Società Ue con regole uniformi

31 Agosto 2017

Il Sole 24 Ore 15/08/2017 di Angelo Busani

Verso il Testo unico. Pubblicata la direttiva europea che riordina la normativa sulle persone giuridiche

Capitale minimo di 25mila euro per partire (contro i 50mila in Italia)

L’elaborazione di un Testo unico su diversi rilevanti aspetti del diritto delle società di capitali, che trova la sua fonte a livello Ue: è questo, in sostanza, lo scopo della direttiva 2017/1132 del 14 giugno 2017 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Unione Europea del 30 giugno scorso), con la quale il Parlamento e il Consiglio dell’Unione hanno inteso conferire una “sistemazione” organica alle materie trattate in una pluralità di direttive in materia societaria emanate in passato, più volte modificate e ora, appunto, abrogate e sostituite da questo nuovo coerente quadro d’insieme. L’obiettivo è realizzare una sempre più compiuta uniformità del diritto societario negli Stati membri.
Le materie affrontate sono, in sintesi: l’atto costitutivo e lo Statuto; la rappresentanza della società; i registri di pubblicità; le succursali di una società stabilite in uno Stato diverso da quello della sede legale; il capitale sociale e la sua formazione; la stima dei conferimenti; la riduzione e l’aumento del capitale; l’acquisto e la sottoscrizione di azioni proprie; la fusione (domestica e transfrontaliera) e la scissione.
Alla prima lettura della direttiva (peraltro non agevole: sono 82 pagine, contenenti 168 articoli e alcuni allegati), la sensazione che ne ritrae un operatore italiano è quella che gran parte degli argomenti affrontati siano stati già stabilmente recepiti nel nostro ordinamento. Non mancano, però, elementi di novità (come la preconizzata interconnessione dei registri pubblicitari degli Stati membri, che saranno consultabili mediante l’accesso a un unico portale) e spunti di riflessione suscitati dalle norme particolari dedicate alle singole materie trattate dalla direttiva.
L’atto costitutivo della Spa
Appare di notevole rilevanza la previsione, contenuta nell’articolo 10, secondo cui l’atto costitutivo e lo Statuto della società per azioni e le sue modifiche, devono rivestire la forma di atto pubblico ogni qualvolta la legislazione dello Stato Ue non preveda, all’atto della costituzione, un controllo preventivo amministrativo o giudiziario. In Italia, peraltro, questa previsione è già oggi assorbita dalla regola generale (articolo 2328, comma 2 del Codice civile) per la quale l’atto pubblico è la forma richiesta ad substantiam per l’atto costitutivo di Spa.
Il capitale della Spa
L’articolo 45 della direttiva stabilisce che, per costituire una società azionaria, deve risultare sottoscritto un capitale minimo di valore nominale non inferiore a 25mila euro (in Italia, attualmente, il capitale minimo è stabilito in 50mila euro). Si tratta di una soglia che il Parlamento e il Consiglio europeo rivedono ogni cinque anni, in funzione dell’evoluzione economica e monetaria che siano intervenute nel periodo, nonché in relazione all’obiettivo di «riservare» la forma della Spa «alle grandi e medie imprese». L’articolo 46, a sua volta, sancisce il divieto di conferire nella Spa prestazioni d’opera o di servizi, prescrizione che la legge italiana già osserva (articolo 2342, ultimo comma, del Codice civile).
La rappresentanza della Spa
La direttiva spinge l’acceleratore sul punto che gli atti compiuti da organi societari non possono essere invalidati da questioni inerenti l’invalidità della nomina degli organi stessi, l’estraneità degli atti compiuti dagli organi sociali rispetto all’oggetto sociale, da limitazioni ai poteri di rappresentanza della società.
L’articolo 8, in particolare, dispone che l’adempimento delle formalità di pubblicità relative alle persone che, nella loro qualità di organo sociale, hanno il potere di obbligare la società, rende inopponibile ai terzi ogni irregolarità nella loro nomina, a meno che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza.

Doing business in San Marino

Scarica ora il libro in formato PDF

Scarica
Get in touch
x
x

Share to:

Copy link:

Copied to clipboard Copy