Scudo, non punibilità esclusa per chi ha pagato in ritardo

17 Gennaio 2017

Il Sole 24 Ore 30 Dicembre 2016 di Laura Ambrosi

Cassazione. La Suprema Corte ha ribaltato il giudizio del Tribunale

La presentazione della dichiarazione per avvalersi dello scudo fiscale ed il pagamento dell’imposta sostitutiva in data successiva all’avvio dell’attività di controllo da parte dell’amministrazione finanziaria impedisce di beneficiare della non punibilità ai fini penali.
A precisarlo è la Corte di Cassazione, sezione III penale, con la sentenza 55106 depositata ieri.
La Procura della Repubblica ricorreva avverso la decisione del Tribunale della libertà di revocare il sequestro dei beni eseguito nei confronti di due persone imputate del reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di false fatture, di cui all’articolo 2 del Dlgs 74/2000.
Secondo i giudici del riesame, l’avvio della verifica fiscale in data successiva all’entrata in vigore della norma (3/8/2009) comportava l’applicazione della non punibilità penale in quanto gli interessati successivamente si erano legittimamente avvalsi della normativa sullo scudo fiscale presentando le relative dichiarazioni riservate.
La Procura ricorreva per cassazione avverso tale decisione, lamentando in sostanza che il Tribunale non aveva considerato l’esistenza di altre cause ostative alla fruizione dei benefici penali derivanti dall’adesione allo scudo fiscale.
In particolare il rimpatrio delle attività non produceva gli effetti premiali, allorchè, alla data della presentazione della dichiarazione riservata, una delle violazioni fosse già stata constatata o comunque fossero stati avviati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento tributario o contributivo di cui gli interessati avevano avuto notizia.
Nella specie l’attività ispettiva nei confronti dei due imputati era iniziata l’11 agosto e l’11 settembre 2009 mentre le dichiarazioni riservate erano presentate il 30 settembre in un caso e il 26 novembre nell’altro, nessun versamento poi era stato eseguito.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della Procura
Secondo i giudici di legittimità la normativa sullo scudo fiscale escludeva la punibilità per i reati tributari in caso di rimpatrio dei capitali cd. scudati e si perfezionava con il pagamento dell’imposta (art 13 bis del DL 78/2009).
Il rimpatrio non produceva gli effetti estintivi della punibilità quando, alla data di presentazione della dichiarazione riservata, le violazioni fossero state già constatate o comunque fossero già iniziati accessi, ispezioni e verifiche o altre attività di accertamento tributario e contributivo di cui gli interessati avevano avuto formale conoscenza.
Nel caso in esame il procedimento penale non era sicuramente iniziato alla data di entrata in vigore della norma (3/8/2009) e quindi sarebbe stato possibile perfezionare il rimpatrio mediante il pagamento dell’imposta e non già con la mera presentazione della dichiarazione riservata, peraltro inoltrate tutte successivamente rispetto all’avvio ufficiale dei controlli. In sostanza, rileva la sentenza, non era stato eseguito il pagamento e le istanze erano pure successive all’inizio dei controlli. Da qui l’accoglimento del ricorso.

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