Sponsorizzazioni, salva la deduzione se l’ufficio non prova la restituzione
16 Maggio 2023
Il Sole 24 Ore lunedì 24 aprile 2023 di Alessia Urbani Neri
Il giudice applica i principi derivanti dalla riforma del processo tributario
Il Fisco non ha dimostrato la sovrafatturazione delle somme contestate
La Cgt di secondo grado dell’Emilia Romagna ha accolto l’appello della società contribuente, osservando che spetta all’amministrazione finanziaria provare in giudizio le ragioni su cui si fonda l’atto impositivo, anche nel caso in cui venga disconosciuta una deduzione. La decisione, sentenza 294/8/2023 (presidente Russo, relatore Blasi), conferma un precedente indirizzo (sentenza 293, sezione 1, depositata il 30 dicembre 2022).
La legge 130/22 di riforma del processo tributario, in vigore dal 1° settembre 2022, ha riformato l’articolo 7 del Dlgs 546/92, introducendo al comma 5-bis uno specifico obbligo a carico dell’amministrazione di fornire «prova in giudizio» delle «violazioni contestate con l’atto impugnato» mediante una «circostanziata e puntuale» dimostrazione della fondatezza della pretesa tributaria.
Nella vicenda in esame, l’amministrazione finanziaria aveva, infatti, rettificato il reddito societario senza riconoscere la deduzione delle spese relative a fatture afferenti a operazioni inesistenti. In particolare, l’Agenzia fiscale, sulla base di una indagine finanziaria condotta anche presso terze imprese, aveva contestato l’indebito utilizzo di diverse fatture emesse nell’ambito di una più ampia frode compiuta da alcune aziende sportive che sovrafatturavano i costi di sponsorizzazione al fine di consentire la deduzione di spese superiori a quelle in concreto sostenute, procedendo poi alla restituzione di gran parte delle somme pagate.
Il collegio, pur ritenendo l’accertamento correttamente motivato sulla base degli elementi presuntivi raccolti in sede amministrativa, rilevava che l’ufficio non aveva suffragato tali dati in sede giudiziale, con validi elementi probatori. Anzi, osservava che gli esiti del giudizio penale condotto nei confronti dei responsabili delle società sportive, che vendevano gli spazi pubblicitari, escludevano la sovrafatturazione contestata nell’atto impositivo; mentre nessuno sponsor veniva coinvolto nell’indagine penale, né sopportava alcun provvedimento restrittivo.
Non avendo l’amministrazione provato documentalmente l’esistenza della retrocessione (rectius: restituzione) degli importi pagati agli sponsor in forza delle fatture contestate, l’autorità giudiziaria annullava l’atto per carenza di argomentazioni probatorie idonee a sostenere la pretesa tributaria.
Ebbene, al di là del riparto dell’onere prova, che trova la sua fonte normativa nell’articolo 2697 del Codice civile, il comma 5-bis dell’articolo 7 del Dlgs 546/92 richiede il corretto adempimento di tale onere probatorio da parte degli uffici, indirizzando l’azione amministrativa verso una prova più rigorosa dell’atto impositivo, che deve essere data in sede giudiziale, senza intaccare le regole procedimentali che riguardano l’obbligo di motivazione dell’accertamento.
Ne deriva che, una volta che l’ufficio ha fornito indizi sufficienti per sostenere l’obbligazione tributaria, in caso di contestazione nel merito da parte del contribuente, è tenuta in sede giudiziale a provare con maggior responsabilità e puntualità la fondatezza della pretesa fiscale.