Sms e mail pesano in giudizio come prova piena

5 Agosto 2019

Il Sole 24 Ore 18 LUGLIO 2019 di Patrizia Maciocchi

 PROCESSO CIVILE

Chi contesta deve dimostrare la non fedeltà del documento

Gli sms e le mail hanno piena efficacia di prova nel giudizio civile. Per il disconoscimento colui contro il quale sono prodotte deve dimostrare, con elementi concreti e in maniera circostanziata ed esplicita, la non rispondenza con la realtà. La Corte di cassazione, con la sentenza 19155, depositata ieri, si affida al principio di diritto affermato e respinge il ricorso di un padre separato “condannato” a pagare la sua quota di retta dell’asilo nido del figlio, sulla base di un sms nel quale aderiva all’iniziativa dell’iscrizione presa dalla madre del bambino.

La difesa dell’uomo critica la decisione dei giudici di merito di riconoscere il valore di prova piena, e non semplicemente indiziaria al solo elemento degli short message service, pur in presenza della contestazione della parte contro cui era stata prodotta, con conseguente errata valutazione del contenuto dei messaggi. Per la Cassazione però la decisione del Tribunale è corretta. Sia gli sms sia le e-mail, infatti, hanno lo stesso valore di prova che l’articolo 2712 del Codice civile attribuisce alla riproduzioni informatiche. La Suprema corte precisa che l’sms contiene la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti e di conseguenza forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotti non contesta la loro “fedeltà”. Tuttavia l’eventuale disconoscimento non ha gli stessi effetti previsti per la scrittura privata che non può essere utilizzata.

Nel caso degli sms il diretto interessato deve dimostrare la non rispondenza, ma il giudice può comunque accertarla, anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Lo stesso vale per la e-mail: un documento elettronico che, anche se privo di firma, rientra a pieno titolo tra i mezzi di prova piena previsti dall’articolo 2712 del Codice civile. Nel caso esaminato non serve che il ricorrente dichiari di aver contestato l’unica produzione avversaria. Un’affermazione generica non utile a smontare un elemento, ormai ricondotto nell’alveo codicistico e dunque soggetto al rispetto delle preclusioni processuali.

Doing business in San Marino

Scarica ora il libro in formato PDF

Scarica
Get in touch
x
x

Share to:

Copy link:

Copied to clipboard Copy