Se non c’è iscrizione all’Aire la residenza estera va provata
11 Gennaio 2026
Il Sole 24 Ore 29 Dicembre 2025di Michela Magnani
Fiscalità internazionale
Lavoro nel Regno Unito come insegnante dal 2018, non sono sposato e non ho figli. Almeno due o tre volte l’anno torno in Italia, dove ho tutta la mia famiglia, e dove dall’anno scorso sono diventato proprietario – tramite donazione – di una casa vicina a quella dei miei genitori.
Non mi sono mai iscritto all’Anagrafe deli italiani residenti all’estero (Aire) e, non avendo altri redditi in Italia, dal 2018 non ho più presentato la dichiarazione dei redditi.
Mi sembra di avere capito che, per l’amministrazione finanziaria italiana, sono ancora residente in Italia e che, pertanto, avrei dovuto presentare le dichiarazioni dei redditi, sfruttando la convenzione internazionale per l’esenzione dalla doppia imposizione.
Chiedo, quindi, se sono obbligato a iscrivermi all’Aire e che cosa succede se non lo faccio. In particolare, sono a rischio di accertamento fiscale? In tal caso, come posso regolarizzare la mia posizione?
Il lettore è all’estero già da diversi anni, durante i quali, oltretutto, è cambiata la normativa italiana relativa alla nozione di residenza fiscale in Italia.
Infatti, l’articolo 2, comma 2, del Dpr 917/1986, Tuir, in vigore fino al 31 dicembre 2023, prevedeva che «ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile». Sulla base di tale disposto normativo, fino al periodo d’imposta 2023, sono considerate residenti in Italia, tra le altre, le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d’imposta (e fatta salva l’applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni, ove esistenti), erano iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o avevano, nel territorio dello Stato, il domicilio o la residenza a norma del Codice civile.
Quindi, a seguito del permanere dell’iscrizione all’Apr (Anagrafe della popolazione residente) del lettore per «la maggior parte del periodo d’imposta», in ognuno degli anni compresi tra il 2018 e il 2023, l’agenzia delle Entrate, applicando la normativa interna, poteva/può legittimamente considerare lo stesso residente fiscalmente in Italia e, di conseguenza, chiedergli il pagamento delle imposte nel nostro Paese, anche sui redditi prodotti, in quegli anni, nel Regno Unito.
Tuttavia, lo stesso soggetto, pur non avendo provveduto a cancellarsi dall’Anagrafe della popolazione residente, può dimostrare – sulla base della convenzione contro le doppie imposizioni siglata tra l’Italia e il Regno Unito, e ratificata con legge 329/1990 – la propria residenza in questo secondo Paese negli anni considerati.
Per quanto riguarda le annualità successive al 2023, l’articolo 2, comma 2, del Tuir, in vigore dal 1° gennaio 2024, prevede, invece, che «ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del Codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti. Ai fini dell’applicazione della presente disposizione, per domicilio s’intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente».
Come si può rilevare, e come chiarito anche dall’agenzia delle Entrate, con la circolare 20/E/2024, le norme in vigore dal 1° gennaio 2024 continuano a considerare l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente come uno dei criteri alternativi di radicamento della residenza fiscale in Italia, sebbene ne venga mitigata la valenza presuntiva a favore di un approccio sostanziale. Infatti, la nuova norma conferisce a tale criterio l’efficacia di presunzione relativa, lasciando al contribuente la possibilità di dimostrare che il dato formale è disatteso da una differente situazione fattuale. Di conseguenza, le persone iscritte nell’anagrafe della popolazione residente per la maggior parte del periodo d’imposta continuano a essere considerate fiscalmente residenti in Italia, a meno che non siano in grado di dimostrare – come, peraltro, già succedeva in passato – che l’iscrizione anagrafica non corrisponde a una residenza effettiva nello Stato italiano.
Al riguardo, la circolare 20/E/2024, già citata, prevede che, «a tale ultimo fine, si ritiene che il contribuente debba essere in grado di provare, sulla base di elementi oggettivamente riscontrabili, che, per la maggior parte del periodo d’imposta, non si sia configurato nessuno dei criteri alternativi – diversi da quello anagrafico – previsti dall’articolo 2, comma 2, del Tuir ossia che, per la maggior parte del periodo di imposta, non ha avuto in Italia né la residenza civilistica, né il domicilio e non è stato presente fisicamente nel territorio dello Stato».
Quanto sopra in merito al tema del collegamento tra l’iscrizione all’Apr e la presunzione di residenza fiscale in Italia.
Venendo invece all’obbligo/non obbligo di iscriversi all’Aire, si rileva che, in linea di principio, tale obbligo sussiste per permanenze all’estero superiori a 12 mesi. In merito alle sanzioni applicabili in ipotesi di mancata iscrizione all’Aire da parte di un cittadino italiano, il comma 242 dell’articolo 1 della legge 213/2013, di Bilancio per il 2024, modificando l’articolo 11 della legge 1228/1954, riguardante l’ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, assoggetta a una sanzione amministrativa da 200 a 1.000 euro l’omissione della dichiarazione di trasferimento di residenza dall’estero, o all’estero, entro i termini previsti dall’articolo 13, comma 2, del Dpr 223/1989, o dall’articolo 6 della legge 470/1988 (vale a dire, entro 20 giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti o, nel caso di iscrizione all’Aire, con conseguente obbligo di iscrizione all’ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione, entro 90 giorni).
Nel caso prospettato, pertanto, si ritiene che il lettore, in conseguenza della lunga permanenza all’estero, sia obbligato a iscriversi all’Aire e assoggettabile alle sanzioni indicate; qualora egli non sia in grado di dimostrare la propria residenza all’estero negli anni indicati nel quesito, l’agenzia dell’Entrate ha titolo per chiedergli il pagamento delle imposte italiane anche sui redditi prodotti nel Regno Unito. Si suggerisce, perciò, di valutare con l’assistenza di un professionista quale sia l’effettivo Paese di residenza negli anni considerati.