Sotto torchio amministratori e organi di controllo
6 Marzo 2021
Il Sole 24 Ore 24 febbraio 2021 di Laura Ambrosi e Antonio Iorio
GLI OBBLIGHI
La proprietà diretta con una partecipazione di oltre il 25%
L’approvazione del decreto sulla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust per finalità antiriciclaggio e la connessa istituzione di un’apposita sezione del Registro delle imprese comporterà nuovi obblighi degli amministratori e dell’organo di controllo eventualmente presente in questi enti.
Le imprese con personalità giuridica e le persone giuridiche private devono acquisire per un periodo non inferiore a 5 anni informazioni sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio (intermediari finanziari, professionisti ecc.) in occasione dell’adeguata verifica della clientela.
Nel caso di società costituisce indicazione di proprietà:
- a)diretta: la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
- b)indiretta: la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona.
Se dall’assetto proprietario non è possibile individuare univocamente la persona fisica cui attribuibire la proprietà diretta o indiretta dell’ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:
- a)del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- b)del controllo di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria;
- c)dell’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza dominante.
Nel caso invece di persona giuridica privata rilevano:
- a)i fondatori, ove in vita;
- b)i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
- c)i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.
Qualora l’applicazione dei citati criteri non consenta l’univoca individuazione di uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con i titolari di poteri di amministrazione o direzione della società. L’individuazione del beneficiario compete agli amministratori. Questi, in prima battuta, acquisiscono le informazioni sulla base delle scritture contabili e dei bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all’assetto proprietario o al controllo dell’ente, nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione. Se dovessero permanere dubbi sulla titolarità effettiva, gli amministratori devono richiedere specifici chiarimenti ai soci.
Analoghi adempimenti incombono:
sui fondatori se in vita o su chi ha rappresentanza e amministrazione delle persone giuridiche private;
sul fiduciario di trust e istituti giuridici affini tenuti all’iscrizione nella sezione speciale, delle informazioni sulla titolarità effettiva del trust o dell’istituto giuridico affine, e sulle relative variazioni.
L’inerzia o il rifiuto del socio ovvero l’indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l’impugnabilità delle deliberazioni assunte con il loro voto determinante.
A questo punto, stante le potenziali conseguenze dannose che potrebbero derivare in presenza di inerzia o rifiuto di fornire informazioni o di dichiarazioni mendaci da parte del socio, quali l’impossibilità di esercitare il diritto di voto, l’impugnabilità delle deliberazioni ecc. appaiono evidenti le responsabilità anche dell’organo di controllo della società.
Per tali ragioni, l’organo di controllo dovrà svolgere un’attenta vigilanza sia sugli adempimenti da porre in essere da parte degli amministratori, sia su eventuali condotte omissive del socio a seguito delle richieste degli amministratori stessi.