Sponsor, foto e giornali provano la prestazione
8 Luglio 2019
Il Sole 24 Ore 06 GIUGNO 2019 di Alessandro Borgoglio
La documentazione fotografica e giornalistica attestante la sponsorizzazione di una scuderia di rally automobilistici, unitamente alla contabilità regolare, alla presenza di contratti di sponsorizzazione e bonifici di pagamento sono elementi sufficienti a provare l’effettuazione delle prestazioni e, quindi, a consentire la deducibilità dei relativi costi da parte dello sponsor. Così si è pronunciata la Ctr Emilia-Romagna 627/1/2019(presidente e relatore Lamberti).
A una Srl era stata contestata la deducibilità delle spese di sponsorizzazione di una scuderia automobilistica partecipante a campionati di rally, in quanto le operazioni sottese alle fatture passive sarebbero state inesistenti, quantomeno parzialmente: secondo l’ufficio, infatti, la scuderia aveva emesso fatture gonfiate. Dalle indagini penali nei confronti della scuderia era emerso che uno dei soggetti coinvolti aveva confessato la prassi di preparare «pacchetti di risparmio fiscale» per gli sponsor, con fatture di sponsorizzazione gonfiate e restituzione in contanti di una parte dei bonifici effettuati.
Nonostante ciò, la Ctr ha ritenuto sufficienti i bonifici, la contabilità regolare e gli articoli di giornali e le fotografie esibite dalla Srl, a dimostrazione dell’apposizione del suo marchio sulle vetture della scuderia sponsorizzata, per attestare l’esistenza piena delle operazioni contestate dal Fisco, la deducibilità degli importi fatturati e la detrazione dell’Iva afferente (in senso conforme Ctp di Forlì 277/1/2013 e Ctp Treviso 38/4/13).
Invero, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che, in caso di contestazione di operazioni inesistenti, grava sul contribuente la prova contraria, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi (ex pluris, Cassazione 11155/2019 e 9588/2019; Ctr L’Aquila 151/6/2019).
L’ufficio, inoltre, aveva anche contestato la sovrafatturazione sulla base dell’inverosimiglianza delle sponsorizzazioni effettuate (40mila-80mila euro) in rapporto agli utili della Srl (9mila-14mila euro), il che evidentemente rendeva antieconomica la gestione aziendale. Secondo il collegio di merito, tale antieconomicità avrebbe dovuto essere sorretta da ulteriori elementi probatori, nella specie insussistenti.
Anche questa conclusione, però, si contrappone nettamente alla consolidata giurisprudenza di legittimità, per cui è sufficiente la contestazione di antieconomicità per far scattare il ribaltamento dell’onere della prova sul contribuente, senza che siano necessari ulteriori elementi (ex pluris, Cassazione 8845/2019, 43/2019, 16635/2018).
Infine, il Fisco aveva anche contestato la mancanza di inerenza, atteso che la Srl sponsor non operava nel settore automobilistico e non avrebbe ricevuto nessun vantaggio economico dalla sponsorizzazione della scuderia di rally. Anche questa eccezione è stata bocciata dai giudici di merito; eppure la Cassazione ha ripetutamente stabilito che, qualora non vi sia alcun nesso tra l’attività sponsorizzata e quella posta in essere dallo sponsor, le spese di sponsorizzazione non possono considerarsi di pubblicità ed essere dedotte secondo la relativa disciplina (si vedano Cassazione 20154/2016, 3433/2012 e 25100/2014; Ctp Milano 3819/47/15).