Spese «esose»? Lo studio può dedurle

9 Aprile 2019

Il Sole 24 Ore 25 MARZO 2019 Orlando Lamonica

PROFESSIONE

Spese «esose»? Lo studio può dedurle

Al di là dell’importo, il Fisco deve dimostrare che il costo è estraneo

L’ufficio non può riprendere a tassazione le spese sostenute da uno studio di professionisti per servizi resi dalla società di servizi solo perché ritenute esose. Il giudizio di inerenza, infatti, attiene al rapporto tra i costi sostenuti e l’attività in concreto esercitata, risolvendosi in un giudizio di carattere meramente qualitativo, che prescinde da valutazioni di tipo utilitaristico, le quali concernono invece un giudizio di natura quantitativa. La relativa prova deve investire i fatti costitutivi del costo. A giungere a queste conclusioni è la sentenza 89/3/2019 della Ctp Modena (presidente e relatore Mottola), depositata lo scorso 13 febbraio.
La vicenda trae origine da alcuni avvisi di accertamento con cui l’ufficio considerava indeducibili (segnatamente incongrui/sovrafatturati) i costi sostenuti da uno studio per la gestione dei servizi amministrativi e informatici forniti da alcune società riconducibili ad alcuni professionisti del medesimo studio. L’ufficio riteneva esose le somme corrisposte che, sempre secondo la ricostruzione dell’Agenzia, eccedevano un valore congruo.
Lo studio si difendeva, sottolineando come tali spese venissero inquadrate dall’ufficio alcune volte esose (e quindi antieconomiche) altre volte sovrafatturate. I due concetti impongono un differente regime probatorio sia in capo a chi esercita la pretesa, sia di difesa da parte del contribuente. Secondo il ricorrente, inoltre, in questo modo l’ufficio avrebbe imposto scelte gestionali alternative a quelle effettuate (ritenute esose) dall’imprenditore, senza però provare l’antieconomicità dei costi sostenuti.
I giudici in accoglimento del ricorso hanno dichiarato illegittimo l’avviso e annullato i rilievi sui costi. La Ctp, conformandosi all’orientamento consolidato della Suprema corte (18904/2018, 3170/2018 e 450/2018), ha innanzitutto premesso che l’antieconomicità e l’incongruità della spesa possono essere indici rilevatori della mancanza di inerenza, ma non si identificano con essa. I giudici, poi, hanno confermato che il giudizio di inerenza debba avere riguardo al rapporto funzionale tra il titolo di spesa e l’attività realmente esercitata, con la conseguenza che sono indeducibili solo quei costi che rappresentano in modo evidente una spesa estranea alle necessità dell’impresa stessa.

Doing business in San Marino

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