Sicurezza ripartita tra distaccante e distaccatario
12 Marzo 2026
Il Sole 24 Ore 17 Febbraio 2026 di Antonella Iacopini
Quando si attua un distacco di lavoratori, gli obblighi in materia di sicurezza riguardano sia il distaccante che il distaccatario, come ricordato dall’ordinanza 1633/2026 della Cassazione.
L’articolo 3, comma 6, del Dlgs 81/2008 stabilisce che tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l’obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato. Anche il ministero del Lavoro, con interpello 8/2016, ha precisato che gli obblighi in materia di salute e di sicurezza incombono, in modo differenziato, sia sul datore di lavoro che ha disposto il distacco che sul distaccatario.
La Suprema corte, in sede penale (46567/2024), ha chiarito che, pur se l’articolo 3, comma 6 attribuisce gli obblighi prevenzionistici al distaccatario nella fase esecutiva del lavoro, permane in capo al distaccante il dovere di assicurarsi, prima del distacco, che le condizioni di sicurezza siano garantite.