Sempre lecite le operazioni per sfruttare i vantaggi fiscali

6 Ottobre 2022

Il Sole 24 Ore lunedì 5 Settembre 2022 di Dario Deotto e Luigi Lovecchio

Mettersi nelle condizioni di usare un’agevolazione non genera mai elusione

La necessità di valide ragioni economiche rispunta talora nei chiarimenti ufficiali

Il porre in essere operazioni volte a fruire di opportunità e di vantaggi messi a disposizione dall’ordinamento tributario non può configurare ipotesi di abuso del diritto. In questi termini si è più volte espressa l’agenzia delle Entrate, e ciò anche recentemente. Le indicazioni delle Entrate Significativa è la risposta ad interpello n. 165 del 6 aprile 2022, relativa ad una serie di operazioni di riorganizzazione societaria volte a consentire l’opzione per il consolidato fiscale. Nel documento viene specificato che la definizione dell’assetto partecipativo più idoneo ad accedere al regime della tassazione di gruppo non può ritenersi un comportamento elusivo e che l’eventuale risparmio d’imposta derivante dall’accesso al consolidato fiscale nazionale risulta un vantaggio legittimo. Sostanzialmente negli stessi termini si esprime la risposta a interpello n. 301 del 25 maggio scorso che riprende (anch’essa) la “storica” risoluzione 40/E/2018 con la quale venne stabilito che le operazioni di riorganizzazione all’interno di un gruppo societario, al fine di fruire dell’istituto del consolidato domestico, non possono realizzare ipotesi di abuso del diritto quando le società appartenenti al “gruppo” si pongono nelle condizioni di legge per fruire dei vantaggi tributari che il legislatore stesso promuove. Emblematica, nella prospettiva generale del legittimo risparmio d’imposta, risulta la circolare 26/E/2016, in tema di assegnazione agevolata dei beni e trasformazione, sempre agevolata, in società semplice (legge 208/2015): ai fini dell’assegnazione o cessione agevolata occorreva che l’immobile risultasse diverso da quelli strumentali per destinazione, dovendosi verificare tale condizione al momento dell’assegnazione. È stato ritenuto che se un fabbricato veniva utilizzato direttamente dalla società ma poi, prima dell’assegnazione, risultava concesso in locazione, l’immobile potesse essere oggetto di assegnazione agevolata e ciò non poteva costituire ipotesi di abuso del diritto. Sempre in ambito di trasformazione sulla base della legge 208/2015, con risoluzione 101/E/2016, è stato ritenuto perfettamente legittimo il comportamento di una società che – detenendo beni non rientranti nella disciplina agevolata – ha dapprima effettuato una scissione parziale, mantenendo in capo alla scissa i beni non agevolati, provvedendo poi alla trasformazione in società semplice della beneficiaria, fruendo dei vantaggi fiscali previsti dalla disciplina di favore. In definitiva, ciò che emerge da questi documenti di prassi è che se il contribuente, attraverso operazioni legittime, si pone nelle condizioni per fruire di un vantaggio fiscale previsto dalla legge, si configura sempre ipotesi di legittimo risparmio d’imposta e non, invece, di abuso del diritto. L’acquisto dell’1% di quote Va ulteriormente segnalata, apparentemente negli stessi termini, la risposta ad interpello n. 374 del 13 luglio scorso. Vi si afferma che l’acquisto dell’1% della partecipazione in una società, accanto al 50% già detenuto, consente di raggiungere il controllo di diritto e di effettuare un conferimento neutrale ex articolo 177, comma 2, del Tuir senza che si realizzi abuso. Viene però precisato che l’operazione di riassetto societario «sembra diretta a perseguire una più efficiente governance della azienda di famiglia… che costituisce valida ragione economica che giustifica il vantaggio fiscale derivante dall’applicazione dell’articolo 177, comma 2» del Tuir. Ecco, dunque, che riemergono, quasi come un fenomeno “carsico”, le valide ragioni economiche quale elemento in grado di supportare la “bontà” delle operazioni poste in essere. Nel senso che l’assenza delle valide ragioni verrebbe a costituire – come in passato – elemento fondante dell’elusione. Non può essere così: se è l’ordinamento a contemplare un determinato regime fiscale di favore, la scelta del contribuente di avvalersene ponendo in essere i relativi presupposti non configura abuso del diritto, anche se la scelta è stata motivata da esclusive ragioni fiscali. E ciò significa che qui il contribuente non deve giustificare il proprio comportamento adducendo valide ragioni economiche (la sostanza economica) a fondamento dell’operazione, proprio perché l’operazione già trova ragione e giustificazione nel sistema.

Doing business in San Marino

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