Il socio non è responsabile in solido

10 Luglio 2017

Il Sole 24 Ore 13 Giugno 2017 di D.D.

FOCUS. IL QUADRO DELLE DISPOSIZIONI

La responsabilità dei soci, cosi come quella dei liquidatori, per le imposte non pagate dalla società risulta fissata dall’articolo 36 del Dpr 602/1973.
Per i soci la responsabilità entra in gioco quando hanno ricevuto dagli amministratori, nel corso dei due periodi d’imposta precedenti alla liquidazione, denaro o altri beni sociali in assegnazione o se gli stessi soci hanno ricevuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione.
Va rilevato che la norma – che ha origine remote (Dpr 645/1958) – vuole evitare che l’Agenzia debba adire il giudice ordinario, attribuendo la competenza al “giudice che conosce meglio”, cioè al giudice tributario. Va anche considerato che la norma non attribuisce una responsabilità in solido dei soci e dei liquidatori con la società, ma si tratta di una responsabilità per fatto proprio imputabile a tali soggetti, come costantemente affermato dalla stessa Corte di cassazione (ex multis, Cass. 16446/2016).
Si tratta, difatti, di un debito distinto (la responsabilità non riguarda le sanzioni) dall’obbligazione tributaria dell’ente collettivo, anche se a questo commisurato. Ecco perché l’articolo 36 del Dpr 602/1973 stabilisce espressamente (comma 5) che l’atto nei confronti dei soci e dei liquidatori risulta un atto ulteriore e successivo rispetto a quello della società, tant’è che l’atto nei confronti dei soci e dei liquidatori deve risultare motivato circa la sussistenza dei presupposti stabiliti dallo stesso articolo 36 del Dpr 602/1973.
La responsabilità dei soci e dei liquidatori deriva, in sostanza, da un’obbligazione tributaria non assolta dalla società: il che può realizzarsi solo quando risulta notificato un atto valido nei confronti di quest’ultima. Ecco spiegato il motivo per cui l’articolo 28 del decreto legislativo 175/2014 ha voluto stabilire che un atto notificato nei cinque anni successivi all’estinzione della società risulta un atto valido: non tanto per agire, evidentemente, nei confronti di quest’ultima, ma per agire nei confronti dei soci e dei liquidatori sulla base di un atto valido.
Ma certamente non può risultare un atto valido quello notificato a una società che, di fatto, non può esercitare il proprio diritto di difesa (né i soci né gli ex liquidatori risultano legittimati processualmente), così che anche per le società che si sono cancellate dopo il 12 dicembre 2014 non può essere azionata alcuna responsabilità nei confronti dei soci e liquidatori per eventuali debiti tributari sopravvenuti dopo l’estinzione. Senza contare il fatto che la norma attribuisce la responsabilità verso soci e liquidatori in relazione a debiti sorti entro la cancellazione e non dopo.
Ad ogni modo, sotto il profilo fiscale, non può essere ritenuto valido l’accertamento nei confronti della società cessata notificato direttamente al socio. Per azionare la responsabilità fiscale di quest’ultimo occorre un altro atto rispetto a quello comunque “valido” della società. Altrimenti occorre cambiare la norma fiscale, che non risulta aggiornata dopo l’”evoluzione civilistica”.

Doing business in San Marino

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