un verbale datato 22 dicembre 2015, lui stesso nonché l’unico socio. A sostegno della domanda, l’attore ha esposto di non aver partecipato all’assemblea e di non aver ricevuto alcuna convocazione. Dal canto suo, il socio, intervenuto in giudizio volontariamente (articolo 105 del Codice di procedura civile), ha chiesto l’accoglimento dell’impugnazione presentata dal sindaco. Nel decidere la lite, il tribunale ricorda che, in base al terzo comma dell’articolo 2479-ter del Codice civile, possono essere impugnate da chiunque vi abbia interesse le decisioni «prese in assenza assoluta di informazione». Si tratta di un’ipotesi che ricorre quando i soci non siano stati destinatari di alcuna notizia sul luogo e sulla data dell’assemblea (nel caso di delibere assembleari) o sulle modalità della consultazione scritta e della raccolta per iscritto del consenso (in caso di decisioni extra assembleari delle Srl). In particolare, la prima ipotesi si ha «nel caso in cui l’assemblea si sia tenuta senza la previa (tempestiva) convocazione del socio, che lamenti appunto la mancanza assoluta di informazione». Né, in questi casi, vale a escludere il vizio della convocazione (e, quindi, la nullità della delibera) il fatto che il socio, «pur non convocato da alcun organo sociale, sia comunque venuto a conoscenza della data e degli argomenti dell’assemblea». Il tribunale osserva quindi che, in base all’ultimo comma dell’articolo 2479-bis del Codice civile, la deliberazione è comunque validamente «adottata quando ad essa partecipa l’intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell’argomento». In questo caso, non è dunque richiesta – si legge nella sentenza – «una vera e propria convocazione degli amministratori e dei sindaci, essendo sufficiente il “fatto” informativo, comunque avvenuto, e non il procedimento formale» con cui gli stessi vengono a conoscenza della riunione.
Tuttavia, nel caso in esame l’assemblea della Srl non era stata totalitaria, giacché l’unico socio aveva negato di avervi partecipato. E peraltro, proprio la sua dichiarazione vale a superare il contenuto del verbale del 22 dicembre 2015, che, non essendo stato redatto da un notaio, offriva solo una prova presuntiva dei fatti. Inoltre, anche il sindaco aveva affermato di non aver partecipato alla riunione

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