Società, voto a distanza a prescindere dallo statuto

30 Marzo 2020

Il Sole 24 Ore 20 Marzo 2020 di Franco Roscini Vitali

EMERGENZA COVID-19 IMPRESE

Proroga generalizzata di 180 giorni per svolgere le assemblee

Proroga ad ampio raggio per l’approvazione dei bilanci 2019, ma non solo questo. L’articolo 106 del Dl 18/20 dispone, in deroga agli articoli 2364 (Spa) e 2478-bis (Srl) del Codice civile e delle diverse disposizioni statutarie, la convocazione dell’assemblea ordinaria entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Si tratta di una facoltà, esercitabile anche da parte alle società che, nello statuto, non hanno previsto la convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio nel maggior termine di 180 giorni, che potrà portare, per le seconde convocazioni, al mese di luglio.

Inoltre, Spa, società in accomandita per azioni, Srl, coop e mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, per le assemblee ordinarie e straordinarie:

il voto in via elettronica o per corrispondenza;

l’intervento in assemblea con mezzi di telecomunicazione.

Queste società possono prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di tlc che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, presidente, segretario e notaio.

Le Srl possono consentire l’espressione del voto con consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto, anche in deroga all’articolo 2479, comma 4 e alle disposizioni statutarie. Le Spa quotate, per assemblee ordinarie e straordinarie, possono fare ricorso al “rappresentante designato”, previsto dall’articolo 135-undecies del Testo unico dell’informazione finanziaria, anche se lo statuto dispone diversamente: la norma in questione prevede il conferimento delle deleghe con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno. Inoltre, queste società possono prevedere, nell’avviso di convocazione, che l’intervento in assemblea si svolga solo tramite il rappresentante al quale possono essere conferite deleghe e subdeleghe: disposizione che intende evitare l’accesso fisico con i conseguenti rischi di contagio.

Queste disposizioni si possono applicare anche alle quotate sull’Aim e alle Spa diffuse tra il pubblico in modo rilevante. Banche popolari, di credito cooperativo, società cooperative e mutue assicuratrici possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall’articolo 2539 del Codice civile anche in deroga ai limiti relativi al numero di deleghe conferibili a uno stesso soggetto: inoltre, nell’avviso di convocazione, possono prevedere che l’intervento in assemblea si svolga solo tramite tale soggetto. Il termine per il conferimento della delega è fissato al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell’assemblea.

Le disposizioni dell’articolo 106 si applicano alle assemblee convocate entro luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza.

Per le società a controllo pubblico l’applicazione delle disposizioni ha luogo nell’ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Doing business in San Marino

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