Se si abbandona il posto di lavoro rapporto chiuso senza convalida
5 Marzo 2025
I Focus di Norme e Tributi 20 Febbraio 2025 di Giampiero Falasca
Dimissioni di fatto
Recesso per assenza ingiustificata oltre il termine del Ccnl o dopo 15 giorni con comunicazione del datore all’Ispettorato
Il dipendente che abbandona il posto di lavoro va considerato un “dimissionario di fatto” e il rapporto si estingue senza la necessità della convalida telematica: questa la novità introdotta dal collegato lavoro (legge 203/2024), nata per colmare una vistosa lacuna della precedente disciplina.
Secondo le regole vigenti prima di questo intervento (articolo 26 del Dlgs 151/2015) non era possibile considerare dimissionario un lavoratore che non aveva completato la procedura telematica di convalida di dimissioni, neanche in presenza di fatti concludenti (assenza prolungata senza motivo, eccetera), come aveva confermato anche la giurisprudenza di merito. Con la nuova disciplina, se il lavoratore risulta assente ingiustificato per un periodo superiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale (in mancanza di previsione collettiva, si applica un termine di 15 giorni) il datore può considerare dimissionario il dipendente, senza pagare il ticket, senza dover licenziare e senza accesso alla Naspi.
Una norma di buon senso, che semplifica il percorso di gestione delle dimissioni e previene comportamenti opportunistici, come quello di chi “provoca” il proprio licenziamento per accedere alla Naspi.
La procedura
Per poter applicare questa disciplina, il datore di lavoro deve seguire una procedura che inizia con una comunicazione del datore di lavoro all’Ispettorato territoriale del lavoro (Itl).
L’Ispettorato, con una nota del 22 gennaio scorso, ha chiarito il contenuto minimo di tale comunicazione e la procedura da seguire. La comunicazione va mandata alla sede territoriale afferente al luogo di svolgimento del rapporto di lavoro, ragion per cui l’Itl ha elaborato un modello con tutte le informazioni da inviare. Tale modello dovrà essere inviato in via preferenziale a mezzo Pec all’indirizzo istituzionale di ciascuna sede, ma non sono escluse forme differenti di invio (e-mail ordinaria, raccomandata, eccetera).
Le verifiche ispettive
Una volta inviata la comunicazione all’Ispettorato, il datore può comunicare – usando il modello Unilav – la cessazione del rapporto per dimissioni.
Il rapporto si interrompe per dimissioni di fatto, ma la procedura prosegue con una fase fondamentale, quella della verifica. Gli organi territoriali possono contattare il lavoratore, altro personale impiegato presso il medesimo datore di lavoro e ogni altro soggetto che possa fornire elementi utili per verificare che sussista davvero un’assenza ingiustificata. La verifica degli ispettori, secondo Itl, può estendersi anche ai motivi alla base dell’assenza: gli ispettori dovranno informare il lavoratore dei diritti scaturenti da eventuali situazioni di questo tipo. È prevedibile che su questo punto sorgeranno diverse contestazioni, non essendo chiaro il perimetro dell’indagine da svolgere.
Questa fase ha una durata massima di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione trasmessa dal datore di lavoro, e può avere due esiti differenti.
Se viene accertata la falsità della comunicazione, l’Ispettorato comunica l’inefficacia della risoluzione sia al lavoratore – il quale avrà diritto alla ricostituzione del rapporto, ove il datore abbia già fatto la comunicazione di cessazione – sia al datore di lavoro. Se la verifica conferma la veridicità dell’assenze, le dimissioni di fatto già comunicate dal datore a inizio procedura restano valide, senza necessità di ulteriori adempimenti.
L’onere della prova
La legge assegna, infine, al lavoratore la possibilità di evitare l’effetto risolutivo, laddove i dimostri l’impossibilità di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore. L’oggetto della prova sembra riguardare, quindi, l’impossibilità di comunicare i motivi dell’assenza al datore (ad esempio, perché ricoverato in ospedale) o comunque la circostanza di averli comunicati. Non è chiaro se la contestazione possa estendersi anche al merito dei motivi dell’assenza.